N. 761 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 maggio - 15 dicembre 1994

                                N. 761
 Ordinanza  emessa  il  12   maggio   1994   (pervenuta   alla   Corte
 costituzionale  il  15  dicembre 1994) dalla Corte dei conti, sezione
 giurisdizionale per la regione Lazio, sul ricorso proposto da Caciari
 Tiziana contro la prefettura di Roma
 Pensioni - Medici della Polizia di Stato - Riscatto del periodo di
    studio  universitario  -  Onerosita'  -  Mancata  previsione   del
    riscatto senza oneri, come stabilito per gli ufficiali in servizio
    permanente effettivo delle Forze armate - Ingiustificato deteriore
    trattamento  dei  medici della Polizia di Stato rispetto ai medici
    ufficiali in s.p.e. delle FF.AA. - Incidenza  sui  principi  della
    retribuzione  (anche  differita)  proporzionata  ed  adeguata,  di
    imparzialita'  e  buon andamento della p.a. nonche' della garanzia
    previdenziale - Riferimento alla ordinanza della Corte n. 847/1988
    di  manifesta  infondatezza  di  analoga  questione  ritenuta  dal
    giudice a quo, non estensibile al presente giudizio.
 (D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, artt. 13 e 32).
 (Cost., artt. 3, 36, 38 e 97).
(GU n.1 del 4-1-1995 )
                          LA CORTE DEI CONTI
    Uditi  nella  pubblica udienza del 12 maggio 1994 con l'assistenza
 del segretario sig.ra  Annalisa  Zamparese  il  consigliere  relatore
 dott.  Silvio  Pergameno e, non rappresentata la parte ricorrente, la
 dott.ssa Serafina Mascolo per l'amministrazione resistente;
    Visto il ricorso iscritto al n. 21/C del registro di segreteria;
    Visti gli atti di causa;
    Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso presentato  dalla
 dott.ssa  Tiziana  Caciari  nata  a  Roma  il  20 ottobre 1960 ed ivi
 residente (00185) regione Lazio e domiciliata  via  Rattazzi,  n.  33
 avverso il decreto del prefetto della provincia di Roma n. 59, r.l. -
 pos. 059 in data 12 maggio 1993.
                               F A T T O
    Con  il  proposto  gravame e con successiva memoria la ricorrente,
 medico di ruolo in servizio nella Polizia di Stato, chiede che le sia
 riconosciuto il diritto al computo  ai  fini  di  pensione  a  titolo
 gratuito  del  periodo di tempo corrispondente alla durata legale del
 corso di laurea in medicina, in luogo del riscatto a  titolo  oneroso
 disposto con il decreto impugnato.
    Quanto sopra in armonia con le diposizioni concernenti il computo-
 gratuito  del  corso  di studi universitari in favore degli ufficiali
 delle Forze armate laureati.
    Gli ufficiali  medici  della  P.S.  svolgono  compiti  e  mansioni
 identiche  a  quelle  dei  medici  delle ff.aa. e prima della recente
 smilitarizzazione  del  Corpo  delle  guardie  di  P.S.  fruivano  di
 identico  beneficio  (di talche' doppia sarebbe la lamentata ingiusta
 discriminazione): al riguardo la ricorrente propone  anche  questione
 di  legittimita'  costituzionale  degli  articoli 13 e 32 del t.u. 29
 dicembre 1973, n. 1092 in  relazione  agli  articoli  3  e  97  della
 Costituzione  e con riferimento alla legge 1 aprile 1981, n. 121 e al
 d.P.R. 24 aprile 1982, n. 338 (Ordinamento della Polizia di  Stato  e
 dei sanitari del corpo).
    Nell'odierna  udienza,  non  rappresentata la parte ricorrente, la
 difesa dell'amministrazione ha chiesto il  rigetto  del  ricorso,  in
 quanto  il  personale  della Polizia di Stato e' regolato dalle norme
 relative agli impiegai civili dello Stato (v. art. 23, quarto  comma,
 della legge n. 121/1981).
                             D I R I T T O
    La  ricorrente  chiede,  in  qualita'  di  medico della Polizia di
 Stato, il riconoscimento del diritto al computo gratuito del  periodo
 di  tempo  corrispondente  alla  durata legale del corso di laurea in
 medicina ai fini di pensione, computo che viceversa e' stato disposto
 con riscatto oneroso col decreto impugnato.
    E al riguardo si deve osservare che il  provvedimento  emesso  dal
 prefetto  di  Roma,  non  e'  in alcun modo meritevole di censura, in
 quanto - ai sensi dell'art. 23, comma quarto, della legge n. 121/1981
 - l'ordinamento del personale della  Polizia  di  Stato  e'  regolato
 dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato, mentre l'art.
 32  del  t.u.  n. 1092/1973 concernente il computo gratuito del tempo
 degli studi universitari, concerne il solo personale militare.
    Al riguardo deve essere, comunque, ricordato che la  questione  e'
 stata  gia'  sottoposta  da  questa  sezione  al giudizio della Corte
 verificatrice, su ricorsi di tre  magistrati  appartenenti  ai  ruoli
 della  Corte  dei  conti.  La  Corte costituzionale, peraltro, ebbe a
 pronunciarsi negativamente (sentenza n. 847/1988) -  nel  presupposto
 della  diversita'  del rapporto di impiego dei magistrati della Corte
 dei conti e di quello  degli  ufficiali  delle  FF.AA.  e  dei  Corpi
 militari  dello  Stato  e  soprattutto  per  la  rilevanza che doveva
 riconoscersi a un aspetto  del  tutto  particolare  del  rapporto  di
 impiego  militare,  caratterizzato  -  per quanto interessa in questa
 sede - da quelle disposizioni che stabiliscono limiti di eta' per  la
 cessazione  dal  servizio piu' bassi e, talvolta, molto piu' bassi di
 quelli fissati  per  i  dipendenti  civili,  di  talche'  riuscirebbe
 particolarmente  difficile  per  l'ufficiale medico o farmacista o di
 amministrazione  o  del  genio  conseguire  il  livello  massimo  del
 trattamento di pensione.
    Quanto  sopra  esposto  il  collegio  osserva  che  una situazione
 analoga si verifica proprio anche per gli ufficiali medici del  Corpo
 della  Polizia  di  Stato,  art. 2 d.P.R. n. 338/1982; art. 36, punto
 XXIV della legge n. 12/1981; tab. B) del d.P.R. n. 335/1982) i  quali
 cessano  dal  servizio al compimento del sessantesimo anno di eta', e
 cioe' cinque anni prima del personale  civile  in  generale.  E  cio'
 senza  trascurare  le  affinita'  e  talora  identita'  di funzioni e
 mansioni, orari e turni di servizio,  diritti  e  doveri  tra  medici
 delle  FF.AA.  e  senza  dimenticare  che  nel Corpo della Polizia di
 Stato,  anche  se  di  natura  civili  dal  1981  in  poi,   esistono
 accasermamenti,   scuole,   uso   di   armi,   disciplina   ecc.  che
 oggettivamente lo avvicinano agli istituti e organizzazioni  di  tipo
 militare.
    La questione di costituzionalita' proposta dalla ricorrente appare
 quindi  certamente  rilevante  per  la  decisione  della  causa  (che
 altrimenti non potrebbe concludersi che con una sentenza di rigetto),
 ed  insieme,  per  le  considerazioni  innanzi  svolte,   anche   non
 manifestamente infondata.
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ritiene  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale degli artt. 13 e 32 del t.u. 29  dicembre
 1973, n. 1092, in quanto non prevedono il computo gratuito ai fini di
 pensione  del  periodo di tempo corrispondente alla durata legale del
 corso di laurea in medicina in favore degli  ufficiali  medici  della
 Polizia  di  Stato,  in  riferimento  agli  articoli 3, 36 e 38 della
 Costituzione nonche' all'art. 97 della Costituzione;
    Ordina la sospensione del presente procedimento;
    Dispone l'invio degli atti alla Corte costituzionale  perche'  sia
 risolta   la   questione   di   legittimita'  costituzionale  innanzi
 formulata;
    Ordina la notifica della  presente  ordinanza  al  Presidente  del
 Consiglio  dei Ministri e alle parti del giudizio, e la comunicazione
 della stessa ai Presidenti della Camera dei  deputati  e  del  Senato
 della Repubblica;
    Manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti.
    Cosi' pronunciato in Roma, nella camera di Consiglio del 12 maggio
 1994.
                        Il presidente: SARACENO
 
 94C1379