N. 456 SENTENZA 15 - 30 dicembre 1994

 
 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Poste,  telegrafici,  telefoni  e  radiocomunicazioni  - SIP - Elenco
 ufficiale  degli  abbonati  al  servizio  telefonico  -  Omissione  e
 trascrizione  in  modo  inesatto  di  nominativo  -  Esclusione della
 responsabilita' della societa' concessionaria del servizio telefonico
 -  Disciplina  speciale  suscettibile   di   alterare   l'equilibrato
 componimento  degli  interessi  delle  parti del contratto d'utenza -
 Richiamo alla giurisprudenza della Corte (vedi sentenze n.  132/1985,
 303  e  1104  del  1988)  -  Relative  disposizioni  regolamentari  -
 Insuscettibilita',  in  quanto  norme  di  natura   secondaria   alla
 sottoposizione del controllo diretto di legittimita' costituzionale -
 Illegittimita' costituzionale - Inammissibilita' - Non fondatezza nei
 sensi di cui in motivazione.
 
 (D.P.R.  29  marzo  1973, n. 156, art. 6; d.m. 11 novembre 1930, art.
 25).
 
 (Cost., art. 3)
 
(GU n.1 del 4-1-1995 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.
    Vincenzo  CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof.
    Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano  VASSALLI,  prof.
    Francesco   GUIZZI,   prof.   Cesare   MIRABELLI,  prof.  Fernando
    SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 6 del d.P.R.  29
 marzo  1973,  n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni
 legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni)
 e dell'art. 25 del D.M. 11 novembre 1930 (Approvazione di uno  schema
 di  polizza  a  tipo  unico  per  abbonamento al telefono), in quanto
 recepito dall'art. 2 del  citato  d.P.R.  n.  156,  promossi  con  le
 seguenti ordinanze:
      1)  ordinanza  emessa  il 10 marzo 1994 dal Tribunale di Potenza
 nel procedimento civile vertente  tra  Collazzo  Rosa  e  la  S.I.P.,
 iscritta  al  n.  344  del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  25,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1994;
     2) ordinanza emessa il 10 marzo 1994 dal Tribunale di Potenza nel
 procedimento civile vertente tra Sole Fortunato e la S.I.P., iscritta
 al  n.  345  del  registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 25,  prima  serie  speciale,  dell'anno
 1994;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 23 novembre 1994 il Giudice
 relatore Cesare Ruperto;
                           Ritenuto in fatto
    Nel corso di due giudizi promossi nei  confronti  della  S.I.P.  -
 Societa'  concessionaria  del  servizio  telefonico  da due utenti, i
 quali avevano visto il proprio nominativo  rispettivamente  omesso  e
 trascritto  in modo inesatto nell'elenco ufficiale degli abbonati, il
 Tribunale di Potenza, con due identiche ordinanze emesse il 10  marzo
 1994,  ha  sollevato,  in  riferimento all'art. 3 della Costituzione,
 questione di legittimita' costituzionale degli artt. 6 del d.P.R.  29
 marzo  1973,  n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni
 legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni)
 e 25 del D.M. 11 novembre 1930 (Approvazione di uno schema di polizza
 a  tipo  unico  per  abbonamento  al  telefono)  in  quanto  recepito
 dall'art.  2 del citato d.P.R. n. 156, nella parte in cui dette norme
 esonerano la societa' concessionaria (S.I.P.)  dalla  responsabilita'
 nelle ipotesi descritte.
    Il  giudice  a quo premette: a) che non si controverte, nella spe-
 cie, delle indennita' o dei rimborsi previsti dal codice postale,  ma
 si  verte esclusivamente nell'a'mbito del risarcimento dei danni, per
 cui non e' applicabile  la  disposizione  che  impone  il  preventivo
 esperimento  del  reclamo  in  via amministrativa, b) che entrambe le
 vicende sono anteriori al  nuovo  regolamento  di  servizio  per  gli
 abbonamenti telefonici approvato con D.M. 8 settembre 1988, n. 484.
    Nel  merito  il  Tribunale  remittente osserva che la norma di cui
 all'art. 6 esonera il concessionario da  ogni  responsabilita'  fuori
 dei casi stabiliti dalla legge, mentre nell'art. 2 si opera un rinvio
 alle  disposizioni  regolamentari,  una  delle  quali sarebbe appunto
 quella contenuta nell'art. 25 del D.M. 11 novembre 1930.
    Tale   sistema   determinerebbe  un'ingiustificata  disparita'  di
 trattamento tra concessionario  ed  utente,  cosi'  da  "alterare  la
 materia  sostanzialmente  privatistica  del  rapporto  tra gli stessi
 contraenti".  A   riguardo   viene   richiamata   la   giurisprudenza
 costituzionale   in   tema  di  responsabilita'  dell'amministrazione
 postale  per  la  perdita  di  raccomandate  e   della   S.I.P.   per
 interruzioni  del servizio dovute a sua colpa. In tale occasione sono
 state  sottolineate,  ricorda  il  Tribunale,  la  necessita'  che  i
 rapporti  con  gli  utenti  si conformino ad un regime privatistico e
 l'anacronismo di un "privilegio del fisco"  in  favore  del  servizio
 pubblico.
    Secondo  questa  prospettiva  le  limitazioni alla responsabilita'
 dovrebbero essere specifiche e  giustificate,  mentre  la  deroga  in
 argomento  consentirebbe  alla  S.I.P.  di  sottrarsi al risarcimento
 anche ove  l'omissione  o  l'errore  circa  le  indicazioni  relative
 all'abbonato  siano  ad  essa  addebitabili. Risulterebbe in tal modo
 alterato "l'equilibrato componimento degli interessi riferibili  alle
 parti del contratto di utenza".
                        Considerato in diritto
   1.  -  Il  giudice  a  quo dubita della legittimita' costituzionale
 dell'art.  6  del  d.P.R.  29  marzo  1973,  n.  156,   che   prevede
 l'esclusione     o     la     limitazione    della    responsabilita'
 dell'amministrazione postale e dei concessionari dei servizi postali,
 di bancoposta e di telecomunicazioni, nonche' dell'art. 25  del  D.M.
 11  novembre  1930 (recepito dall'art. 2 del citato d.P.R. n. 156 del
 1973), che espressamente esclude la  responsabilita'  della  Societa'
 concessionaria  dei  servizi  telefonici per omissioni o errori negli
 elenchi degli abbonati.
    Il Tribunale remittente si avvale della  medesima  argomentazione,
 concernente  l'asserita  disparita' di trattamento tra concessionario
 ed  utente,  in  entrambe  le  ordinanze,  relative  a  due  distinti
 procedimenti  aventi  ad  oggetto  i  casi  di  due  utenti,  il  cui
 nominativo era stato rispettivamente  omesso  e  trascritto  in  modo
 inesatto nell'elenco ufficiale degli abbonati.
    I  due  giudizi,  per  la  stretta analogia della materia, debbono
 essere riuniti e decisi con un'unica sentenza.
    2. -  Preliminarmente  deve  essere  dichiarata  inammissibile  la
 censura  della disposizione regolamentare di cui all'art. 25 del D.M.
 11 novembre 1930, palesemente non suscettibile, per la sua natura  di
 norma  secondaria,  di  essere  sottoposta  al  controllo  diretto di
 legittimita' costituzionale.
    3. - Tuttavia - come ha gia' affermato questa Corte in un caso del
 tutto analogo (sentenza n. 1104 del 1988) - l'inammissibilita'  della
 questione proposta nei confronti della disposizione regolamentare non
 puo'  comportare  anche l'inammissibilita', per difetto di rilevanza,
 delle censure formulate nei confronti dell'art. 6 del d.P.R.  n.  156
 del 1973.
 Quest'ultima  disposizione, infatti, trova applicazione attraverso le
 specificazioni  espresse  dalla  normativa   regolamentare,   i   cui
 contenuti integrano il precetto della norma primaria, in quanto fatti
 salvi  fino  all'emanazione del nuovo regolamento postale dall'art. 2
 dello stesso d.P.R. n. 156 del 1973.
    Il  rapporto  che  cosi'  si  determina  tra  la  legge e la fonte
 secondaria, che ne concretizza un preciso  significato,  consente  lo
 scrutinio  di  costituzionalita'  dell'art.  6,  nella  parte  in cui
 esclude la responsabilita' del concessionario del servizio telefonico
 per  omissione  parziale  od  errori   nelle   indicazioni   relative
 all'abbonato negli elenchi telefonici.
    Sotto tale profilo la questione e' fondata.
    E'  evidente  che  il  totale  esonero  dalla  responsabilita' del
 concessionario  per  omissioni  o   errori   di   numeri,   diciture,
 qualifiche,  titoli,  indirizzi e quant'altro risulti necessario alla
 individuazione dell'abbonato e della sua utenza telefonica, non trova
 una ragionevole giustificazione  in  esigenze  proprie  del  servizio
 telefonico, in vista delle quali soltanto va considerata in linea con
 i  princi'pi  costituzionali  la  configurabilita'  di una disciplina
 speciale nella materia della  responsabilita'  stessa,  a  fronte  di
 quella  prevista  in  via  generale  dal  codice  civile.  Disciplina
 speciale che,  d'altronde,  viene  ad  alterare  -  per  la  disposta
 esclusione  di un qualunque risarcimento dei danni subiti dall'utente
 per colpa  del  concessionario  -  l'equilibrato  componimento  degli
 interessi  delle  parti del contratto d'utenza (cfr. sentenza n. 1104
 del 1988, nonche' sentenze n. 132 del 1985 e n. 303 del 1988).
    Non a caso, del resto, con l'art.  26,  comma  3,  del  successivo
 regolamento  di servizio (approvato con il D.M.  8 settembre 1988, n.
 484, ma non applicabile nei giudizi a quibus) e'  stata  dettata  una
 disciplina  che,  seppure  entro  limiti  assai ristretti, prevede la
 responsabilita'  della  societa'  concessionaria  nelle  ipotesi   in
 argomento.
    Nel  senso  attribuitogli  dall'art. 25 del D.M. del 1930, quindi,
 l'impugnato  art.  6  del  d.P.R.  n.  156  del  1973  va  dichiarato
 illegittimo.
    4.  - La citata norma regolamentare non e' invece idonea a fondare
 un'interpretazione dell'art. 6, tale da escludere la  responsabilita'
 in  caso di totale omissione di ogni annotazione relativa all'utente.
 Come  ha  in  piu'   occasioni   affermato   la   giurisprudenza   di
 legittimita',  infatti, col riferirsi a numeri, diciture, qualifiche,
 indirizzi e simili, la disposizione  in  parola  intende  considerare
 solo  errori  ed  omissioni  parziali,  presupponendo  che il diritto
 all'inserzione nell'elenco, sia  pure  in  modo  imperfetto,  si  sia
 comunque  realizzato  ed  implicando quindi che il nome non sia stato
 del tutto omesso. Tesi, questa, confortata anche dal rilievo che, ove
 avesse inteso comprendere nell'esonero dalla responsabilita' il  caso
 dell'omissione  totale, il legislatore non avrebbe certo provveduto a
 specificare tutti i possibili oggetti dell'omissione stessa  e  degli
 errori  incorsi,  ai  quali  soltanto  si correla dunque la lamentata
 esclusione.
    La lettura conforme a Costituzione che  ne  consegue,  conduce  ad
 escludere, secondo tale prospettiva, la fondatezza della questione.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi:
      dichiara  l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6 del d.P.R.
 29  marzo  1973,  n.  156  (Approvazione  del   testo   unico   delle
 disposizioni  legislative  in  materia  postale,  di  bancoposta e di
 telecomunicazioni), nella parte in  cui  esclude  la  responsabilita'
 della  Societa' concessionaria del servizio telefonico per le erronee
 indicazioni nell'elenco degli abbonati, come specificate dall'art. 25
 del D.M. 11 novembre 1930 (Approvazione di uno schema  di  polizza  a
 tipo unico per abbonamento al telefono);
      dichiara  non  fondata  nei  sensi  di  cui  in  motivazione  la
 questione  di  legittimita'  costituzionale  della  medesima   norma,
 sollevata  dal  Tribunale  di Potenza in riferimento all'art. 3 della
 Costituzione con l'ordinanza n. 344 del 1994;
      dichiara   inammissibile   la    questione    di    legittimita'
 costituzionale  dell'art.  25  del  D.M.  11 novembre 1930, sollevata
 dallo stesso Tribunale con le ordinanze di cui in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                         Il redattore: RUPERTO
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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