MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 29 dicembre 1994 

  Determinazione del tasso di interesse da applicarsi alle operazioni
di mutuo effettuate dagli enti locali ai sensi  dei  decreti-legge  1
luglio  1986,  n.  318,  31 agosto 1987, n. 359, 2 marzo 1989, n. 66,
nonche' della legge 11 marzo 1988, n. 67, per il periodo 1 gennaio-30
giugno 1995.
(GU n.3 del 4-1-1995)

                  IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto  l'art.  9  del  decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, recante
provvedimenti  urgenti  per  la  finanza  locale,   convertito,   con
modificazioni,  nella legge 9 agosto 1986, n. 488 e del decreto-legge
31 agosto 1987, n. 359, recante provvedimenti urgenti per la  finanza
locale,  convertito,  con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987,
n. 440 nonche' l'art. 22 del  decreto-legge  2  marzo  1989,  n.  66,
recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli
enti locali e di finanza locale, convertito, con modificazioni, nella
legge  24  aprile 1989, n. 144, i quali attribuiscono al Ministro del
tesoro il compito di determinare periodicamente, con proprio decreto,
le condizioni massime o  altre  modalita'  applicabili  ai  mutui  da
concedersi  agli  enti  locali  territoriali, al fine di ottenere una
uniformita' di trattamento;
  Visto l'art.  13  del  decreto-legge  28  dicembre  1989,  n.  415,
convertito,  con  modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38,
il quale richiama per l'anno 1990 le  disposizioni  sui  mutui  degli
enti  locali di cui al citato art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989,
n. 66;
  Visto l'art. 13, comma 13,  della  legge  11  marzo  1988,  n.  67,
modificato  dall'art.  4  del  decreto-legge  4  marzo  1989,  n. 77,
convertito nella legge 5 maggio 1989, n. 160,  il  quale  prevede  il
concorso  dello  Stato  nel pagamento degli interessi sui mutui che i
comuni  gia'  impegnati  nella  costruzione  di  sistemi   ferroviari
passanti  sono autorizzati ad assumere, fino alla concorrenza di lire
700 miliardi, per il parziale finanziamento delle opere;
  Visto l'art. 3 dei decreti ministeriali  27  settembre  1986  e  17
novembre  1987, con il quale viene stabilito che per le operazioni di
mutuo regolate a tasso variabile di cui ai  citati  decreti-legge  n.
318/1986 e n. 359/1987 la misura massima del tasso di interesse annuo
posticipato applicabile e' costituita dalla media aritmetica semplice
del  tasso  di rendimento annuo lordo delle obbligazioni emesse dagli
istituti di credito mobiliare e dal tasso  annuo  di  rendimento  dei
buoni ordinari del Tesoro a sei mesi;
  Visto  l'art.  3  del  decreto  ministeriale  28  giugno 1989, come
modificato con i decreti ministeriali del 26 giugno  1990  e  del  25
marzo 1991 nonche', da ultimo, con decreto ministeriale del 24 giugno
1993,  il quale ha stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate
a tasso variabile di cui al decreto-legge 2 marzo  1989,  n.  66,  la
misura  massima  del tasso di interesse annuo posticipato applicabile
e'  costituita  dalla  media  aritmetica  semplice   del   rendimento
effettivo  medio  lordo  del  campione  titoli  pubblici  soggetti ad
imposta, comunicato dalla  Banca  d'Italia,  e  della  media  mensile
aritmetica  semplice  dei  tassi  giornalieri del RIBOR, rilevati dal
Comitato  di   gestione   del   mercato   telematico   dei   depositi
interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;
  Visti, altresi', gli articoli 3 e 4 dei citati decreti ministeriali
i  quali  stabiliscono  che  al  tasso  di  cui sopra va aggiunta una
commissione onnicomprensiva,  da  riconoscersi  agli  intermediari  a
fronte  degli  oneri fiscali, delle commissioni di collocamento e del
rischio assunto per le operazioni, pari a quella stabilita di anno in
anno con decreto del Ministro del tesoro per le operazioni di credito
fondiario ed edilizio;
  Visto  l'art. 4 del decreto ministeriale del 15 giugno 1988, con il
quale viene stabilito che per le operazioni di mutuo regolate a tasso
variabile di cui al citato art. 13, comma 13, della  legge  11  marzo
1988, n. 67, e successive modifiche, la misura del tasso di interesse
annuo  posticipato  applicabile  e' costituita dalla media aritmetica
semplice del tasso  di  rendimento  annuo  lordo  delle  obbligazioni
emesse  dagli  istituti  di  credito  mobiliare  e dal tasso annuo di
rendimento dei buoni ordinari del Tesoro a sei  mesi,  tasso  cui  va
aggiunta   una   commissione  onnicomprensiva  da  riconoscersi  agli
intermediari a fronte  degli  oneri  fiscali,  delle  commissioni  di
collocamento e del rischio assunto per le operazioni;
  Visto  il  proprio  decreto  del  22 dicembre 1994, con il quale la
commissione onnicomprensiva per l'anno 1995 e' stata fissata:
   nella misura dello 0,95% per le operazioni di  credito  agli  enti
locali;
   nella misura dell'1,45% per le operazioni di mutuo di cui all'art.
46, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
  Vista  la  nota con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che il
costo della provvista da utilizzarsi  per  la  fissazione  dei  tassi
variabili  per  le  operazioni  previste  dai citati decreti-legge n.
318/1986 e n. 359/1987 e' pari al 10,50%  e  per  quelle  di  cui  al
citato decreto-legge n. 66/1989, regolate dal decreto ministeriale di
attuazione del 28 giugno 1989, e' pari al 9,95%, comunicando altresi'
i   sottoindicati  dati  relativi  ai  parametri  utilizzati  per  la
determinazione del tasso di riferimento per  le  operazioni  previste
dal  decreto-legge  n.  66/1989, regolate dal decreto ministeriale di
attuazione del 26 giugno 1990:
   tasso medio della lira interbancaria: 8,42%;
   rendimento effettivo medio  lordo  del  campione  titoli  pubblici
soggetti ad imposta: 11,653%;
  Considerato che al tasso medio della lira interbancaria va aggiunta
una maggiorazione pari al massimo allo 0,75;
  Viste  le  note  con  le  quali la Banca d'Italia ed il Comitato di
gestione del  mercato  telematico  dei  depositi  interbancari  hanno
comunicato  rispettivamente  i  seguenti  dati  relativi ai parametri
utilizzati per la determinazione del  tasso  di  riferimento  per  le
operazioni  previste  dal  decreto-legge  n.  66/1989,  regolate  dai
decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993:
   rendimento effettivo lordo del campione titoli  pubblici  soggetti
ad imposta: 11,653%;
   media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR:
8,8095%;
  Considerato,  inoltre,  che  alla media mensile aritmetica semplice
dei tassi giornalieri del RIBOR va aggiunta una  maggiorazione  dello
0,75;
  Ritenute valide tali comunicazioni;
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
                              Decreta:
  Per  il  periodo 1 gennaio-30 giugno 1995, il costo della provvista
da utilizzarsi per le operazioni di mutuo regolate a tasso  variabile
e' pari:
    a)  al  10,50% per le operazioni di cui ai decreti-legge 1 luglio
1986, n. 318 e 31 agosto 1987, n. 359, nonche' per quelle di cui alla
legge 11 marzo 1988, n. 67;
    b) al 9,95% per le operazioni di cui  al  decreto-legge  2  marzo
1989,  n.  66  e  relativo  decreto ministeriale di attuazione del 28
giugno 1989;
    c) al 10,40% per le operazioni di cui al  decreto-legge  2  marzo
1989,  n.  66  e  relativo  decreto ministeriale di attuazione del 26
giugno 1990;
    d) al 10,60% per le operazioni di cui al  decreto-legge  2  marzo
1989,  n.  66  e  ai  decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24
giugno 1993.
  Al costo della  provvista  come  sopra  stabilito  va  aggiunta  la
commissione  onnicomprensiva tempo per tempo in vigore nel periodo in
cui sono state effettuate le operazioni di cui al presente decreto.
  Resta   inteso   che   la   suddetta   misura   della   commissione
onnicomprensiva rimane fissa per tutta la durata dell'operazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 29 dicembre 1994
                                   p. Il direttore generale: PAOLILLO