Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.3 del 4-1-1995)
Con decreto ministeriale 30 novembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cantieri siderurgici, con sede in Taranto e unita' di Taranto, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 1 aprile 1994 al 31 marzo 1995. La proroga di cui sopra non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 30 novembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Breda fucine meridionali, con sede in Bari e unita' di Bari, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 1 giugno 1994 al 31 maggio 1995. La proroga di cui sopra non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 30 novembre 1994: 1) e' approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 20 ottobre 1993 al 19 aprile 1994, della ditta S.p.a. I cotoni di Sondrio, con sede in Sondrio e unita' di Sondrio. Parere comitato tecnico: seduta del 13 ottobre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 20 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. I cotoni di Sondrio, con sede in Sondrio e unita' di Sondrio, per il periodo dal 20 ottobre 1993 al 19 aprile 1994. Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1993 con decorrenza 20 ottobre 1993; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 6 settembre 1993 al 5 settembre 1994, della ditta S.p.a. Salga, con sede in Trecate (Novara) e unita' di Trecate (Novara). Parere comitato tecnico: seduta del 28 marzo 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 26 aprile aprile 1994 con effetto dal 6 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Salga, con sede in Trecate (Novara) e unita' di Trecate (Novara), per il periodo dal 20 maggio 1994 al 5 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 27 maggio 1994 con decorrenza 6 marzo 1994; Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993; 3) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dall'8 novembre 1993 al 7 novembre 1994, della ditta S.p.a. Fimit, con sede in Torino e unita' di Torino. Parere comitato tecnico: seduta del 12 luglio 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 26 aprile 1994 con effetto dall'8 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Fimit, con sede in Torino e unita' di Torino, per il periodo dall'8 maggio 1994 al 7 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 15 giugno 1994 con decorrenza 8 maggio 1994. 4) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 gennaio 1995, della ditta S.p.a. Conner Peripherals Europe, con sede in Pont S. Martin (Aosta) e unita' di Pont S. Martin (Aosta). Parere comitato tecnico: seduta del 21 giugno 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 28 luglio 1994 con effetto dal 3 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Conner Peripherals Europe, con sede in Pont S. Martin (Aosta) e unita' di Pont S. Martin (Aosta), per il periodo dal 3 luglio 1994 al 2 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 18 agosto 1994 con decorrenza 3 luglio 1994. 5) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 gennaio 1995, della ditta S.p.a. Officine metallurgiche G. Cornaglia, con sede in Beinasco (Torino) e unita' di Beinasco (Torino). Parere comitato tecnico: seduta del 7 luglio 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 28 luglio 1994 con effetto dal 3 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Officine metallurgiche G. Cornaglia, con sede in Beinasco (Torino) e unita' di Beinasco (Torino), per il periodo dal 3 luglio 1994 al 2 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1994 con decorrenza 3 luglio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 30 novembre 1994: 1) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 19 ottobre 1993 al 18 aprile 1995, della ditta S.p.a. A. Petit Pierre, con sede in Brescia e unita' di Brescia e Segrate (Milano). Parere comitato tecnico: seduta del 19 ottobre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Petit Pierre, con sede in Brescia e unita' di Brescia e Segrate (Milano), per il periodo dal 19 ottobre 1993 al 18 aprile 1994. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1993 con decorrenza 19 ottobre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 19 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. A. Petit Pierre, con sede in Brescia e unita' di Brescia e Segrate (Milano), per il periodo dal 19 aprile 1994 al 18 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata il 18 aprile 1994 con decorrenza 19 aprile 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 14 marzo 1994 al 13 marzo 1995, della ditta S.p.a. Perlini International, con sede in S. Bonifacio (Verona) e unita' di Gabellara (Vicenza) e S. Bonifacio (Verona). Parere comitato tecnico: seduta del 19 ottobre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Perlini International, con sede in S. Bonifacio (Verona) e unita' di Galbellara (Vicenza) e S. Bonifacio (Verona), per il periodo dal 14 marzo 1994 al 13 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 9 marzo 1994 con decorrenza 14 marzo 1994; 4) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 13 aprile 1994 al 12 aprile 1995, della ditta S.p.a. Tiberghien Italia, con sede in Verona e unita' di Verona. Parere comitato tecnico: seduta del 19 ottobre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Tiberghien Italia, con sede in Verona e unita' di Verona, per il periodo dal 13 aprile 1994 al 12 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata il 20 aprile 1994 con decorrenza 13 aprile 1994; 5) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 23 settembre 1993 al 22 settembre 1994, della ditta S.p.a. Licis, con sede in Torino, dall'11 febbraio 1994 Aosta e unita' di Torino. Parere comitato tecnico: seduta del 19 ottobre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Licis, con sede in Torino, dall'11 febbraio 1994 Aosta e unita' di Torino, per il periodo dal 23 settembre 1993 al 22 marzo 1994. Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1993 con decorrenza 23 settembre 1993. Con esclusione dei lavoratori in C.F.L.; 6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 23 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Licis, con sede in Torino, dall'11 febbraio 1994 Aosta e unita' di Torino, per il periodo dal 23 marzo 1994 al 22 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1994 con decorrenza 23 marzo 1994. Con esclusione dei lavoratori in C.F.L.; 7) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 7 marzo 1994 al 6 marzo 1995, della ditta S.p.a. Saira alluminio, con sede in Villafranca (Verona) e unita' di Villafranca (Verona). Parere comitato tecnico: seduta del 19 ottobre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Saira alluminio, con sede in Villafranca (Verona) e unita' di Villafranca (Verona), per il periodo dal 7 marzo 1994 al 6 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 4 marzo 1994 con decorrenza 7 marzo 1994; 8) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 21 febbraio 1994 al 20 febbraio 1995, della ditta S.p.a. Cesa A. & C., con sede in Alessandria e unita' di Alessandria. Parere comitato tecnico: seduta del 27 luglio 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cesa A. & C., con sede in Alessandria e unita' di Alessandria, per il periodo dal 21 febbraio 1994 al 19 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 18 febbraio 1994 con decorrenza 21 febbraio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 1 ottobre 1994, n. 16010/32. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 30 novembre 1994: 1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 2 dicembre 1993 al 1 giugno 1994, della ditta S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Roma e Frosinone, con sede in Pomezia (Roma) e unita' di Frosinone, Nerola (Roma), Palombara (Roma) e Pomezia (Roma). Parere comitato tecnico: seduta del 19 ottobre 1994. A seguito dell'accertamento di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per liquidazione coatta, gia' disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 2 dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Roma e Frosinone, con sede in Pomezia (Roma) e unita' di Frosinone, Nerola (Roma), Palombara (Roma) e Pomezia (Roma), per il periodo dal 2 dicembre 1993 al 1 giugno 1994. Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 - Decreto del 24 gennaio 1992. Contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 6 settembre 1993 al 5 marzo 1994, della ditta S.p.a. Andelini, con sede in Monte San Vito (Ancona) e unita' di Monte S. Vito (Ancona). Parere comitato tecnico: seduta del 19 ottobre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Andelini, con sede in Monte San Vito (Ancona) e unita' di Monte San Vito (Ancona), per il periodo dal 6 settembre 1993 al 5 marzo 1994. Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1993 con decorrenza 6 settembre 1993; 3) e' approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1 luglio 1993 all'11 febbraio 1994, della ditta S.r.l. Siai Marchetti, con sede in Sesto Calende (Varese) e unita' di Sesto Calende (Varese) e Vergiate (Varese). Parere comitato tecnico: seduta del 19 ottobre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 1 luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Siai Marchetti, con sede in Sesto Calende (Varese) e unita' di Sesto Calende (Varese) e Vergiate (Varese), per il periodo dal 1 luglio 1993 al 31 dicembre 1993. Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1993 con decorrenza 1 luglio 1993; 4) a seguito dell'approvazione della modifica del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 1 luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Siai Marchetti, con sede in Sesto Calende (Varese) e unita' di Sesto Calende (Varese) e Vergiate (Varese), per il periodo dal 1 gennaio 1994 all'11 febbraio 1994. Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1993 con decorrenza 1 gennaio 1994; 5) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 7 marzo 1994 al 6 marzo 1995, della ditta S.p.a. Romana Calcestruzzi, con sede in Roma e unita' di Rieti e Roma. Parere comitato tecnico: seduta del 19 luglio 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 5 agosto 1994 con effetto dal 7 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Romana Calcestruzzi, con sede in Roma e unita' di Rieti e Roma, per il periodo dal 7 settembre 1994 al 6 marzo 1995. Istanza aziendale presentata il 6 settembre 1994 con decorrenza 7 settembre 1994; 6) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 22 novembre 1993 al 21 novembre 1994, della ditta S.p.a. Liri petroli, con sede in Ceprano (Frosinone) e unita' di Ceprano (Frosinone), Roma e Bari. Parere comitato tecnico: seduta del 19 ottobre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Liri petroli, con sede in Ceprano (Frosinone) e unita' di Ceprano (Frosinone), Roma e Bari, per il periodo dal 22 novembre 1993 al 21 maggio 1994. Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1993 con decorrenza 22 novembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 30 novembre 1994: 1) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 1 aprile 1993 al 29 marzo 1994, della ditta S.p.a. Bianchi Mare', con sede in Caronno Pertusella (Varese) e unita' di Bari, Bergamo e Roma. Parere comitato tecnico: seduta del 12 ottobre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Bianchi Mare', con sede in Caronno Pertusella (Varese) e unita' di Bari, Bergamo e Roma, per il periodo dal 1 aprile 1993 al 30 settembre 1993. Istanza aziendale presentata il 29 aprile 1993 con decorrenza 1 aprile 1993; 2) e' seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 1 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Bianchi Mare', con sede in Caronno Pertusella (Varese) e unita' di Bari, Bergamo e Roma, per il periodo dal 1 ottobre 1993 al 29 marzo 1994. Istanza aziendale presentata il 18 ottobre 1993 con decorrenza 1 ottobre 1993; 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 gennaio 1995, della ditta S.n.c. S.A.T. Di Besso Valerio & C., con sede in Montechiaro d'Asti (Asti) e unita' di Montechiaro d'Asti (Asti). Parere comitato tecnico: seduta del 12 ottobre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.n.c. S.A.T. Di Besso Valerio & C., con sede in Montechiaro d'Asti (Asti), e unita' di Montechiaro d'Asti (Asti), per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1994 con decorrenza 10 gennaio 1994; 4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 10 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.n.c. S.A.T. Di Besso Valerio & C., con sede in Montechiaro d'Asti (Asti) e unita' di Montechiaro d'Asti (Asti), per il periodo dal 10 luglio 1994 al 9 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 6 luglio 1994 con decorrenza 10 luglio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 30 novembre 1994: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 18 gennaio 1994 al 17 gennaio 1995, della ditta S.p.a. Commissint - Commissionaria internazionale, con sede in Torino e unita' di Roma e Torino. Parere comitato tecnico: seduta del 27 ottobre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Commissint - Commissionaria internazionale, con sede in Torino e unita' di Roma e Torino, per il periodo dal 18 gennaio 1994 al 17 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 17 febbraio 1994 con decorrenza 18 gennaio 1994; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale con effetto dal 18 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Commissint - Commissionaria internazionale, con sede in Torino e unita' di Roma e Torino, per il periodo dal 18 gennaio 1994 al 17 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1994 con decorrenza 18 luglio 1994; 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 gennaio 1995, della ditta S.r.l. O.R.A.N., con sede in Follo (La Spezia) e unita' di Follo (La Spezia). Parere comitato tecnico: seduta del 21 ottobre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. O.R.A.N., con sede in Follo (La Spezia) e unita' di Follo (La Spezia), per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 2 febbraio 1994 con decorrenza 10 gennaio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 10 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. O.R.A.N., con sede in Follo (La Spezia) e unita' di Follo (La Spezia), per il periodo dal 10 luglio 1994 al 9 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 27 luglio 1994 con decorrenza 10 luglio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 5) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 18 gennaio 1994 al 17 gennaio 1995, della ditta S.p.a. Fiat Sepin servizi per l'industria, con sede in Torino e unita' di Ospedaletti (Imperia), Marina di Massa (Massa Carrara), Torino, Marentino (Torino). Parere comitato tecnico: seduta del 27 ottobre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fiat Sepin servizi per l'industria, con sede in Torino e unita' di Ospedaletti (Imperia), Marina di Massa (Massa Carrara), Torino, Marentino (Torino) e Roma, per il periodo dal 18 gennaio 1994 al 17 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 16 febbraio 1994 con decorrenza 18 gennaio 1994; 6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 18 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fiat Sepin servizi per l'industria, con sede in Torino e Roma e unita' di Ospedaletti (Imperia), Marina di Massa (Massa Carrara), Torino, Marentino (Torino), per il periodo dal 18 luglio 1994 al 17 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1994 con decorrenza 18 luglio 1994; 7) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 18 gennaio 1994 al 17 gennaio 1995, della ditta S.r.l. Fiat information comunication service, con sede in Torino e unita' di Torino e Roma. Parere comitato tecnico: seduta del 27 ottobre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Fiat information communication service, con sede in Torino e unita' di Torino e Roma, per il periodo dal 18 gennaio 1994 al 17 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 16 febbraio 1994 con decorrenza 18 gennaio 1994; 8) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 18 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Fiat information communication service, con sede in Torino e unita' di Torino e Roma, per il periodo dal 18 luglio 1994 al 17 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1994 con decorrenza 18 luglio 1994; 9) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 18 gennaio 1994 al 17 gennaio 1995, della ditta S.p.a. Fiat, con sede in Torino e unita' di Torino e Roma. Parere comitato tecnico: seduta del 27 ottobre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fiat, con sede in Torino e unita' di Torino e Roma, per il periodo dal 18 gennaio 1994 al 17 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 16 febbraio 1994 con decorrenza 18 gennaio 1994; 10) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 18 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fiat, con sede in Torino e unita' di Torino e Roma, per il periodo dal 18 luglio 1994 al 17 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1994 con decorrenza 18 luglio 1994; 11) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 31 gennaio 1994 al 30 gennaio 1995, della ditta S.r.l. Fiat auto mains, con sede in Torino e unita' di Arese (Milano), Pomigliano d'Arco (Napoli) e Torino-None-Volvera. Parere comitato tecnico: seduta del 27 ottobre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Fiat auto mains, con sede in Torino e unita' di Arese (Milano), Pomigliano d'Arco (Napoli) e Torino-None-Volvera, per il periodo dal 31 gennaio 1994 al 30 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 10 marzo 1994 con decorrenza 31 gennaio 1994; 12) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 31 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Fiat auto mains, con sede in Torino e unita' di Arese (Milano), Pomigliano d'Arco (Napoli) e Torino-None-Volvera, per il periodo dal 31 luglio 1994 al 30 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1994 con decorrenza 31 luglio 1994; 13) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 18 gennaio 1994 al 17 gennaio 1995, della ditta S.r.l. Fiat sagi, con sede in Torino e unita' di Torino. Parere comitato tecnico: seduta del 27 ottobre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Fiat sagi, con sede in Torino e unita' di Torino, per il periodo dal 18 gennaio 1994 al 17 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 16 febbraio 1994 con decorrenza 18 gennaio 1994; 14) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 18 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Fiat sagi, con sede in Torino e unita' di Torino, per il periodo dal 18 luglio 1994 al 17 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 17 agosto 1994 con decorrenza 18 luglio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 30 novembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mandelli 2 (Gruppo Mandelli), con sede in Montefredane (Avellino) e unita' in Montefredane (Avellino), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 marzo 1994 al 1 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 27 dicembre 1993 con decorrenza 15 marzo 1994. Istanza aziendale presentata il 21 giugno 1994 con decorrenza 2 maggio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 30 novembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hitech Campania (Gruppo Mandelli), con sede in Montefredane (Avellino) e unita' in Montefredane (Avellino), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 marzo 1994 al 1 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 28 dicembre 1993 con decorrenza 15 marzo 1994. Istanza aziendale presentata il 21 giugno 1994 con decorrenza 2 maggio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 30 novembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mandelli (Gruppo Mandelli), con sede in Piacenza e unita' in Piacenza, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 marzo 1994 al 26 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1993 con decorrenza 15 marzo 1994. Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1994 con decorrenza 27 aprile 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 30 novembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Spring (Gruppo Mandelli), con sede in Piacenza e unita' in Piacenza, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 marzo 1994 al 26 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1993 con decorrenza 15 marzo 1994. Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1994 con decorrenza 27 aprile 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 30 novembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Plasma (Gruppo Mandelli), con sede in Piacenza e unita' in Piacenza, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 aprile 1994 al 26 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1993 con decorrenza 6 aprile 1994. Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1994 con decorrenza 27 aprile 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 30 novembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mandelli industriale (Gruppo Mandelli), con sede in Piacenza e unita' in Piacenza, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 gennaio 1994 al 26 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1993 con decorrenza 15 gennaio 1994. Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1994 con decorrenza 27 aprile 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 30 novembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova cartiera di Arbatax, con sede in Cagliari e unita' in Tortoli (Nuoro), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 maggio 1994 al 12 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 30 maggio 1994 con decorrenza 13 maggio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 5 dicembre 1994 e' autorizzata, per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura di Cavriago, con sede in Cavriago (Reggio Emilia) e unita' di Cavriago (Reggio Emilia), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a otto unita', su un organico complessivo di diciotto unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura di Cavriago, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 5 dicembre 1994 e' autorizzata, per il periodo dal 14 gennaio 1994 al 1 luglio 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. M.C.B. Pakage, con sede in Calendasco (Piacenza) e unita' di Calendasco (Piacenza), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per sei mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a ventotto ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventidue unita', su un organico complessivo di trentasei unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. M.C.B. Pakage, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 5 dicembre 1994 e' autorizzata, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.r.l. Consorzio cooperative costruzioni, con sede in Bologna e unita' nazionali, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a novantadue unita', su un organico complessivo di centoquarantadue unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.r.l. Consorzio cooperative costruzioni, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 5 dicembre 1994 e' autorizzata, per il periodo dal 1 febbraio 1994 al 31 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Marchi, con sede in Modena e unita' di Modena, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a dodici unita', su un organico complessivo di ventitre unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Marchi, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 5 dicembre 1994 e' autorizzata, per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 7 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bergonzi A., con sede in Pavia e unita' di Pavia, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trentotto unita', su un organico complessivo di trentotto unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bergonzi A. - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 5 dicembre 1994 e' autorizzata, per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. G.C.S. Graphic computer service, con sede in S. Martino in Rio (Reggio Emilia) e unita' di S. Martino in Rio (Reggio Emilia), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da trentotto ore e mezzo settimanali a ventotto ore e ottanta medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a dodici unita', su un organico complessivo di diciannove unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. G.C.S. Graphic computer service - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 5 dicembre 1994 e' autorizzata, per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Donati sollevamenti, con sede in Daverio (Varese) e unita' di Daverio (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a cinquantuno unita', e da venti a dieci ore medie settimanali per un lavoratore part-time e su un organico complessivo di settantacinque unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Donati sollevamenti - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 5 dicembre 1994 e' autorizzata, per il periodo dal 7 febbraio 1994 al 6 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Camiceria Giuliani Mario, con sede in Travedona Monate (Varese), unita' di Travedona Monate (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventotto unita', su un organico complessivo di quarantacinque unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Camiceria Giuliani Mario - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 5 dicembre 1994 e' autorizzata, per il periodo dal 28 febbraio 1994 al 27 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio F.lli Orlandi, con sede in Gallarate (Varese) e unita' di Gallarate (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventidue unita', su un organico complessivo di ventiquattro unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio F.lli Orlandi - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 5 dicembre 1994 e' autorizzata, per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ge.Te.Ca., con sede in Milano e unita' di Ponte Nossa (Bergamo), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a ventisette ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centoventisei unita', su un organico complessivo di centosettantatre unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ge.Te.Ca. - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 5 dicembre 1994 e' autorizzata, per il periodo dal 7 febbraio 1994 al 4 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. M.A.L.T.A., con sede in Milano e unita' di Milano, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a undici unita', su un organico complessivo di ventuno unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. M.A.L.T.A. - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 5 dicembre 1994 e' autorizzata, per il periodo dal 7 febbraio 1994 al 6 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gremolith Italia, con sede in Vermezzo (Milano) e unita' di Vermezzo (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a dodici unita', su un organico complessivo di sedici unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gremolith Italia, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 5 dicembre 1994 e' autorizzata, per il periodo dal 31 gennaio 1994 al 30 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bordogna, con sede in Palazzolo sull'Oglio (Brescia) e unita' di Palazzolo sull'Oglio (Brescia), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventinove unita', su un organico complessivo di cinquantuno unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bordogna, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 5 dicembre 1994 e' autorizzata, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vigano' electrical, con sede in Inverigo (Como) e unita' di Inverigo (Como), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trenta ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a sedici unita', su un organico complessivo di diciassette unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vigano' electrical, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 5 dicembre 1994 e' autorizzata, per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 luglio 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. M.T.I. Italia, con sede in Milano e unita' di Milano, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per sei mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a sedici unita', su un organico complessivo di ventiquattro unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. M.T.I. Italia, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 5 dicembre 1994 e' autorizzata, per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Trea, con sede in Gallarate (Varese) e unita' di Gallarate (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quarantacinque unita', su un organico complessivo di quarantotto unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Trea, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 5 dicembre 1994 e' autorizzata, per il periodo dal 31 gennaio 1994 al 30 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.C.M.L., con sede in Carobbio degli Angeli (Bergamo) e unita' di Carobbio degli Angeli (Bergamo), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a settantacinque unita', su un organico complessivo di ottanta unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.C.M.L., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 5 dicembre 1994 e' autorizzata, per il periodo dal 1 dicembre 1993 al 30 novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arbe industrie grafiche, con sede in Modena e unita' di Modena, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da trentotto ore settimanali a diciannove ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventidue unita', su un organico complessivo di centotrentotto unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arbe industrie grafiche, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 5 dicembre 1994 e' autorizzata, per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Canova, con sede in Milano e unita' di Alseno (Piacenza), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a ventiquattro ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quarantuno unita', su un organico complessivo di cinquantasette unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Canova, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 5 dicembre 1994 e' autorizzata, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fradal, con sede in Savignano sul Rubicone (Forli') e unita' di Savignano sul Rubicone (Forli'), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trenta ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quarantadue unita', su un organico complessivo di quarantanove unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fradal, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 5 dicembre 1994 e' autorizzata, per il periodo dal 24 gennaio 1994 al 22 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Edilcoop soc. coop., con sede in Crevalcore (Bologna) e unita' di Crevalcore (Bologna) per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trentuno ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a settantaquattro unita', su un organico complessivo di quattrocentoundici unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Edilcoop soc. coop., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. 94A8362-94A8390