N. 760 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 febbraio - 15 dicembre 1994

                                N. 760
 Ordinanza  emessa  il  24  febbraio  1994   (pervenuta   alla   Corte
 costituzionale  il  15  dicembre  1994)  dal tribunale amministrativo
 regionale della Liguria sul ricorso proposto da Politi Roberto contro
 Ente nazionale italiano per il turismo
 Impiego pubblico - Computo dell'indennita' integrativa speciale nella
    determinazione della buonuscita - Controversie giudiziali in corso
    - Prevista automatica estinzione dei giudizi con  declaratoria  di
    compensazione  delle  spese  -  Incidenza sul diritto di difesa in
    giudizio.
 Impiego pubblico - Computo dell'indennita' integrativa speciale nella
    determinazione della buonuscita nella misura pari  al  trenta  per
    cento  di quella in godimento alla data di cessazione dal servizio
    anziche' nella misura del sessanta per cento come previsto  per  i
    dipendenti  di  altre pubbliche amministrazioni e per i ferrovieri
    iscritti all'O.P.A.F.S. - Disparita' di trattamento di  situazioni
    omogenee  ed  incidenza  sui  principi  di  imparzialita'  e  buon
    andamento della p.a.
 Impiego pubblico - Computo dell'indennita' integrativa speciale nella
    determinazione della buonuscita - Somme dovute - Corresponsione di
    interessi e rivalutazione - Prevista esclusione  -  Disparita'  di
    trattamento  tra  dipendenti  collocati  in  pensione in passato e
    quelli pensionati nel  corrente  anno  (1994)  -  Incidenza  sulla
    garanzia  previdenziale  e  sui principi della retribuzione (anche
    differita) proporzionata ed adeguata nonche'  di  imparzialita'  e
    buon  andamento della p.a. - Riferimento alla sentenza della Corte
    costituzionale n. 243/1993.
 (Legge 29 gennaio 1994, n. 87, artt. 1, 2 e 4).
 (Cost., artt. 3, 24, 36, 38 e 97).
(GU n.1 del 4-1-1995 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
    Ha pronunciato la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n.  237/1991
 proposto   da   Politi  Roberto,  rappresentato  e  difeso  dall'avv.
 Piergiogio Alberti, presso il quale e' elettivamente  domiciliato  in
 Genova,  via  Corsica,  2/11; contro l'ENIT - Ente nazionale italiano
 per il turismo, in persona del presidente in carica,  non  costituito
 in   giudizio;   per   ottenere   l'accertamento   del  diritto  alla
 liquidazione  dell'indennita'  di  anzianita' includendo, nel computo
 della  base  retributiva  l'indennita'  integrativa  speciale,  e  la
 condanna  dell'amministrazione al pagamento della relativa somma, con
 gli accessori di legge;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Vista  la  documentazione  acquisita  al  processo  con  decisione
 interlocutoria 18 agosto 1993, n. 308;
    Viste  le memorie prodotte dal ricorrente a sostegno delle proprie
 difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Udita alla pubblica udienza del  24  febbraio  1994  (relatore  il
 Cons.  Balba)  la  dott.  proc.  Maria  Silvia  Sommazzi  per  delega
 dell'avv. Alberti per il ricorrente;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
                               F A T T O
    Con ricorso notificato il  25/29  gennaio  1991  il  sig.  Roberto
 Politi,  gia'  dipendente  dell'ENIT  per  il periodo 1 maggio 1965-1
 ottobre 1987, formulava le domande meglio sopra precisate,  esponendo
 che,  al  momento della cessazione del rapporto di impiego, percepiva
 lo stipendio pari a L. 805.865  mensili,  maggiorato  dall'indennita'
 integrativa speciale nella misura di L. 836.916 mensili.
    A  titolo  di indennita' di anzianita' gli e' stata liquidata, con
 determinazione del direttore generale dell'ENIT in data  16  dicembre
 1987  la  somma  di  L. 19.570.198, al lordo delle ritenute di legge,
 indennita'  prevista  dall'art.  155  del  regolamento  organico  del
 personale,   e   calcolata  sulla  base  del  solo  stipendio  e  non
 dell'intera  retribuzione,   compresa   la   indennita'   integrativa
 speciale.
    A  sostegno  del  preteso  diritto  ad  ottenere la riliquidazione
 assumendo  a  base  del  computo  anche  la  i.i.s.,  il   ricorrente
 rappresenta quanto segue.
    L'indennita'  integrativa speciale e' stata introdotta dalla legge
 n. 324/1959, estesa  ai  dipendenti  ENIT  in  forza  della  facolta'
 prevista  dall'art.  16  della medesima legge, il cui art. 1 e' stato
 modificato dalla legge n. 185/1960, nel senso che la i.i.s. non  deve
 essere  computata  agli  effetti  del  trattamento  di quiescenza, di
 previdenza e della indennita' di licenziamento.
    Per  trattamento  di  quiescenza  va  inteso  il  trattamento   di
 pensione;  per  trattamento  di previdenza l'indennita' di buonuscita
 ENPAS; ne consegue che non sono stati considerati  i  trattamenti  di
 fine  rapporto  strettamente correlati all'elemento retributivo, come
 del resto assumono le decisioni della Corte costituzionale che  hanno
 negato  una  illegittima  disparita'  di  trattamento  tra dipendenti
 pubblici percettori di trattamenti  di  fine  lavoro  con  natura  di
 retribuzione  differita  (indennita' di anzianita') ovvero con natura
 previdenziale  (indennita'  di  buonuscita).  Nella  predetta   legge
 pertanto  non  sussistono ostacoli per la computabilita' della i.i.s.
 nella indennita' di fine lavoro avente natura retributiva; la pretesa
 del ricorrente dovrebbe cosi' trovare accoglimento in  base  all'art.
 13  della  legge n. 70/1975 che commisura la indennita' di anzianita'
 ad una percentuale dello stipendio annuo in godimento;  e  l'art.  25
 del  d.P.R. n. 411/1976 fa rientrare nella nozione di stipendio annuo
 anche la indennita' integrativa speciale.
    Il   ricorrente   concludeva   per   l'accoglimento  del  ricorso,
 prospettando in successivo scritto difensivo ulteriori considerazioni
 sulla base della sentenza della Corte costituzionale n. 243 del  5-19
 maggio   1993   nel   frattempo   intervenuta  e  che  ha  dichiarato
 costituzionalmente illegittimi i combinati disposti  degli  artt.  1,
 terzo  comma, lettere b) e c) della legge n. 324/1959 con gli artt. 3
 e 38 del d.P.R. n. 1032/1973, con gli artt. 3 e  26  della  legge  n.
 70/1975  e  con gli artt. 14 della legge n. 829/1973 e 21 della legge
 n. 201/1985.
    Chiamato una prima volta alla pubblica udienza del 1 luglio 1993 e
 trattenuto in decisione, la Sezione disponeva incombenti  istruttori,
 in  esito  ai  quali  il  ricorso  si  ripresenta per la decisione su
 ulteriore scritto difensivo del ricorrente nel  quale  lo  stesso  ha
 eccepito  anche  la  illegittimita'  costituzionale  della  legge  n.
 87/1994 negli artt. 1, lett. a), e 2, quarto comma, in relazione,  da
 un   lato,  a  fondamentali  precetti  costituzionali,  quali  quelli
 enunciati  negli  artt.  3,  36,  38  e  97  della  Costituzione,  e,
 dall'altro,  ad alcuni principi di diritto civile, come quello per il
 quale  i  debiti  liquidi  ed  esigibili  producono  interessi  dalla
 scadenza,  di  pieno  diritto e indipendentemente dalla domanda (art.
 1282, primo comma, del cod. civ.) e  quello  in  forza  del  quale  i
 crediti  del lavoratore subordinato determinano interessi dal momento
 in cui sono maturati, con la conseguenza che gli stipendi e gli altri
 elementi  della  retribuzione  (fra  i   quali   anche   l'indennita'
 integrativa  speciale) devono essere pagati a date fisse, dalle quali
 decorrono gli interessi, secondo la regola generale.
    Non  si  e'  costituita  in  giudizio  l'amministrazione  pubblica
 intimata.
                             D I R I T T O
    1.  -  Come  accennato  in  fatto,  il ricorrente, gia' dipendente
 E.N.I.T. dal 1 maggio 1965 al 1  ottobre  1987,  in  questa  sede  ha
 chiesto  l'accertamento del diritto alla liquidazione dell'indennita'
 di  anzianita',  includendo  nel  computo  della   base   retributiva
 l'indennita'     integrativa     speciale,     con     la    condanna
 dell'amministrazione al pagamento della relativa somma, con accessori
 di legge (rivalutazione e interessi).
    2. -  Il  6  febbraio  1994  (giorno  successivo  a  quello  della
 pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana) e'
 entrata in vigore la legge 29 gennaio 1994, n. 87  (che  reca  "norme
 relative   al  computo  dell'indennita'  integrativa  speciale  nella
 determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti").
   L'art.  1  di  tale  legge  dispone   che   -   in   attesa   della
 omogeneizzazione  dei  trattamenti  retributivi e pensionistici per i
 lavoratori dei vari comparti della pubblica amministrazione e  per  i
 lavoratori   privati,  conseguente  all'applicazione  del  d.lgs.  n.
 29/1993, e ferma la disciplina del trattamento di  fine  servizio  in
 essere  per i dipendenti degli enti locali - l'indennita' integrativa
 speciale viene computata, a decorrere dal 1 dicembre 1994, nella base
 di calcolo della indennita' di buonuscita e di  analoghi  trattamenti
 di  fine  servizio,  per i dipendenti degli enti di cui alla legge n.
 70/1975  nella  misura  di  una  quota  pari  al  trenta  per   cento
 dell'indennita'  integrativa  speciale  annua  in godimento alla data
 della cessazione dal servizio con riferimento agli anni utili ai fini
 del calcolo dell'indennita' di anzianita' (art. 1, lett. a));  per  i
 dipendenti  delle  altre  pubbliche  amministrazioni, nonche' per gli
 iscritti  all'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello
 Stato (OPAFS), nella misura  di  una  quota  pari  al  60  per  cento
 dell'indennita'  integrativa  speciale  annua  in godimento alla data
 della cessazione del servizio con riferimento agli anni utili ai fini
 del calcolo dell'indennita' di buonuscita o analogo trattamento (art.
 1, lett. b)).
    L'art. 2, quarto comma, aggiunge poi che "le somme dovute a titolo
 di prestazioni ai sensi della presente  legge  e  quelle  dovute  per
 contributi   a   norma  del  presente  articolo  non  danno  luogo  a
 corresponsione di interessi, ne' a rivalutazione monetaria".
    L'art. 4, infine, prevede che "i giudizi  pendenti  alla  data  di
 entrata   in  vigore  della  presente  legge  aventi  ad  oggetto  la
 liquidazione del trattamento di fine servizio comunque denominato con
 l'inclusione dell'indennita'  integrativa  speciale  sono  dichiarati
 estinti  d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti" (primo
 comma) e che  "i  provvedimenti  giudiziali  non  ancora  passati  in
 giudicato restano privi di effetto" (secondo comma).
    3.  -  Alla  stregua  dell'art.  4  sopra  trascritto  il presente
 giudizio, avendo per oggetto la liquidazione del trattamento di  fine
 servizio   con   l'inclusione  dell'indennita'  integrativa  speciale
 dovrebbe essere dichiarato estinto d'ufficio con compensazione  delle
 spese tra le parti.
    Il  collegio,  peraltro,  dubita della legittimita' costituzionale
 della citata norma, non  solo  e  non  tanto  perche'  l'oggetto  del
 giudizio  sarebbe  piu'  ampio  di  quello  considerato  nella norma,
 comprendendo  anche  rivalutazione  e  interessi  e  la  condanna  al
 pagamento  delle  somme  relative,  come  prospetta  il ricorrente, -
 interessi e rivalutazione, pure richiesti, in realta'  non  integrano
 qualitativamente  oggetto  diverso  da  quello costituito dal credito
 principale, ne' la richiesta condanna al pagamento  di  questo  e  di
 quelli,  e  delle  spese di giudizio, muta l'oggetto di quest'ultimo,
 tutto in effetti risolvendosi nella "riliquidazione  del  trattamento
 di fine servizio comunque denominato con l'inclusione dell'indennita'
 integrativa  speciale" (art. 4) - quanto perche', come ha chiarito la
 Corte costituzionale (cfr. la sentenza 7-10  aprile  1987,  n.  123),
 norme del tipo di quella in esame, imponendo al giudice di dichiarare
 d'ufficio  l'estinzione dei processi pendenti alla data di entrata in
 vigore della legge viola l'art. 24  della  Costituzione  (diritto  di
 azione  e  di difesa). Ed invero, il ius superveniens, pur favorevole
 al ricorrente, lo e' solo in minima parte, in  relazione  al  petitum
 dedotto  in giudizio, perche', da un lato, prevede il computo - nella
 base di calcolo della indennita' di  anzianita'  -  della  indennita'
 integrativa speciale nella ridotta misura di una quota pari al trenta
 per  cento  del  suo  ammontare  (rispetto alla pretesa-attesa di una
 quota certamente piu' consistente) e nega,  dall'altro,  i  richiesti
 interessi  e  rivalutazione  e  compensa le spese del giudizio tra le
 parti.
    Nella fattispecie pertanto il ius superveniens  non  ha  carattere
 pienamente   satisfattivo   tale   da   giustificare,   da  un  lato,
 l'estinzione dei giudizi pendenti e l'inefficacia  dei  provvedimenti
 giudiziali  non ancora passati in giudicato, e da essere, dall'altro,
 ritenuto inadatto a menomare il diritto di azione e di difesa di  chi
 avesse gia' adito la sede giudiziaria.
    Non  puo',  dunque, escludersi che l'art. 4 della legge n. 87/1994
 violi i  principi  fondamentali  di  azione  e  di  difesa  enunciati
 nell'art.  24  della  Costituzione.  L'esame  di tale questione - non
 manifestamente  infondata  per  le  ragioni  anzidette  e  certamente
 rilevante  nella  fattispecie  in  esame, in quanto da essa e dal suo
 esito positivo o negativo dipende la  definizione  del  giudizio  nel
 merito  o  la  dichiarazione di estinzione dello stesso - deve essere
 conseguentemente rimesso al competente giudice costituzionale.
    4.  -  Se  la  Corte  costituzionale  dichiara  costituzionalmente
 illegittimo  l'art.  4  della  legge  n.  87/1994,  rimuovendo  cosi'
 l'impedimento normativo alla conclusione  del  giudizio  nel  merito,
 proprio nella prospettiva dell'esame di merito della pretesa azionata
 in   questa   sede   assume  rilevanza  una  ulteriore  questione  di
 legittimita' costituzionale, e cioe' quella  che  investe  l'art.  1,
 lett.  a),  e  l'art.  2,  quarto  comma,  della legge n. 87/1994, in
 relazione agli articoli 3, 36, 38 e 97 della Costituzione nonche'  ad
 alcuni  principi  di  carattere  generale  in  materia di diritto del
 lavoro.
   Si e' sopra ricordato che  l'art.  1,  lett.  a),  della  legge  n.
 87/1994  riconosce  ai  dipendenti  degli  enti  di cui alla legge n.
 70/1975 il diritto a vedersi computata, nella base di  calcolo  della
 indennita'  di  buonuscita,  l'indennita  integrativa  speciale nella
 misura di una quota pari al trenta per cento di quella  in  godimento
 alla  data  della  cessazione  dal  servizio, mentre l'art. 2, quarto
 comma, della stessa legge esclude che le somme dovute a  tale  titolo
 diano luogo a corresponsione di interesse e rivalutazione monetaria.
    Ora,  le  norme  predette,  come osserva la difesa del ricorrente,
 sembrano  confliggere,  per  un  verso,  con  il  principio  generale
 espresso  nell'art. 1282, primo comma, del codice civile per il quale
 i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi
 di pieno diritto e indipendentemente dalla domanda; per l'altro,  con
 il  principio  in  base al quale i crediti del lavoratore subordinato
 determinano interessi dal  momento  in  cui  sono  maturati,  con  la
 conseguenza che gli stipendi e gli altri elementi della retribuzione,
 indennita' integrativa speciale compresa, devono essere pagati a date
 fisse,  dalle  quali  decorrono  gli  interessi,  secondo  la  regola
 generale.
    Le stesse norme poi  sembrano  confliggere:  con  l'art.  3  della
 Costituzione  (principio  di  eguaglianza)  perche', per i dipendenti
 degli enti di cui alla legge n. 70/1975,  includono,  nella  base  di
 calcolo della indennita' di buonuscita, solo una quota pari al trenta
 per cento dell'indennita' integrativa speciale in godimento alla data
 della  cessazione  dal  servizio  (art.  1  lett.  a),  mentre  per i
 dipendenti delle  altre  pubbliche  amministrazioni  e  gli  iscritti
 all'Opera  di  previdenza  e  assistenza per i ferrovieri dello Stato
 includono la piu' alta quota del sessanta per cento (art. 1, lett. b)
 e lasciano ferma la (ancora diversa) disciplina  del  trattamento  di
 fine  servizio  in essere per i dipendenti degli enti locali (art. 1,
 primo alinea), in tal modo ulteriormente aggravando una situazione di
 sperequazione tra i vari  comparti  dei  dipendenti  pubblici  e  tra
 questi  ultimi e i dipendenti privati gia' esistente nell'ordinamento
 e censurata dal giudice costituzionale; con gli  articoli  36  e  38,
 perche'  il disconoscimento di interessi e rivalutazione incide sulla
 garanzia del  trattamento  di  anzianita'  idoneo  ad  assicurare  ai
 lavoratori  mezzi  adeguati alle loro esigenze di vita; con l'art. 97
 (buon  andamento  e  imparzialita'  dell'amministrazione), perche' in
 modo apparentemente irrazionale e illogico riconosce solo  una  quota
 dell'indennita'  integrativa  speciale  e  introduce  una  deroga  al
 principio  fondamentale  di  liquidazione  dei  debiti   liquidi   ed
 esigibili, a favore dello Stato.
    E' appena il caso di aggiungere che le violazioni sopra ipotizzate
 non sono affatto mitigate e rese per cosi' dire innocue e accettabili
 dal  carattere  in  un  certo  senso  transitorio  della  controversa
 disciplina  ("in  attesa  della  omogeneizzazione   dei   trattamenti
 retributivi  e pensionistici per i lavoratori dei vari comparti della
 pubblica amministrazione  e  per  i  lavoratori  privati  .."),  vuoi
 perche'   gli   istituti  piu'  duraturi  nell'ordinamento  giuridico
 italiano sono spesso nati sotto il segno della  transitorieta':  vuoi
 perche'  l'art.  1  della  legge  n.  87/1994, oltre a discriminare i
 dipendenti degli enti di cui alla legge  n.  70/1975  dai  dipendenti
 delle  altre  pubbliche  amministrazioni,  lascia  ferma  a tempo non
 determinato e ragionevolmente non  determinabile  la  disciplina  del
 trattamento  di  fine  servizio in essere per i dipendenti degli enti
 locali, che costituisce nel concreto caso  di  specie  uno  dei  piu'
 significativi termini di raffronto.
    5. - Le considerazioni svolte inducono il collegio a rimettere gli
 atti  alla  Corte  costituzionale  per la verifica della legittimita'
 costituzionale degli articoli 1, 2 e 4 della legge 29  gennaio  1994,
 n.  87,  in  relazione  agli  articoli  3,  24,  36,  38  e  97 della
 Costituzione, sospendendo il giudizio in corso.
                               P. Q. M.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in  riferimento
 agli  articoli 3, 24, 36, 38 e 97 della Costituzione, la questione di
 legittimita' costituzionale degli artt. 1,  2  e  4  della  legge  29
 gennaio 1994, n. 87;
    Sospende  il giudizio in corso e ordina la trasmissione degli atti
 alla Corte costituzionale;
    Dispone che, a cura della segreteria della  sezione,  la  presente
 ordinanza  sia  notificata  alle  parti in causa ed al Presidente del
 Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e  della
 Camera dei deputati.
    Cosi'  deciso in Genova, nella camera di consiglio del 24 febbraio
 1994.
                    Il presidente estensore: BALBA
                                    I consiglieri: VIGOTTI - PUPILELLA
 94C1378