N. 761 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 maggio - 15 dicembre 1994
N. 761 Ordinanza emessa il 12 maggio 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale il 15 dicembre 1994) dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Lazio, sul ricorso proposto da Caciari Tiziana contro la prefettura di Roma Pensioni - Medici della Polizia di Stato - Riscatto del periodo di studio universitario - Onerosita' - Mancata previsione del riscatto senza oneri, come stabilito per gli ufficiali in servizio permanente effettivo delle Forze armate - Ingiustificato deteriore trattamento dei medici della Polizia di Stato rispetto ai medici ufficiali in s.p.e. delle FF.AA. - Incidenza sui principi della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata, di imparzialita' e buon andamento della p.a. nonche' della garanzia previdenziale - Riferimento alla ordinanza della Corte n. 847/1988 di manifesta infondatezza di analoga questione ritenuta dal giudice a quo, non estensibile al presente giudizio. (D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, artt. 13 e 32). (Cost., artt. 3, 36, 38 e 97).(GU n.1 del 4-1-1995 )
LA CORTE DEI CONTI Uditi nella pubblica udienza del 12 maggio 1994 con l'assistenza del segretario sig.ra Annalisa Zamparese il consigliere relatore dott. Silvio Pergameno e, non rappresentata la parte ricorrente, la dott.ssa Serafina Mascolo per l'amministrazione resistente; Visto il ricorso iscritto al n. 21/C del registro di segreteria; Visti gli atti di causa; Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso presentato dalla dott.ssa Tiziana Caciari nata a Roma il 20 ottobre 1960 ed ivi residente (00185) regione Lazio e domiciliata via Rattazzi, n. 33 avverso il decreto del prefetto della provincia di Roma n. 59, r.l. - pos. 059 in data 12 maggio 1993. F A T T O Con il proposto gravame e con successiva memoria la ricorrente, medico di ruolo in servizio nella Polizia di Stato, chiede che le sia riconosciuto il diritto al computo ai fini di pensione a titolo gratuito del periodo di tempo corrispondente alla durata legale del corso di laurea in medicina, in luogo del riscatto a titolo oneroso disposto con il decreto impugnato. Quanto sopra in armonia con le diposizioni concernenti il computo- gratuito del corso di studi universitari in favore degli ufficiali delle Forze armate laureati. Gli ufficiali medici della P.S. svolgono compiti e mansioni identiche a quelle dei medici delle ff.aa. e prima della recente smilitarizzazione del Corpo delle guardie di P.S. fruivano di identico beneficio (di talche' doppia sarebbe la lamentata ingiusta discriminazione): al riguardo la ricorrente propone anche questione di legittimita' costituzionale degli articoli 13 e 32 del t.u. 29 dicembre 1973, n. 1092 in relazione agli articoli 3 e 97 della Costituzione e con riferimento alla legge 1 aprile 1981, n. 121 e al d.P.R. 24 aprile 1982, n. 338 (Ordinamento della Polizia di Stato e dei sanitari del corpo). Nell'odierna udienza, non rappresentata la parte ricorrente, la difesa dell'amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto il personale della Polizia di Stato e' regolato dalle norme relative agli impiegai civili dello Stato (v. art. 23, quarto comma, della legge n. 121/1981). D I R I T T O La ricorrente chiede, in qualita' di medico della Polizia di Stato, il riconoscimento del diritto al computo gratuito del periodo di tempo corrispondente alla durata legale del corso di laurea in medicina ai fini di pensione, computo che viceversa e' stato disposto con riscatto oneroso col decreto impugnato. E al riguardo si deve osservare che il provvedimento emesso dal prefetto di Roma, non e' in alcun modo meritevole di censura, in quanto - ai sensi dell'art. 23, comma quarto, della legge n. 121/1981 - l'ordinamento del personale della Polizia di Stato e' regolato dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato, mentre l'art. 32 del t.u. n. 1092/1973 concernente il computo gratuito del tempo degli studi universitari, concerne il solo personale militare. Al riguardo deve essere, comunque, ricordato che la questione e' stata gia' sottoposta da questa sezione al giudizio della Corte verificatrice, su ricorsi di tre magistrati appartenenti ai ruoli della Corte dei conti. La Corte costituzionale, peraltro, ebbe a pronunciarsi negativamente (sentenza n. 847/1988) - nel presupposto della diversita' del rapporto di impiego dei magistrati della Corte dei conti e di quello degli ufficiali delle FF.AA. e dei Corpi militari dello Stato e soprattutto per la rilevanza che doveva riconoscersi a un aspetto del tutto particolare del rapporto di impiego militare, caratterizzato - per quanto interessa in questa sede - da quelle disposizioni che stabiliscono limiti di eta' per la cessazione dal servizio piu' bassi e, talvolta, molto piu' bassi di quelli fissati per i dipendenti civili, di talche' riuscirebbe particolarmente difficile per l'ufficiale medico o farmacista o di amministrazione o del genio conseguire il livello massimo del trattamento di pensione. Quanto sopra esposto il collegio osserva che una situazione analoga si verifica proprio anche per gli ufficiali medici del Corpo della Polizia di Stato, art. 2 d.P.R. n. 338/1982; art. 36, punto XXIV della legge n. 12/1981; tab. B) del d.P.R. n. 335/1982) i quali cessano dal servizio al compimento del sessantesimo anno di eta', e cioe' cinque anni prima del personale civile in generale. E cio' senza trascurare le affinita' e talora identita' di funzioni e mansioni, orari e turni di servizio, diritti e doveri tra medici delle FF.AA. e senza dimenticare che nel Corpo della Polizia di Stato, anche se di natura civili dal 1981 in poi, esistono accasermamenti, scuole, uso di armi, disciplina ecc. che oggettivamente lo avvicinano agli istituti e organizzazioni di tipo militare. La questione di costituzionalita' proposta dalla ricorrente appare quindi certamente rilevante per la decisione della causa (che altrimenti non potrebbe concludersi che con una sentenza di rigetto), ed insieme, per le considerazioni innanzi svolte, anche non manifestamente infondata.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 13 e 32 del t.u. 29 dicembre 1973, n. 1092, in quanto non prevedono il computo gratuito ai fini di pensione del periodo di tempo corrispondente alla durata legale del corso di laurea in medicina in favore degli ufficiali medici della Polizia di Stato, in riferimento agli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione nonche' all'art. 97 della Costituzione; Ordina la sospensione del presente procedimento; Dispone l'invio degli atti alla Corte costituzionale perche' sia risolta la questione di legittimita' costituzionale innanzi formulata; Ordina la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e alle parti del giudizio, e la comunicazione della stessa ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti. Cosi' pronunciato in Roma, nella camera di Consiglio del 12 maggio 1994. Il presidente: SARACENO 94C1379