Modificazione allo statuto dell'Universita'.(GU n.305 del 31-12-1994)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio della facolta' di giurisprudenza in data 6 aprile 1992 e 7 marzo 1994, dal consiglio di amministrazione in data 31 maggio 1994 e dal senato accademico in data 13 luglio 1994; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio nazionale universitario nel suo parere; Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 26 ottobre 1994; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Nell'art. 9 dello statuto - facolta' di giurisprudenza vengono inseriti i sottoindicati insegnamenti: 1) diritto degli enti locali (settore N10X); 2) diritto penale del lavoro (settore N17X); 3) diritto penale amministrativo (settore N17X); 4) diritto dei Paesi di lingua tedesca (settore N02X). Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Genova, 31 ottobre 1994 Il rettore