IL MINISTRO DEL TESORO
Visto l'art. 9 del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, recante
provvedimenti urgenti per la finanza locale, convertito, con
modificazioni, nella legge 9 agosto 1986, n. 488 e del decreto-legge
31 agosto 1987, n. 359, recante provvedimenti urgenti per la finanza
locale, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987,
n. 440 nonche' l'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66,
recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli
enti locali e di finanza locale, convertito, con modificazioni, nella
legge 24 aprile 1989, n. 144, i quali attribuiscono al Ministro del
tesoro il compito di determinare periodicamente, con proprio decreto,
le condizioni massime o altre modalita' applicabili ai mutui da
concedersi agli enti locali territoriali, al fine di ottenere una
uniformita' di trattamento;
Visto l'art. 13 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415,
convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, il
quale richiama per l'anno 1990 le disposizioni sui mutui degli enti
locali di cui al citato art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989 n. 66;
Visto l'art. 13, comma 13, della legge 11 marzo 1988, n. 67,
modificato dall'art. 4 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77,
convertito nella legge 5 maggio 1989, n. 160, il quale prevede il
concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui che i
comuni gia' impegnati nella costruzione di sistemi ferroviari
passanti sono autorizzati ad assumere, fino alla concorrenza di lire
700 miliardi, per il parziale finanziamento delle opere;
Visto l'art. 46, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, concernente l'autofinanziamento delle opere pubbliche;
Visto il proprio decreto del 7 dicembre 1993, con il quale e' stata
fissata, per l'anno 1994, la misura della commissione onnicomprensiva
da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle
operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopramenzionate;
Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;
Attesa la necessita' di determinare la commissione onnicomprensiva
di cui sopra anche per l'anno 1995;
Sentita la Banca d'Italia;
Decreta:
La commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di
credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato
previste dalle leggi citate in premesse, e' fissata nella misura
dell'0,95% per l'anno 1995.
La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per le
operazioni di mutuo con gli enti locali ricadenti nella disciplina
dell'art. 46, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504 e' fissata per l'anno 1995 nella misura dell'1,45%.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 22 dicembre 1994
Il Ministro: DINI