N. 760 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 febbraio - 15 dicembre 1994
N. 760 Ordinanza emessa il 24 febbraio 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale il 15 dicembre 1994) dal tribunale amministrativo regionale della Liguria sul ricorso proposto da Politi Roberto contro Ente nazionale italiano per il turismo Impiego pubblico - Computo dell'indennita' integrativa speciale nella determinazione della buonuscita - Controversie giudiziali in corso - Prevista automatica estinzione dei giudizi con declaratoria di compensazione delle spese - Incidenza sul diritto di difesa in giudizio. Impiego pubblico - Computo dell'indennita' integrativa speciale nella determinazione della buonuscita nella misura pari al trenta per cento di quella in godimento alla data di cessazione dal servizio anziche' nella misura del sessanta per cento come previsto per i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni e per i ferrovieri iscritti all'O.P.A.F.S. - Disparita' di trattamento di situazioni omogenee ed incidenza sui principi di imparzialita' e buon andamento della p.a. Impiego pubblico - Computo dell'indennita' integrativa speciale nella determinazione della buonuscita - Somme dovute - Corresponsione di interessi e rivalutazione - Prevista esclusione - Disparita' di trattamento tra dipendenti collocati in pensione in passato e quelli pensionati nel corrente anno (1994) - Incidenza sulla garanzia previdenziale e sui principi della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata nonche' di imparzialita' e buon andamento della p.a. - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 243/1993. (Legge 29 gennaio 1994, n. 87, artt. 1, 2 e 4). (Cost., artt. 3, 24, 36, 38 e 97).(GU n.1 del 4-1-1995 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 237/1991 proposto da Politi Roberto, rappresentato e difeso dall'avv. Piergiogio Alberti, presso il quale e' elettivamente domiciliato in Genova, via Corsica, 2/11; contro l'ENIT - Ente nazionale italiano per il turismo, in persona del presidente in carica, non costituito in giudizio; per ottenere l'accertamento del diritto alla liquidazione dell'indennita' di anzianita' includendo, nel computo della base retributiva l'indennita' integrativa speciale, e la condanna dell'amministrazione al pagamento della relativa somma, con gli accessori di legge; Visto il ricorso con i relativi allegati; Vista la documentazione acquisita al processo con decisione interlocutoria 18 agosto 1993, n. 308; Viste le memorie prodotte dal ricorrente a sostegno delle proprie difese; Visti gli atti tutti della causa; Udita alla pubblica udienza del 24 febbraio 1994 (relatore il Cons. Balba) la dott. proc. Maria Silvia Sommazzi per delega dell'avv. Alberti per il ricorrente; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue; F A T T O Con ricorso notificato il 25/29 gennaio 1991 il sig. Roberto Politi, gia' dipendente dell'ENIT per il periodo 1 maggio 1965-1 ottobre 1987, formulava le domande meglio sopra precisate, esponendo che, al momento della cessazione del rapporto di impiego, percepiva lo stipendio pari a L. 805.865 mensili, maggiorato dall'indennita' integrativa speciale nella misura di L. 836.916 mensili. A titolo di indennita' di anzianita' gli e' stata liquidata, con determinazione del direttore generale dell'ENIT in data 16 dicembre 1987 la somma di L. 19.570.198, al lordo delle ritenute di legge, indennita' prevista dall'art. 155 del regolamento organico del personale, e calcolata sulla base del solo stipendio e non dell'intera retribuzione, compresa la indennita' integrativa speciale. A sostegno del preteso diritto ad ottenere la riliquidazione assumendo a base del computo anche la i.i.s., il ricorrente rappresenta quanto segue. L'indennita' integrativa speciale e' stata introdotta dalla legge n. 324/1959, estesa ai dipendenti ENIT in forza della facolta' prevista dall'art. 16 della medesima legge, il cui art. 1 e' stato modificato dalla legge n. 185/1960, nel senso che la i.i.s. non deve essere computata agli effetti del trattamento di quiescenza, di previdenza e della indennita' di licenziamento. Per trattamento di quiescenza va inteso il trattamento di pensione; per trattamento di previdenza l'indennita' di buonuscita ENPAS; ne consegue che non sono stati considerati i trattamenti di fine rapporto strettamente correlati all'elemento retributivo, come del resto assumono le decisioni della Corte costituzionale che hanno negato una illegittima disparita' di trattamento tra dipendenti pubblici percettori di trattamenti di fine lavoro con natura di retribuzione differita (indennita' di anzianita') ovvero con natura previdenziale (indennita' di buonuscita). Nella predetta legge pertanto non sussistono ostacoli per la computabilita' della i.i.s. nella indennita' di fine lavoro avente natura retributiva; la pretesa del ricorrente dovrebbe cosi' trovare accoglimento in base all'art. 13 della legge n. 70/1975 che commisura la indennita' di anzianita' ad una percentuale dello stipendio annuo in godimento; e l'art. 25 del d.P.R. n. 411/1976 fa rientrare nella nozione di stipendio annuo anche la indennita' integrativa speciale. Il ricorrente concludeva per l'accoglimento del ricorso, prospettando in successivo scritto difensivo ulteriori considerazioni sulla base della sentenza della Corte costituzionale n. 243 del 5-19 maggio 1993 nel frattempo intervenuta e che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi i combinati disposti degli artt. 1, terzo comma, lettere b) e c) della legge n. 324/1959 con gli artt. 3 e 38 del d.P.R. n. 1032/1973, con gli artt. 3 e 26 della legge n. 70/1975 e con gli artt. 14 della legge n. 829/1973 e 21 della legge n. 201/1985. Chiamato una prima volta alla pubblica udienza del 1 luglio 1993 e trattenuto in decisione, la Sezione disponeva incombenti istruttori, in esito ai quali il ricorso si ripresenta per la decisione su ulteriore scritto difensivo del ricorrente nel quale lo stesso ha eccepito anche la illegittimita' costituzionale della legge n. 87/1994 negli artt. 1, lett. a), e 2, quarto comma, in relazione, da un lato, a fondamentali precetti costituzionali, quali quelli enunciati negli artt. 3, 36, 38 e 97 della Costituzione, e, dall'altro, ad alcuni principi di diritto civile, come quello per il quale i debiti liquidi ed esigibili producono interessi dalla scadenza, di pieno diritto e indipendentemente dalla domanda (art. 1282, primo comma, del cod. civ.) e quello in forza del quale i crediti del lavoratore subordinato determinano interessi dal momento in cui sono maturati, con la conseguenza che gli stipendi e gli altri elementi della retribuzione (fra i quali anche l'indennita' integrativa speciale) devono essere pagati a date fisse, dalle quali decorrono gli interessi, secondo la regola generale. Non si e' costituita in giudizio l'amministrazione pubblica intimata. D I R I T T O 1. - Come accennato in fatto, il ricorrente, gia' dipendente E.N.I.T. dal 1 maggio 1965 al 1 ottobre 1987, in questa sede ha chiesto l'accertamento del diritto alla liquidazione dell'indennita' di anzianita', includendo nel computo della base retributiva l'indennita' integrativa speciale, con la condanna dell'amministrazione al pagamento della relativa somma, con accessori di legge (rivalutazione e interessi). 2. - Il 6 febbraio 1994 (giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana) e' entrata in vigore la legge 29 gennaio 1994, n. 87 (che reca "norme relative al computo dell'indennita' integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti"). L'art. 1 di tale legge dispone che - in attesa della omogeneizzazione dei trattamenti retributivi e pensionistici per i lavoratori dei vari comparti della pubblica amministrazione e per i lavoratori privati, conseguente all'applicazione del d.lgs. n. 29/1993, e ferma la disciplina del trattamento di fine servizio in essere per i dipendenti degli enti locali - l'indennita' integrativa speciale viene computata, a decorrere dal 1 dicembre 1994, nella base di calcolo della indennita' di buonuscita e di analoghi trattamenti di fine servizio, per i dipendenti degli enti di cui alla legge n. 70/1975 nella misura di una quota pari al trenta per cento dell'indennita' integrativa speciale annua in godimento alla data della cessazione dal servizio con riferimento agli anni utili ai fini del calcolo dell'indennita' di anzianita' (art. 1, lett. a)); per i dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni, nonche' per gli iscritti all'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS), nella misura di una quota pari al 60 per cento dell'indennita' integrativa speciale annua in godimento alla data della cessazione del servizio con riferimento agli anni utili ai fini del calcolo dell'indennita' di buonuscita o analogo trattamento (art. 1, lett. b)). L'art. 2, quarto comma, aggiunge poi che "le somme dovute a titolo di prestazioni ai sensi della presente legge e quelle dovute per contributi a norma del presente articolo non danno luogo a corresponsione di interessi, ne' a rivalutazione monetaria". L'art. 4, infine, prevede che "i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto la liquidazione del trattamento di fine servizio comunque denominato con l'inclusione dell'indennita' integrativa speciale sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti" (primo comma) e che "i provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetto" (secondo comma). 3. - Alla stregua dell'art. 4 sopra trascritto il presente giudizio, avendo per oggetto la liquidazione del trattamento di fine servizio con l'inclusione dell'indennita' integrativa speciale dovrebbe essere dichiarato estinto d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti. Il collegio, peraltro, dubita della legittimita' costituzionale della citata norma, non solo e non tanto perche' l'oggetto del giudizio sarebbe piu' ampio di quello considerato nella norma, comprendendo anche rivalutazione e interessi e la condanna al pagamento delle somme relative, come prospetta il ricorrente, - interessi e rivalutazione, pure richiesti, in realta' non integrano qualitativamente oggetto diverso da quello costituito dal credito principale, ne' la richiesta condanna al pagamento di questo e di quelli, e delle spese di giudizio, muta l'oggetto di quest'ultimo, tutto in effetti risolvendosi nella "riliquidazione del trattamento di fine servizio comunque denominato con l'inclusione dell'indennita' integrativa speciale" (art. 4) - quanto perche', come ha chiarito la Corte costituzionale (cfr. la sentenza 7-10 aprile 1987, n. 123), norme del tipo di quella in esame, imponendo al giudice di dichiarare d'ufficio l'estinzione dei processi pendenti alla data di entrata in vigore della legge viola l'art. 24 della Costituzione (diritto di azione e di difesa). Ed invero, il ius superveniens, pur favorevole al ricorrente, lo e' solo in minima parte, in relazione al petitum dedotto in giudizio, perche', da un lato, prevede il computo - nella base di calcolo della indennita' di anzianita' - della indennita' integrativa speciale nella ridotta misura di una quota pari al trenta per cento del suo ammontare (rispetto alla pretesa-attesa di una quota certamente piu' consistente) e nega, dall'altro, i richiesti interessi e rivalutazione e compensa le spese del giudizio tra le parti. Nella fattispecie pertanto il ius superveniens non ha carattere pienamente satisfattivo tale da giustificare, da un lato, l'estinzione dei giudizi pendenti e l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato, e da essere, dall'altro, ritenuto inadatto a menomare il diritto di azione e di difesa di chi avesse gia' adito la sede giudiziaria. Non puo', dunque, escludersi che l'art. 4 della legge n. 87/1994 violi i principi fondamentali di azione e di difesa enunciati nell'art. 24 della Costituzione. L'esame di tale questione - non manifestamente infondata per le ragioni anzidette e certamente rilevante nella fattispecie in esame, in quanto da essa e dal suo esito positivo o negativo dipende la definizione del giudizio nel merito o la dichiarazione di estinzione dello stesso - deve essere conseguentemente rimesso al competente giudice costituzionale. 4. - Se la Corte costituzionale dichiara costituzionalmente illegittimo l'art. 4 della legge n. 87/1994, rimuovendo cosi' l'impedimento normativo alla conclusione del giudizio nel merito, proprio nella prospettiva dell'esame di merito della pretesa azionata in questa sede assume rilevanza una ulteriore questione di legittimita' costituzionale, e cioe' quella che investe l'art. 1, lett. a), e l'art. 2, quarto comma, della legge n. 87/1994, in relazione agli articoli 3, 36, 38 e 97 della Costituzione nonche' ad alcuni principi di carattere generale in materia di diritto del lavoro. Si e' sopra ricordato che l'art. 1, lett. a), della legge n. 87/1994 riconosce ai dipendenti degli enti di cui alla legge n. 70/1975 il diritto a vedersi computata, nella base di calcolo della indennita' di buonuscita, l'indennita integrativa speciale nella misura di una quota pari al trenta per cento di quella in godimento alla data della cessazione dal servizio, mentre l'art. 2, quarto comma, della stessa legge esclude che le somme dovute a tale titolo diano luogo a corresponsione di interesse e rivalutazione monetaria. Ora, le norme predette, come osserva la difesa del ricorrente, sembrano confliggere, per un verso, con il principio generale espresso nell'art. 1282, primo comma, del codice civile per il quale i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto e indipendentemente dalla domanda; per l'altro, con il principio in base al quale i crediti del lavoratore subordinato determinano interessi dal momento in cui sono maturati, con la conseguenza che gli stipendi e gli altri elementi della retribuzione, indennita' integrativa speciale compresa, devono essere pagati a date fisse, dalle quali decorrono gli interessi, secondo la regola generale. Le stesse norme poi sembrano confliggere: con l'art. 3 della Costituzione (principio di eguaglianza) perche', per i dipendenti degli enti di cui alla legge n. 70/1975, includono, nella base di calcolo della indennita' di buonuscita, solo una quota pari al trenta per cento dell'indennita' integrativa speciale in godimento alla data della cessazione dal servizio (art. 1 lett. a), mentre per i dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni e gli iscritti all'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato includono la piu' alta quota del sessanta per cento (art. 1, lett. b) e lasciano ferma la (ancora diversa) disciplina del trattamento di fine servizio in essere per i dipendenti degli enti locali (art. 1, primo alinea), in tal modo ulteriormente aggravando una situazione di sperequazione tra i vari comparti dei dipendenti pubblici e tra questi ultimi e i dipendenti privati gia' esistente nell'ordinamento e censurata dal giudice costituzionale; con gli articoli 36 e 38, perche' il disconoscimento di interessi e rivalutazione incide sulla garanzia del trattamento di anzianita' idoneo ad assicurare ai lavoratori mezzi adeguati alle loro esigenze di vita; con l'art. 97 (buon andamento e imparzialita' dell'amministrazione), perche' in modo apparentemente irrazionale e illogico riconosce solo una quota dell'indennita' integrativa speciale e introduce una deroga al principio fondamentale di liquidazione dei debiti liquidi ed esigibili, a favore dello Stato. E' appena il caso di aggiungere che le violazioni sopra ipotizzate non sono affatto mitigate e rese per cosi' dire innocue e accettabili dal carattere in un certo senso transitorio della controversa disciplina ("in attesa della omogeneizzazione dei trattamenti retributivi e pensionistici per i lavoratori dei vari comparti della pubblica amministrazione e per i lavoratori privati .."), vuoi perche' gli istituti piu' duraturi nell'ordinamento giuridico italiano sono spesso nati sotto il segno della transitorieta': vuoi perche' l'art. 1 della legge n. 87/1994, oltre a discriminare i dipendenti degli enti di cui alla legge n. 70/1975 dai dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni, lascia ferma a tempo non determinato e ragionevolmente non determinabile la disciplina del trattamento di fine servizio in essere per i dipendenti degli enti locali, che costituisce nel concreto caso di specie uno dei piu' significativi termini di raffronto. 5. - Le considerazioni svolte inducono il collegio a rimettere gli atti alla Corte costituzionale per la verifica della legittimita' costituzionale degli articoli 1, 2 e 4 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, in relazione agli articoli 3, 24, 36, 38 e 97 della Costituzione, sospendendo il giudizio in corso.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 3, 24, 36, 38 e 97 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2 e 4 della legge 29 gennaio 1994, n. 87; Sospende il giudizio in corso e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che, a cura della segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Genova, nella camera di consiglio del 24 febbraio 1994. Il presidente estensore: BALBA I consiglieri: VIGOTTI - PUPILELLA 94C1378