N. 456 SENTENZA 15 - 30 dicembre 1994
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Poste, telegrafici, telefoni e radiocomunicazioni - SIP - Elenco ufficiale degli abbonati al servizio telefonico - Omissione e trascrizione in modo inesatto di nominativo - Esclusione della responsabilita' della societa' concessionaria del servizio telefonico - Disciplina speciale suscettibile di alterare l'equilibrato componimento degli interessi delle parti del contratto d'utenza - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (vedi sentenze n. 132/1985, 303 e 1104 del 1988) - Relative disposizioni regolamentari - Insuscettibilita', in quanto norme di natura secondaria alla sottoposizione del controllo diretto di legittimita' costituzionale - Illegittimita' costituzionale - Inammissibilita' - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione. (D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 6; d.m. 11 novembre 1930, art. 25). (Cost., art. 3)(GU n.1 del 4-1-1995 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) e dell'art. 25 del D.M. 11 novembre 1930 (Approvazione di uno schema di polizza a tipo unico per abbonamento al telefono), in quanto recepito dall'art. 2 del citato d.P.R. n. 156, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 10 marzo 1994 dal Tribunale di Potenza nel procedimento civile vertente tra Collazzo Rosa e la S.I.P., iscritta al n. 344 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1994; 2) ordinanza emessa il 10 marzo 1994 dal Tribunale di Potenza nel procedimento civile vertente tra Sole Fortunato e la S.I.P., iscritta al n. 345 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1994; Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1994 il Giudice relatore Cesare Ruperto; Ritenuto in fatto Nel corso di due giudizi promossi nei confronti della S.I.P. - Societa' concessionaria del servizio telefonico da due utenti, i quali avevano visto il proprio nominativo rispettivamente omesso e trascritto in modo inesatto nell'elenco ufficiale degli abbonati, il Tribunale di Potenza, con due identiche ordinanze emesse il 10 marzo 1994, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 6 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) e 25 del D.M. 11 novembre 1930 (Approvazione di uno schema di polizza a tipo unico per abbonamento al telefono) in quanto recepito dall'art. 2 del citato d.P.R. n. 156, nella parte in cui dette norme esonerano la societa' concessionaria (S.I.P.) dalla responsabilita' nelle ipotesi descritte. Il giudice a quo premette: a) che non si controverte, nella spe- cie, delle indennita' o dei rimborsi previsti dal codice postale, ma si verte esclusivamente nell'a'mbito del risarcimento dei danni, per cui non e' applicabile la disposizione che impone il preventivo esperimento del reclamo in via amministrativa, b) che entrambe le vicende sono anteriori al nuovo regolamento di servizio per gli abbonamenti telefonici approvato con D.M. 8 settembre 1988, n. 484. Nel merito il Tribunale remittente osserva che la norma di cui all'art. 6 esonera il concessionario da ogni responsabilita' fuori dei casi stabiliti dalla legge, mentre nell'art. 2 si opera un rinvio alle disposizioni regolamentari, una delle quali sarebbe appunto quella contenuta nell'art. 25 del D.M. 11 novembre 1930. Tale sistema determinerebbe un'ingiustificata disparita' di trattamento tra concessionario ed utente, cosi' da "alterare la materia sostanzialmente privatistica del rapporto tra gli stessi contraenti". A riguardo viene richiamata la giurisprudenza costituzionale in tema di responsabilita' dell'amministrazione postale per la perdita di raccomandate e della S.I.P. per interruzioni del servizio dovute a sua colpa. In tale occasione sono state sottolineate, ricorda il Tribunale, la necessita' che i rapporti con gli utenti si conformino ad un regime privatistico e l'anacronismo di un "privilegio del fisco" in favore del servizio pubblico. Secondo questa prospettiva le limitazioni alla responsabilita' dovrebbero essere specifiche e giustificate, mentre la deroga in argomento consentirebbe alla S.I.P. di sottrarsi al risarcimento anche ove l'omissione o l'errore circa le indicazioni relative all'abbonato siano ad essa addebitabili. Risulterebbe in tal modo alterato "l'equilibrato componimento degli interessi riferibili alle parti del contratto di utenza". Considerato in diritto 1. - Il giudice a quo dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, che prevede l'esclusione o la limitazione della responsabilita' dell'amministrazione postale e dei concessionari dei servizi postali, di bancoposta e di telecomunicazioni, nonche' dell'art. 25 del D.M. 11 novembre 1930 (recepito dall'art. 2 del citato d.P.R. n. 156 del 1973), che espressamente esclude la responsabilita' della Societa' concessionaria dei servizi telefonici per omissioni o errori negli elenchi degli abbonati. Il Tribunale remittente si avvale della medesima argomentazione, concernente l'asserita disparita' di trattamento tra concessionario ed utente, in entrambe le ordinanze, relative a due distinti procedimenti aventi ad oggetto i casi di due utenti, il cui nominativo era stato rispettivamente omesso e trascritto in modo inesatto nell'elenco ufficiale degli abbonati. I due giudizi, per la stretta analogia della materia, debbono essere riuniti e decisi con un'unica sentenza. 2. - Preliminarmente deve essere dichiarata inammissibile la censura della disposizione regolamentare di cui all'art. 25 del D.M. 11 novembre 1930, palesemente non suscettibile, per la sua natura di norma secondaria, di essere sottoposta al controllo diretto di legittimita' costituzionale. 3. - Tuttavia - come ha gia' affermato questa Corte in un caso del tutto analogo (sentenza n. 1104 del 1988) - l'inammissibilita' della questione proposta nei confronti della disposizione regolamentare non puo' comportare anche l'inammissibilita', per difetto di rilevanza, delle censure formulate nei confronti dell'art. 6 del d.P.R. n. 156 del 1973. Quest'ultima disposizione, infatti, trova applicazione attraverso le specificazioni espresse dalla normativa regolamentare, i cui contenuti integrano il precetto della norma primaria, in quanto fatti salvi fino all'emanazione del nuovo regolamento postale dall'art. 2 dello stesso d.P.R. n. 156 del 1973. Il rapporto che cosi' si determina tra la legge e la fonte secondaria, che ne concretizza un preciso significato, consente lo scrutinio di costituzionalita' dell'art. 6, nella parte in cui esclude la responsabilita' del concessionario del servizio telefonico per omissione parziale od errori nelle indicazioni relative all'abbonato negli elenchi telefonici. Sotto tale profilo la questione e' fondata. E' evidente che il totale esonero dalla responsabilita' del concessionario per omissioni o errori di numeri, diciture, qualifiche, titoli, indirizzi e quant'altro risulti necessario alla individuazione dell'abbonato e della sua utenza telefonica, non trova una ragionevole giustificazione in esigenze proprie del servizio telefonico, in vista delle quali soltanto va considerata in linea con i princi'pi costituzionali la configurabilita' di una disciplina speciale nella materia della responsabilita' stessa, a fronte di quella prevista in via generale dal codice civile. Disciplina speciale che, d'altronde, viene ad alterare - per la disposta esclusione di un qualunque risarcimento dei danni subiti dall'utente per colpa del concessionario - l'equilibrato componimento degli interessi delle parti del contratto d'utenza (cfr. sentenza n. 1104 del 1988, nonche' sentenze n. 132 del 1985 e n. 303 del 1988). Non a caso, del resto, con l'art. 26, comma 3, del successivo regolamento di servizio (approvato con il D.M. 8 settembre 1988, n. 484, ma non applicabile nei giudizi a quibus) e' stata dettata una disciplina che, seppure entro limiti assai ristretti, prevede la responsabilita' della societa' concessionaria nelle ipotesi in argomento. Nel senso attribuitogli dall'art. 25 del D.M. del 1930, quindi, l'impugnato art. 6 del d.P.R. n. 156 del 1973 va dichiarato illegittimo. 4. - La citata norma regolamentare non e' invece idonea a fondare un'interpretazione dell'art. 6, tale da escludere la responsabilita' in caso di totale omissione di ogni annotazione relativa all'utente. Come ha in piu' occasioni affermato la giurisprudenza di legittimita', infatti, col riferirsi a numeri, diciture, qualifiche, indirizzi e simili, la disposizione in parola intende considerare solo errori ed omissioni parziali, presupponendo che il diritto all'inserzione nell'elenco, sia pure in modo imperfetto, si sia comunque realizzato ed implicando quindi che il nome non sia stato del tutto omesso. Tesi, questa, confortata anche dal rilievo che, ove avesse inteso comprendere nell'esonero dalla responsabilita' il caso dell'omissione totale, il legislatore non avrebbe certo provveduto a specificare tutti i possibili oggetti dell'omissione stessa e degli errori incorsi, ai quali soltanto si correla dunque la lamentata esclusione. La lettura conforme a Costituzione che ne consegue, conduce ad escludere, secondo tale prospettiva, la fondatezza della questione.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi: dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), nella parte in cui esclude la responsabilita' della Societa' concessionaria del servizio telefonico per le erronee indicazioni nell'elenco degli abbonati, come specificate dall'art. 25 del D.M. 11 novembre 1930 (Approvazione di uno schema di polizza a tipo unico per abbonamento al telefono); dichiara non fondata nei sensi di cui in motivazione la questione di legittimita' costituzionale della medesima norma, sollevata dal Tribunale di Potenza in riferimento all'art. 3 della Costituzione con l'ordinanza n. 344 del 1994; dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25 del D.M. 11 novembre 1930, sollevata dallo stesso Tribunale con le ordinanze di cui in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: RUPERTO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 95C0004