N. 755 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 ottobre 1994
N. 755 Ordinanza emessa il 19 ottobre 1994 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di Roma nel procedimento penale a carico di Flore Luciano Pena - Pene detentive - Sanzioni sostitutive - Inapplicabilita', per interpretazione costante della Corte di cassazione, per i reati militari giudicati dall'autorita' giudiziaria militare - Ingiustificata disparita' di trattamento tra imputati di reati comuni e imputati di reati militari anche in relazione al reinserimento sociale del condannato. (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 53). (Cost., art. 3).(GU n.1 del 4-1-1995 )
IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE Ha pronunciato la seguente ordinanza all'udienza del 19 ottobre 1994 nel procedimento penale n. 638/a/94 a carico di Flore Luciano, nato a San Severino Marche il 15 agosto 1975 e residente in Apiro (Macerata) contrada Piaggia, n. 9; recluta del d.m. di Ancona; libero, assente, imputato del reato di "rifiuto del servizio militare" (art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, sost. dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695) perche', al di fuori dei casi di ammissione ai servizi sostitutivi del servizio militare rifiutava il servizio militare di leva, prima di assumerlo, adducendo motivi di coscienza, attinenti ad una concezione generale della vita fondata sui convincimenti religiosi di testimone di Geova. In Ascoli Piceno il 20 aprile 1994. FATTO E DIRITTO 1. - Al termine delle indagini preliminari il p.m. chiedeva il rinvio a giudizio di Flore Luciano, per il reato di cui al capo d'imputazione. All'udienza preliminare del 19 ottobre 1994 l'imputato - tramite il difensore come da procura speciale in atti - ha richiesto, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., l'applicazione della pena nella misura di mesi quattro di reclusione, sostituita con la liberta' controllata per mesi otto. Il p.m. ha prestato il proprio consenso, rilevando che ove, in adesione a precedenti decisioni della Corte di cassazione, il giudice ritenga inapplicabile anche in questo caso la sanzione sostitutiva, debba essere sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 53 della legge n. 689/1981 in relazione all'art. 3 della Costituzione. Il difensore concludeva assumendo di condividere le argomentazioni del p.m. Questo giudice ritiene che la questione di costituzionalita' prospettata dal p.m. sia rilevante e non manifestamente infondata e quindi, rilevato il contrasto della disposizione di cui all'art. 53 della legge n. 689/1981 con l'art. 3 della Costituzione, debbano essere trasmessi gli atti alla Corte costituzionale, con la sospensione del procedimento. 2. - Va anzitutto rilevato che la controversia, sorta dopo l'entrata in vigore della legge 24 novembre 1981, n. 689, sulla applicabilita' delle sanzioni sostitutive per i reati militari, si era risolta con la sentenza della Corte costituzionale (7 luglio 1987, n. 279) con cui, preso atto della preclusione stabilita espressamente dal legislatore mediante il riferimento ai reati di competenza pretorile (art. 54 della legge n. 689/1981), la Corte dichiaro' inammissibile la questione di costituzionalita' relativa alla non utilizzabilita' del sistema di sostituzione delle pene detentive per i reati militari (v. anche ordinanza 3 maggio 1990, n. 230). Dopo che l'art. 5 della legge 12 agosto 1993, n. 296, ha abrogato l'art. 54 cit., ammettendo la sostituzione delle pene detentive per qualsiasi reato (salvo le esclusioni oggettive di cui all'art. 60 e purche' si rientri nei limiti di cui all'art. 53), numerosi organi giudiziari militari hanno ritenuto pacificamente applicabili le sanzioni sostitutive anche per le pene detentive militari (che, ai sensi dell'art. 23 del c.p.m.p., sono espressamente comprese fra le "pene detentive o restrittive della liberta' personale"): non e' sembrato dubbio infatti che, secondo il generale principio di complementarita' di cui all'art. 16 del d.p., anche per reati previsti da leggi penali speciali, quali sono le leggi penali militari, dovessero applicarsi le norme comuni in tema di sostituzione di pene. La Corte di cassazione non ha tuttavia condiviso tale orientamento ed ha annullato tutte le statuizioni, sottoposte al suo esame, concernenti applicazione di sanzioni sostitutive da parte di giudici militari (cfr., ad esempio, Cass., sez. I, 28 febbraio 1994, Ferrari; Cass., sez. I, 31 marzo 1994, Billizzi; Cass., sez. I, 20 maggio 1994, Merlini; Cass., 31 maggio 1994, Pierri). In proposito sembra che (anche se nessuna norma, salvo quanto disposto dall'art. 627, terzo comma, del c.p.p., stabilisce il carattere vincolante della interpretazione data ad una norma giuridica dalla Cassazione) il giudice di merito non puo' ignorare, anche se non lo condivide, l'orientamento del giudice di legittimita', quando questo sia espresso, come avvenuto nel caso di specie, in modo univoco e costante. Pertanto, pur se la lettera dell'art. 53 non esclude i reati militari dell'ambito di applicazione delle sanzioni sostitutive, tale norma (come risultante dal consolidato indirizzo del giudice di legittimita' ed ai fini della proponibilita' della presente questione di costituzionalita') va letta come se non comprendesse i reati militari fra i reati per i quali e' ammessa la sostituzione delle pene detentive brevi. 3. - Cio' premesso, sembra che sussista una differenza sostanziale fra la situazione normativa sottoposta all'esame della Corte costituzionale (e decisa con la sentenza n. 279/1987) e la disciplina che attualmente va presa in considerazione. Allora infatti l'esclusione delle sanzioni sostitutive per i reati di competenza dei tribunali militari costituiva il frutto di una espressa scelta legislativa e la Corte si richiamo' alla discrezionalita' del legislatore che (considerate le difficolta', non risolutive, ma tuttavia rilevanti, che avrebbe comportato l'applicazione delle sanzioni sostitutive ai militari) avrebbe potuto correttamente stabilire un regime speciale delle sanzioni sostitutive da applicare nei procedimenti penali militari. Adesso invece, poiche' il legislatore ha fatto cadere l'ostacolo normativo prima esistente, l'inapplicabilita' delle sanzioni sostitutive si basa su una interpretazione del giudice: la verifica circa il rispetto del principio costituzionale di uguaglianza puo' quindi essere agevolmente compiuto mediante l'esame del rilievo che assumono, sotto il profilo costituzionale, le argomentazioni adottate dalla Corte di cassazione nelle sentenze citate. Non sembra dubbio, infatti (e come piu' volte sottolineato dalla Corte costituzionale: v. ad es. sentenza 5 marzo 1992, n. 119), che una disparita' di trattamento tra imputato per reati comuni e imputato per reati militari puo' trovare giustificazione solo in esigenze specifiche del consorzio militare, e non nell'apodittica affermazione della specialita' della materia. Nel caso di specie la disparita' di trattamento fra imputato per reati militari e imputato per reati comuni non sembra in alcun modo giustificarsi in quanto la "difficolta'" di applicazione di alcune sanzioni sostitutive (gia' rilevata dalla Corte costituzionale e divenuta, nell'ottica della Corte di cassazione, causa di pregiudiziale incompatibilita') non concerne a ben vedere l'aspetto oggettivo dei reati militari (che configurano magari, come nel caso delle lesioni personali o del furto militare, fattispecie del tutto conformi a corrispondenti fattispecie comuni), ma piuttosto l'aspetto inerente alle condizioni soggettive della persona nei cui confronti dovrebbe essere applicata la sanzione. In altre parole, i problemi relativi all'applicazione della semidetenzione e della liberta' controllata ai militari in servizio concernono sia i condannati per reati militari che quelli per reati comuni: tanto e' vero che la Corte di cassazione (3 novembre 1992, Marcialis) ha affermato, per un reato di competenza del giudice ordinario, che l'esecuzione della liberta' controllata non puo' avvenire ne' proseguire nel corso della prestazione del servizio militare di leva. Per converso, occorre osservare che solo una parte dei militari condannati dai tribunali militari sono militari in servizio. La maggior parte delle condanne, riguardando militari in servizio di leva, sono invece pronunciate dai tribunali militari quando gli imputati, tenuto conto dei tempi del procedimento penale, sono stati posti in congedo illimitato, o addirittura sono ormai estranei alle Forze armate, perche' collocati in congedo assoluto (ad esempio per riforma). Nessuna plausibile ragione si scorge per giustificare l'esclusione delle sanzioni sostitutive nei confronti dei militari in congedo. Ne', d'altro canto, alcuna motivazione e' stata addotta per dimostrare che sono gli specifici caratteri offensivi del reato militare a determinare l'inapplicabilita' delle sanzioni sostitutive. Se poi tale ultimo assunto fosse in qualche sede sostenuto andrebbe per coerenza dichiarato che le sanzioni sostitutive non possono trovare applicazione nemmeno nei confronti dall'estraneo alle Forze armate che commetta un reato militare in concorso con il militare (art. 14 del c.p.m.p.): cio' che sembrerebbe davvero fuori discussione. 4. - In definitiva, secondo una ricostruzione della normativa vigente conforme ai principi costituzionali, il giudice militare dovra', cosi' come il giudice comune, valutare (ai sensi dell'art. 58 della legge n. 689/1981) la compatibilita' della singola misura sostitutiva con le condizioni personali del condannato, in relazione anche alla circostanza che il militare sia in servizio o in congedo. Una generale preclusione per l'applicazione delle sanzioni sostitutive (compreso il caso che il reato militare sia commesso da militare in congedo) appare priva di giustificazione e comporta violazione del principio di uguaglianza, anche in ordine alla salvaguardia del principio di cui all'art. 27, terzo comma, della Costituzione. Il giudice militare dovrebbe infatti negare l'applicazione della sanzione sostitutiva anche quando la ritenga la piu' idonea al reinserimento sociale del condannato. Ne', a giustificare il regime derogatorio per i reati militari, puo' valere il richiamo all'art. 60 della legge n. 689/1981, che, non contenendo alcuna esclusione per specifici reati militari, dimostrerebbe l'intenzione del legislatore di non aver voluto consentire la sostituzione delle pene per nessun reato militare. A parte la singolarita' di tale argomento (che induce da una disposizione di esclusione da un beneficio, quindi di interpretazione tassativa, la ragione per l'ulteriore esclusione di una intera categoria di reati) va notato che nessuna delle fattispecie di cui all'art. 60 sembra poter entrare in comparazione, sul piano degli interessi tutelari, con reati previsti dalla legge penale militare (sul "carattere del tutto eccezionale del regime derogatorio all'applicabilita' delle sanzioni sostitutive", cfr. Corte costituzionale, sent. 20 giugno 1994, n. 254). Di conseguenza, l'accoglimento della dedotta questione di costituzionalita' non introdurrebbe alcuna sfasatura nel sistema penale, ne' si vede perche', d'altro canto, il legislatore dovrebbe necessariamente prevedere l'esclusione, nell'ambito dell'art. 60, di qualche reato militare. 5. - La rilevanza della questione sollevata presuppone una valutazione positiva (che questo giudice ritiene di poter compiere e che potra' essere ovviamente sindacata dalla Cassazione ove se ne assuma la manifesta illogicita') circa l'applicabilita', ai sensi dell'art. 58 della legge n. 689/1981, della sanzione sostitutiva richiesta dalle parti. Nel caso di specie infatti il reato e' stato commesso prima dell'assunzione del servizio militare, da militare ("considerato in servizio", ai sensi dell'art. 5 del c.p.m.p.) che conseguira' l'esonero per effetto dell'espiazione della pena (art. 8, terzo comma, della legge 22 dicembre 1972, n. 772). La pena principale da applicare e' inoltre la reclusione, avendo la Corte costituzionale (sent. 26 luglio 1993, n. 358) affermato l'incompatibilita' della pena militare con lo status degli obiettori di coscienza. Con riguardo, infine, alla scelta della sanzione da applicare, ritiene questo giudice che la sanzione sostitutiva piu' idonea al reinserimento sociale del condannato, anche in relazione alla natura della violazione penale compiuta, sia effettivamente la liberta' controllata, potendosi peraltro presumere che le prescrizioni inerenti a tale sanzione saranno adempiute dal condannato.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non prevede l'applicabilita' delle sanzioni sostitutive per i reati militari, in relazionie all'art. 3 della Costituzione, ritenendo tale questione rilevante e non manifestamente infondata; Dispone la sospensione del procedimento in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Roma, addi' 19 ottobre 1994 Il giudice dell'udienza preliminare: MAZZI 94C1373