N. 467 SENTENZA 15 - 30 dicembre 1994

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
 
 Militari  - Ufficiali dell'Arma dei carabinieri - Passaggio nel ruolo
 speciale - Ufficiali del ruolo ad esaurimento in servizio  permanente
 effettivo  -  Omessa previsione - Censura di norma non applicabile ai
 fini della definizione da parte del giudice   a quo del  giudizio  di
 merito - Difetto di rilevanza - Inammissibilita'.
 
 (D.Lgs. 24 marzo 1993, n. 117, art. 9).
 
 (Cost., art. 3, primo comma).
 
(GU n.1 del 4-1-1995 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
    BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv.  Mauro  FERRI,  prof.
    Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato GRANATA, prof.
    Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI,
    prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,  dott.  Cesare
    RUPERTO;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 9 del decreto
 legislativo 24 marzo 1993, n. 117  (Istituzione  dei  ruoli  normale,
 speciale  e  tecnico degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma
 dei carabinieri), promosso con ordinanza emessa l'11 luglio 1994  dal
 Tribunale  amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi proposti da
 Acampora Fernando Antonio ed altri contro il Ministero  della  difesa
 ed altri, iscritta al n. 647 del registro ordinanze 1994 e pubblicata
 nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  44,  prima  serie
 speciale, dell'anno 1994;
    Visti gli atti di costituzione di Leotta Sebastiano ed  altri,  di
 Catelli   Giovanni   ed  altri,  nonche'  l'atto  di  intervento  del
 Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito nell'udienza  pubblica  del  13  dicembre  1994  il  Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Uditi  gli avvocati Claudio Schwarzenberg per Leotta Sebastiano ed
 altri, Ruggero Frascaroli per Catelli Giovanni ed altri e  l'Avvocato
 dello  Stato  Antonio  Bruno  per  il  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1. - Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, nel corso di
 alcuni   giudizi   riuniti,   promossi  da  ufficiali  dell'Arma  dei
 carabinieri, tutti appartenenti al ruolo ad esaurimento, che  avevano
 impugnato  i  provvedimenti  con  i  quali  l'  Amministrazione aveva
 respinto le loro richieste dirette ad ottenere il passaggio nel ruolo
 speciale, di nuova istituzione, ai sensi  dell'art.  11  del  decreto
 legislativo  24  marzo  1993  n.  117,  ha  sollevato, in riferimento
 all'art.   3   della   Costituzione,   questione   di    legittimita'
 costituzionale  dell'art. 9 del predetto decreto legislativo che, non
 prevedendo per gli ufficiali del ruolo ad esaurimento la possibilita'
 di  transitare  nel  nuovo  ruolo  speciale,  riserverebbe  loro   un
 trattamento   discriminatorio,   in   violazione   del  principio  di
 eguaglianza, sia rispetto agli ufficiali dei carabinieri in  servizio
 permanente  effettivo,  sia nei riguardi degli ufficiali dei ruoli ad
 esaurimento di altre forze armate.
    Il giudice a quo ricorda che, anteriormente alla  nuova  normativa
 recata   dal  decreto  legislativo  n.  117,  emanato  in  attuazione
 dell'art. 2 della legge di delega 28 febbraio 1992 n. 217, esistevano
 per l'Arma dei carabinieri solo due ruoli: il  primo,  formato  dagli
 ufficiali  provenienti dall'accademia e da quelli di complemento che,
 parimenti ai sottufficiali in  s.p.e.,  avevano  superato  l'apposito
 concorso   di  ufficiali  in  servizio  permanente;  ed  il  secondo,
 denominato "ad esaurimento", costituito  dai  restanti  ufficiali  di
 complemento  raffermati, che non avevano scelto la via del concorso o
 che, pur avendovi partecipato, non lo avevano superato.
    Secondo la nuova disciplina, invece, sono previsti tre  ruoli:  il
 primo,  denominato  "normale",  cui  accedono  soltanto i provenienti
 dall'accademia (art. 2); il secondo, denominato "speciale", (art.  8)
 ed il terzo, denominato "tecnico" (art. 15).
    In  particolare,  per  quanto  riguarda  la  formazione  del ruolo
 speciale, gli artt. 9-12 prevedono un  duplice  accesso:  o  mediante
 concorso  per  titoli  ed  esami,  per  gli  ufficiali  subalterni di
 complemento e i  marescialli  e  i  brigadieri  muniti  di  specifici
 titoli,  o,  mediante trasferimento a domanda, per gli ufficiali gia'
 appartenenti  al  ruolo  dell'Arma  dei   carabinieri   in   servizio
 permanente.
    L'art. 12, che detta le modalita' di iscrizione nel ruolo speciale
 in  sede  di  prima costituzione, prevede l'iscrizione in detto ruolo
 soltanto degli ufficiali provenienti  dai  corsi  d'accademia  e  dai
 sottufficiali gia' vincitori di concorso per la nomina a sottotenente
 in  s.p.e. (n. 1) nonche' degli ufficiali provenienti dal complemento
 e parimenti gia' vincitori di concorso per la nomina  a  sottotenente
 in s.p.e.(n. 2).
    Tale  normativa non prevede, pertanto, per gli ufficiali del ruolo
 ad esaurimento in servizio permanente la possibilita'  di  transitare
 nel  ruolo  speciale  ne'  a  domanda,  ne'  previo superamento di un
 concorso.
    Cio' premesso, il giudice rimettente osserva che  la  legislazione
 che  si  e'  succeduta negli ultimi anni (leggi nn. 574 del 1980, 224
 del 1986 e 404 del 1990) ha conferito agli  ufficiali  del  ruolo  ad
 esaurimento  una  posizione,  sotto  molti aspetti, omogenea a quella
 propria degli ufficiali in servizio permanente, secondo una linea  di
 tendenza  verso la parificazione delle due categorie di personale, di
 tal che' non si giustificherebbe l'omessa previsione,  solo  per  gli
 ufficiali  dei  carabinieri  del  ruolo  ad esaurimento, di qualsiasi
 meccanismo di inquadramento nel nuovo ruolo speciale.
    Inoltre detti ufficiali sarebbero discriminati anche rispetto agli
 ufficiali dei ruoli ad esaurimento di altre forze armate (esercito  e
 marina), per i quali sarebbe invece previsto un meccanismo di accesso
 al  rispettivo  ruolo  speciale  sulla  base della sola anzianita' di
 servizio (leggi nn. 1622 del 1962, 1414 del 1964 e 626 del 1975).
    2. -  Si  sono  costituiti  in  giudizio  alcuni  degli  originari
 ricorrenti  nei  giudizi  a quibus, per sostenere la fondatezza della
 questione, rappresentando anch'essi la  progressiva  omogeneizzazione
 tra  le  due categorie di ufficiali che si e' avuta per effetto delle
 leggi che si sono susseguite.
    3. - Si sono costituiti, altresi', i controinteressati nei giudizi
 principali, tutti gia' appartenenti al ruolo  (unico)  dell'Arma  dei
 carabinieri  in  servizio  permanente,  i  quali,  avendo  presentato
 domanda di transito nel ruolo speciale di nuova istituzione e temendo
 la "saturazione" dei posti disponibili, in caso di accoglimento delle
 impugnative promosse dagli ufficiali dell'altra categoria, sostengono
 l'infondatezza della questione, contestando l'asserita e indimostrata
 omogeneizzazione dei  ruoli,  che  sono  invece  restati  sempre  ben
 distinti,   anche   per  la  diversa  qualificazione  del  rispettivo
 personale.
    4. - E' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,  per
 il  tramite  dell'Avvocatura  generale  dello Stato, chiedendo che la
 questione sia dichiara inammissibile o, in subordine, infondata.
    5. - In prossimita' dell'udienza, tutte le parti hanno  presentato
 memorie per illustrare piu' diffusamente le rispettive tesi.
    In  particolare,  i  controinteressati  nei giudizi a quibus hanno
 eccepito la inammissibilita' della  questione  per  irrilevanza,  dal
 momento   che   gli   originari   ricorrenti   avevano   impugnato  i
 provvedimenti di diniego della loro istanza di transitare  nel  ruolo
 speciale  "ai  sensi  dell'art.  11  del decreto legislativo 24 marzo
 1993, n. 117"; disposizione, questa, che attiene, in via transitoria,
 alla "costituzione iniziale del ruolo speciale" con il  trasferimento
 di  un  numero  determinato  di ufficiali "gia' appartenenti al ruolo
 dell'Arma dei carabinieri", la'  dove  la  norma  impugnata  reca  la
 disciplina "a regime" per gli ufficiali del ruolo speciale.
    Dal  canto  loro,  gli originari ricorrenti (tutti appartenenti al
 ruolo ad esaurimento) hanno eccepito che  le  controparti  non  hanno
 titolo  a costituirsi nel presente giudizio per carenza di interesse,
 in quanto gli stessi, provenienti dal precedente  ruolo  in  servizio
 permanente, sarebbero gia' immessi nel ruolo speciale.
    A  sua  volta  l'Avvocatura  generale  dello  Stato,  sostiene  la
 inammissibilita' della questione, in quanto rivolta ad  ottenere  una
 pronuncia additiva "non logicamente necessitata".
                        Considerato in diritto
    1.  - E' stata sollevata questione di legittimita' costituzionale,
 in via incidentale, dell'art. 9 del decreto legislativo 24 marzo 1993
 n. 117 (Istituzione dei  ruoli  normale,  speciale  e  tecnico  degli
 ufficiali   in   servizio   permanente  dell'Arma  dei  carabinieri),
 sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione.
    Si  sostiene  nell'ordinanza  di  rinvio  che  detta  disposizione
 sarebbe illegittima perche', nell'istituire il ruolo  speciale  degli
 ufficiali  dei  Carabinieri, non prevede che ad esso possano accedere
 gli ufficiali dell'Arma iscritti nel ruolo ad esaurimento in servizio
 permanente. Cio' configurerebbe un  contrasto  con  il  principio  di
 uguaglianza  sia  rispetto  agli  altri  ufficiali dei carabinieri in
 servizio permanente effettivo, sia rispetto agli ufficiali del  ruolo
 ad esaurimento di altre forze armate.
    2.  -  La  questione,  come  eccepito  da  una delle parti private
 costituite in giudizio, e' inammissibile.
    La disposizione impugnata, infatti, riguarda la disciplina  a  re-
 gime per l'accesso al ruolo speciale degli ufficiali dei carabinieri,
 indicando  le  categorie  di  militari  che  possono accedere a detto
 ruolo. Senonche', come si rileva dalla stessa ordinanza di rinvio, la
 questione e' stata sollevata nel corso di  un  giudizio  promosso  da
 ufficiali di carabinieri del ruolo ad esaurimento, che si erano visti
 respingere  la  domanda  per transitare nel ruolo speciale - ai sensi
 dell'art. 11 del decreto legislativo medesimo -  in  occasione  della
 costituzione iniziale di detto ruolo.
    Pur  muovendo  da  tale  premessa,  tuttavia,  il  giudice  a quo,
 omettendo fra l'altro ogni motivazione sul punto,  sostiene  che  "ai
 fini del decidere, .. assume rilevanza la eccezione di illegittimita'
 costituzionale  dell'art.  9  del  D.lgs. 24 marzo 1993, n. 117", una
 disposizione  questa  contenente  norme  di  cui  invece  il  giudice
 rimettente,  in base a quel che risulta dall'ordinanza di rinvio, non
 deve fare applicazione ai fini  della  definizione  del  giudizio  di
 merito,  essendo  la  disciplina relativa alla prima costituzione del
 ruolo  speciale  contenuta  in  altri  articoli  dello  stesso  testo
 normativo  che  non  sono  stati  impugnati; onde l'irrilevanza della
 questione.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  l'inammissibilita'  della   questione   di   legittimita'
 costituzionale  dell'art. 9 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n.
 117  (Istituzione  dei  ruoli  normale,  speciale  e  tecnico   degli
 ufficiali   in   servizio   permanente  dell'Arma  dei  carabinieri),
 sollevata,  in   riferimento   all'art.   3,   primo   comma,   della
 Costituzione,  dal  Tribunale  amministrativo regionale del Lazio con
 l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                       Il redattore: CAIANIELLO
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 95C0015