COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 11 ottobre 1994 

  Criteri per la cessione e le variazioni degli assetti societari  in
sede di contrattazione programmata.
(GU n.305 del 31-12-1994)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992,  n.  415,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488;
  Visto  il  decreto  legislativo  3  aprile 1993, n. 96, relativo al
trasferimento dei soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia
per la promozione  dello  sviluppo  del  Mezzogiorno,  in  attuazione
dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;
  Visto il decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 570, recante disposizioni
urgenti  per accelerare la concessione delle agevolazioni finanziarie
a  favore  delle  attivita'  produttive  localizzate  nei   territori
meridionali  ai  sensi  della  legge  1 marzo 1986, n. 64, richiamata
dall'art. 1, terzo comma, della succitata legge n. 488/1992;
  Considerato che nella realizzazione dei piani progettuali  inseriti
nei  contratti  di  programma possono intervenire fattori di politica
aziendale che danno luogo a  cessioni  delle  quote  azionarie  delle
societa'  le  cui  iniziative  sono  state  ammesse alle agevolazioni
finanziarie con conseguente modifica dell'assetto societario;
  Considerato che modifiche sostanziali all'assetto  societario  sono
suscettibili   di   incidere  sulla  realizzazione  degli  interventi
programmati;
  Ritenuto che per quanto  riguarda  tali  aspetti  appare  opportuno
adottare   criteri   volti   a  commisurare  le  risorse  finanziarie
all'attuazione degli investimenti, in modo che siano  rispettati  gli
obiettivi del contratto di programma;
  Su  proposta  del  Ministro  del  bilancio  e  della programmazione
economica;
                              Delibera:
  In presenza di cessioni e variazioni  dell'assetto  delle  societa'
chiamate a realizzare gli investimenti compresi nei piani progettuali
previsti nei contratti di programma, si adottano i seguenti criteri:
   per  i  progetti completati prima della cessione totale o parziale
delle azioni le agevolazioni sono ammissibili nella  misura  prevista
dal contratto;
   per i progetti non ultimati prima della cessione ma realizzati per
almeno  il  65%,  le  agevolazioni possono essere concesse solo se la
pertinenza delle stesse risulti attribuita al  titolare  dei  cespiti
acquisiti  al  valore  netto  delle agevolazioni medesime. I progetti
realizzati per un importo inferiore al 65%, dovranno  essere  esclusi
dalle  procedure  e  dalle  agevolazioni connesse alla contrattazione
programmata.
   Roma, 11 ottobre 1994
                                   Il Presidente delegato: PAGLIARINI
Registrata alla Corte dei conti il 15 dicembre 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 247