Modificazione ed integrazione dei criteri per la valutazione dei piani delle aziende che richiedono l'intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni per crisi aziendale.(GU n.305 del 31-12-1994)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, che detta norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro; Visto, in particolare, il comma 6 dell'art. 1 della predetta legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato di cui all'art. 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, la determinazione dei criteri per l'individuazione dei casi di crisi aziendale; Visto l'art. 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha soppresso il CIPI; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito in legge 19 luglio 1994, n. 451, che ha demandato al CIPE il compito di dettare i criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; Visto l'art. 5, comma 8, della citata legge n. 451/1994 il quale dispone che, per le unita' produttive interessate da accordi di programma per la reindustrializzazione gestiti da un unico soggetto e situate nelle aree di cui all'art. 1 della legge 19 luglio 1993, n. 236, la durata dei programmi di crisi aziendale puo' essere fissata fino ad un massimo di 24 mesi, in deroga a quanto disposto dall'art. 1, comma 5, della citata legge n. 223/1991; Vista la deliberazione del CIPI in data 25 marzo 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 16 aprile 1992, con la quale sono stati fissati i criteri per la valutazione dei piani di gestione della crisi aziendale; Vista l'istruttoria effettuata dal comitato di cui all'art. 19, quinto comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41; Considerato che il tempo trascorso ha reso necessario un aggiornamento ed una puntualizzazione della deliberazione sopracitata al fine di renderla piu' adatta a governare i fenomeni in atto e di ricomprendere le fattispecie nel frattempo introdotte; Vista la proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale nella quale sono contenuti i criteri per la valutazione dei piani delle imprese che richiedono l'intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni per crisi aziendale; Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale il quale precisa che i criteri proposti si differenziano parzialmente dallo schema approvato dal comitato tecnico per consentire la tutela salariale in particolari casi di emergenza occupazionale; Delibera: Sono approvati i seguenti criteri per la valutazione dei casi di crisi aziendale: 1. Condizioni per l'approvazione di un programma di crisi aziendale ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223. 1.1. Dagli indicatori economico-finanziari (risultato di impresa, fatturato, risultato operativo, indebitamento), dovra' emergere un andamento di tipo involutivo, da verificarsi sulla base dei documenti contabili, relativi al biennio precedente, corredati dalla relazione dell'organo di amministrazione. 1.2. Dovra' essere riscontrato il ridimensionamento, in via generale, dell'organico aziendale e, di norma, l'assenza di nuove assunzioni, con particolare riguardo a quelle assistite da agevolazioni contributive e/o finanziarie. 1.3. Dovra' essere presentato da parte dell'impresa un piano di risanamento volto al riequilibrio dei fattori produttivi, da realizzarsi nell'arco di dodici mesi, comprendente un'adeguata definizione delle iniziative intraprese e da intraprendere a tale fine, anche con specifico riferimento alle specifiche unita' aziendali. 1.4. Per gli esuberi, ove previsti, dovra' essere presentato un dettagliato programma di gestione. Ai fini dell'accertamento della crisi deve riscontrarsi la ricorrenza delle condizioni di cui ai punti da 1.1 a 1.4. Eventi di natura eccezionale ed imprevedibile, esterni alla gestione aziendale, potranno essere presi in considerazione nel caso in cui essi siano direttamente incidenti sugli elementi considerati ai precedenti punti 1.1 e 1.2, sempre che siano predisposti gli adempimenti di cui ai punti 1.3 e 1.4. Casi di esclusione in via generale: inizio dell'attivita' o significative trasformazioni dell'assetto societario dell'impresa nel biennio precedente la richiesta di CIGS; assenza di un effettivo avvio dell'attivita' produttiva; cessazione dell'attivita' produttiva, ad accezione di casi particolarmente rilevanti sotto il profilo delle ricadute occupazionali (oltre 100 lavoratori interessati), purche' sia predisposto un dettagliato programma di gestione degli esuberi, da attuarsi in un arco temporale di breve periodo (6-12 mesi). 2. Condizioni per l'approvazione di un programma di crisi aziendale ai sensi dell'art. 5, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. 2.1. Dovra' essere presentato un programma per crisi aziendale di cui all'art. 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, recante gli elementi di cui ai punti 1.1 e 1.2 del precedente punto 1, predisposto dall'impresa titolare dell'unita' produttiva interessata; 2.2. Dovra' essere stato stipulato un accordo di programma di reindustrializzazione secondo quanto previsto all'art. 5, comma 8, della legge n. 451/1994; 2.3. Dovra' essere presentato un piano di gestione degli esuberi, con particolare riferimento alla loro ricollocazione all'interno dell'accordo di programma. Ai fini di un positivo accertamento di un programma di crisi, deve riscontrarsi la contestuale ricorrenza delle condizioni di cui ai punti da 2.1 a 2.3. Il presente provvedimento, sostituisce integralmente la deliberazione adottata dal CIPI nella seduta del 25 marzo 1993 che cessa, pertanto, di avere efficacia dalla data della presente deliberazione. Roma, 18 ottobre 1994 Il Presidente delegato: PAGLIARINI Registrata alla Corte dei conti il 15 dicembre 1994 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 246