Criteri per la cessione e le variazioni degli assetti societari in sede di contrattazione programmata.(GU n.305 del 31-12-1994)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488; Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento dei soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992; Visto il decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 570, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni finanziarie a favore delle attivita' produttive localizzate nei territori meridionali ai sensi della legge 1 marzo 1986, n. 64, richiamata dall'art. 1, terzo comma, della succitata legge n. 488/1992; Considerato che nella realizzazione dei piani progettuali inseriti nei contratti di programma possono intervenire fattori di politica aziendale che danno luogo a cessioni delle quote azionarie delle societa' le cui iniziative sono state ammesse alle agevolazioni finanziarie con conseguente modifica dell'assetto societario; Considerato che modifiche sostanziali all'assetto societario sono suscettibili di incidere sulla realizzazione degli interventi programmati; Ritenuto che per quanto riguarda tali aspetti appare opportuno adottare criteri volti a commisurare le risorse finanziarie all'attuazione degli investimenti, in modo che siano rispettati gli obiettivi del contratto di programma; Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica; Delibera: In presenza di cessioni e variazioni dell'assetto delle societa' chiamate a realizzare gli investimenti compresi nei piani progettuali previsti nei contratti di programma, si adottano i seguenti criteri: per i progetti completati prima della cessione totale o parziale delle azioni le agevolazioni sono ammissibili nella misura prevista dal contratto; per i progetti non ultimati prima della cessione ma realizzati per almeno il 65%, le agevolazioni possono essere concesse solo se la pertinenza delle stesse risulti attribuita al titolare dei cespiti acquisiti al valore netto delle agevolazioni medesime. I progetti realizzati per un importo inferiore al 65%, dovranno essere esclusi dalle procedure e dalle agevolazioni connesse alla contrattazione programmata. Roma, 11 ottobre 1994 Il Presidente delegato: PAGLIARINI Registrata alla Corte dei conti il 15 dicembre 1994 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 247