IL MINISTRO DEL TESORO
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia
residenziale ed, in particolare, l'art. 26, riguardante il settore
dell'edilizia rurale;
Visti gli articoli 42 e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e
successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti,
rispettivamente, programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale
convenzionata ed agevolata;
Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con
modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante
provvidenze a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del
novembre-dicembre 1972 dei comuni delle Marche, dell'Umbria,
dell'Abruzzo e del Lazio, nonche' norme per accelerare l'opera di
ricostruzione in Tuscania;
Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, con vertito, con
modificazioni, nella legge 1 novembre 1965, n. 1179, recante norme
per l'incentivazione dell'attivita' edilizia;
Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con
modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante
provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche
colpite dal terremoto;
Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata
dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore
di zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963
(proprieta' unita' immobiliare);
Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la
razionalizzazione e lo sviluppo della recettivita' alberghiera e
turistica e l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente
della Republica 14 luglio 1977, n. 616;
Visto il proprio decreto del 7 dicembre 1993, con il quale e' stata
fissata, per l'anno 1994, la misura della commissione onnicomprensiva
da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle
operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopra
menzionate;
Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;
Attesa la necessita' di determinare la commissione onnicomprensiva
di cui sopra anche per l'anno 1995;
Sentita la Banca d'Italia;
Decreta:
La commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di
credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato
previste dalle leggi citate in premessa, e' fissata come appresso:
a) 1,25% per i contratti condizionati stipulati
nel 1995;
b) 1,25% per i contratti definitivi stipulati nel 1995 e relativi
a contratti condizionati stipulati dal 1990 al 1994;
c) 1,45% per i contratti definitivi stipulati nel 1995 e relativi
a contratti condizionati stipulati dopo il 30 giugno 1988;
d) 1,75% per i contratti definitivi stipulati sempre nel 1995 e
relativi a contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno 1988.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 22 dicembre 1994
Il Ministro: DINI