MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 29 dicembre 1994 

  Determinazione del tasso di interesse da applicarsi alle operazioni
di  mutuo effettuate ai sensi dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988,
n. 67, recante il programma  di  interventi  di  ristrutturazione  ed
ammodernamento  del  patrimonio  sanitario pubblico, per il periodo 1
gennaio-30 giugno 1995.
(GU n.3 del 4-1-1995)

                  IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria
1988),  il  quale,  nell'autorizzare  l'esecuzione  di  un  programma
poliennale  di interventi in materia di ristrutturazione edilizia, di
ammodernamento tecnologico del patrimonio  sanitario  pubblico  e  di
realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti
per  l'importo  complessivo  di  lire 30.000 miliardi, dispone che al
finanziamento dei relativi interventi si provveda mediante operazioni
di mutuo, il cui onere  di  ammortamento  e'  assunto  a  carico  del
bilancio dello Stato, che le regioni e le province autonome di Trento
e  Bolzano  sono  autorizzate ad effettuare, nel limite del 95% della
spesa ammissibile risultante dal progetto,  con  la  B.E.I.,  con  la
Cassa  depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito
all'uopo abilitati secondo modalita' e procedure  da  stabilirsi  con
decreto  del  Ministro  del  tesoro di concerto con il Ministro della
sanita';
  Visto l'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n.  500,  il
quale  stabilisce  che  gli  oneri  derivanti dai mutui contratti per
l'edilizia sanitaria ai sensi del succitato art. 20  della  legge  n.
67/1988,  nei  limiti  di  lire 1.500 miliardi nell'anno 1993, sono a
carico del Fondo sanitario nazionale - parte in conto capitale;
  Visto l'art. 3 del decreto 5 dicembre  1991,  come  modificato  dal
decreto  24 giugno 1993, nonche' l'art. 3 del decreto 16 luglio 1993,
come modificato dal decreto del  23  settembre  1993,  nei  quali  e'
stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile,
la   misura   massima   del  tasso  di  interesse  annuo  posticipato
applicabile  e'  costituita  dalla  media  aritmetica  semplice   del
rendimento   effettivo  medio  lordo  del  campione  titoli  pubblici
soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'Italia, e  dalla  media
mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR, rilevati
dal   Comitato   di   gestione   mercato   telematico   dei  depositi
interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;
  Visti i citati articoli 3 dei  summenzionati  decreti  ministeriali
con  i  quali  viene  stabilito  che  al  dato  come sopra calcolato,
arrotondato, se necessario, per eccesso o  per  difetto,  allo  0,05%
piu' vicino va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;
  Viste  le  note  con  le  quali la Banca d'Italia ed il Comitato di
gestione  mercato  telematico   dei   depositi   interbancari   hanno
comunicato  rispettivamente  i  seguenti  dati  relativi ai parametri
utilizzati per la determinazione del  tasso  di  riferimento  per  le
operazioni previste sia dall'art. 20 della legge n. 67/1988, regolata
dai  decreti  del 5 dicembre 1991 e del 24 giugno 1993, sia dall'art.
4, comma 7, della legge n. 500/1992,  regolata  dai  decreti  del  16
luglio 1993 e 23 settembre 1993:
   rendimento  effettivo  medio  lordo  del  campione titoli pubblici
soggetti ad imposta: 11,653%;
   media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR:
8,8095%;
  Ritenute valide tali comunicazioni;
  Considerato,  inoltre,  che  alla media mensile aritmetica semplice
dei tassi giornalieri del RIBOR va aggiunta una  maggiorazione  dello
0,75;
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
                              Decreta:
  Il  costo  della provvista da utilizzare per le operazioni di mutuo
regolate a tasso variabile, previste sia dall'art. 20 della legge  11
marzo  1988,  n.  67  e relativi decreti di attuazione del 5 dicembre
1991 e del 24 giugno 1993 sia dall'art. 4, comma 7,  della  legge  23
dicembre  1992, n. 500 e relativi decreti del 16 luglio 1993 e del 23
settembre 1993, e' pari al 10,60%.
  In conseguenza, tenuto conto dello spread  dello  0,80,  la  misura
massima  del  tasso  di  interesse annuo posticipato per il periodo 1
gennaio-30 giugno 1995 e' pari all'11,40%.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 29 dicembre 1994
                                   p. Il direttore generale: PAOLILLO