N. 472 SENTENZA 15 - 30 dicembre 1994
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - Regionieri e periti commerciali - Cassa nazionale di previdenza e assistenza - Legge di riforma - Fruitori di trattamento pensionistico erogato da altra cassa di previdenza relativa a libere professioni - Versamento della contribuzione integrativa per periodi pregressi - Riliquidazione e maggiorazione della pensione - Divieto - Non irragionevolezza di un sistema volto all'unicita' di trattamento pensionistico relativo all'esercizio di libere professioni, tenuto conto dell'impossibilita' di cumulo dei relativi trattamenti previdenziali e stante il divieto di iscrizioni in piu' casse professionali - Conseguenziale estensione del nuovo re- gime al periodo pregresso - Non fondatezza. (Legge 30 dicembre 1991, n. 414, art. 33). (Cost., art. 3).(GU n.1 del 4-1-1995 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 33 della legge 30 dicembre 1991, n. 414 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti), promosso con ordinanza emessa il 25 maggio 1994 dal Pretore di Novara nel procedimento civile vertente tra Guido Bosetto e la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, iscritta al n. 510 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1994; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1994 il Giudice relatore Cesare Mirabelli. Ritenuto in fatto 1. - Nel corso di un procedimento civile promosso da Guido Bosetto contro la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, diretto ad ottenere la riliquidazione della pensione in godimento previo versamento di contributi integrativi per il periodo pregresso, il Pretore di Novara ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 33 della legge 30 dicembre 1991, n. 414 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti), che non consente a coloro che fruiscono anche di trattamento pensionistico erogato da altra Cassa di previdenza relativa a libere professioni di chiedere la riliquidazione e la maggiorazione della pensione procedendo al versamento dei contributi integrativi. 2. - La legge n. 414 del 1991, innovando la precedente disciplina che consentiva l'iscrizione a piu' Casse previdenziali per libere professioni ed il cumulo dei relativi trattamenti, ha stabilito che gli iscritti in piu' albi professionali devono optare per una delle Casse di previdenza (art. 34). Il Pretore riconosce che il principio di iscrizione ad un solo sistema di previdenza professionale rientra tra le scelte discrezionali del legislatore, ma ritiene che non sia razionale il trattamento deteriore riservato a chi e' gia' pensionato ed e' stato iscritto alla Cassa in posizione identica ad altri iscritti che possono accedere al sistema di riliquidazione della pensione. La disparita' di trattamento sussisterebbe anche tra coloro che percepiscono pensioni da altre Casse di libere professioni e coloro che godono di trattamenti pensionistici a carico di gestioni previdenziali diverse, i quali ultimi non sono esclusi dalla facolta' di chiedere la riliquidazione della pensione. 3. - E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha eccepito l'irrilevanza della questione, giacche' la riliquidazione della pensione presuppone il versamento del contributo integrativo, che non sarebbe stato effettuato. Nel merito l'Avvocatura sostiene l'infondatezza della questione, perche' la limitazione posta per chi usufruisce di altra pensione a carico di Casse relative a libere professioni rientra nella discrezionalita' del legislatore, mentre non sono omogenee le situazioni messe a raffronto dal giudice rimettente. Considerato in diritto 1. - La questione di legittimita' costituzionale sollevata dal Pretore di Novara riguarda l'art. 33 della legge 30 dicembre 1991, n. 414, di riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, che non consente a chi fruisce di trattamento pensionistico erogato da altra Cassa di previdenza relativa a libere professioni di chiedere, versando la contribuzione integrativa per il periodo pregresso, la riliquidazione e la maggiorazione della pensione, altrimenti previste (dall'art. 32). Il Pretore ritiene che questa limitazione sia in contrasto con il principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione) sia per la irragionevolezza della disposizione che la prevede, sia per la disparita' di trattamento tra pensionati, giacche' analogo divieto non sussiste per chi percepisce pensioni da gestioni previdenziali che non fanno capo a Casse professionali. 2. - L'eccezione, prospettata dall'Avvocatura, di inammissibilita' per irrilevanza della questione nel giudizio principale, non avendo l'interessato provveduto al versamento dei contributi integrativi, presupposto necessario per ottenere la riliquidazione della pensione, non e' fondata. Nel sistema della legge n. 414 del 1991 la facolta' di procedere al versamento di contributi integrativi del contributo soggettivo annuo per il periodo pregresso (art. 31) presuppone la possibilita' di accedere al meccanismo di ricostruzione della posizione contributiva e pensionistica, che proprio dalla disposizione denunciata e' esclusa per coloro che siano anche pensionati di altra Cassa di previdenza. 3. - La questione non e' fondata. La legge n. 414 del 1991 ha modificato il regime previdenziale dei ragionieri e periti commerciali, stabilendo nuovi criteri di contribuzione e di calcolo del trattamento pensionistico, ora ancorati al reddito professionale al quale viene direttamente rapportato il contributo soggettivo obbligatorio annuo. Risulta cosi' profondamente innovata la disciplina in precedenza dettata, nella quale i conti individuali degli iscritti erano alimentati, tra l'altro, da contributi soggettivi obbligatori fissi e non proporzionali al reddito (legge 9 febbraio 1963, n. 160, istitutiva della Cassa nazionale della previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, e legge 23 dicembre 1970, n. 1140, di adeguamento della legislazione previdenziale e assistenziale per gli stessi soggetti). Nel nuovo sistema e' stato anche introdotto il principio della iscrizione ad un'unica Cassa di previdenza professionale, consentendo agli iscritti in albi relativi ad altre professioni di optare per una delle Casse di previdenza. Il nuovo sistema di contribuzione e di calcolo delle pensioni op- era dunque unitamente al divieto di iscrizione in piu' Casse professionali ed esclude la possibilita' di addivenire al cumulo dei relativi trattamenti previdenziali. In questo contesto non e' irragionevole avere previsto che il nuovo regime possa essere esteso al periodo pregresso (mediante la contribuzione integrativa) solo quando sussistano le condizioni previste per la sua attuale applicazione (unicita' di trattamento pensionistico relativo all'esercizio di libere professioni). Nel sistema della legge n. 414 del 1991 non si configura neppure la denunciata disparita' di trattamento tra coloro che percepiscono pensioni da altre Casse relative a libere professioni e quanti godono di trattamenti pensionistici a carico di altre gestioni previdenziali, in rapporto alla facolta' di procedere alla contribuzione integrativa per il periodo pregresso con i nuovi criteri introdotti dalla legge, facolta' esclusa per i primi ed ammessa per i secondi. Difatti a questi ultimi non si estende il divieto di titolarita' di altre posizioni previdenziali, disposto solo per gli iscritti in piu' albi professionali, in connessione all'attribuzione del diritto di scegliere la Cassa presso la quale costituire la posizione previdenziale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 33 della legge 30 dicembre 1991, n. 414 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Novara con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: MIRABELLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 95C0020