N. 481 ORDINANZA 15 - 30 dicembre 1994

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo  penale  - Codice previgente - Divieto del rinvio a giudizio
 in  mancanza  di   interrogatorio   sul   fatto   di   coimputato   -
 Prospettazione  della  questione in via meramente ipotetica e su base
 interpretativa  suscettibile  di  diverse   soluzioni   -   Manifesta
 inammissibilita'.
 
 (D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 242, primo comma, lett. c)
 
 (Cost., art. 24).
 
(GU n.1 del 4-1-1995 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.
    Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI,  prof.
    Enzo  CHELI,  dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof.
    Francesco  GUIZZI,  prof.   Cesare   MIRABELLI,   prof.   Fernando
    SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 242, comma 1,
 lett. c), del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.  271  (Norme  di
 attuazione,  di  coordinamento  e transitorie del codice di procedura
 penale), promosso con  ordinanza  emessa  il  17  novembre  1993  dal
 Tribunale  di  Caltagirone  nel procedimento penale a carico di Gasco
 Stefano, iscritta al n. 229 del registro ordinanze 1994 e  pubblicata
 nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  19,  prima  serie
 speciale, dell'anno 1994;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 23 novembre 1994 il Giudice
 relatore Francesco Guizzi;
    Ritenuto che  nel  corso  del  procedimento  penale  a  carico  di
 Maggiore  Antonino e altri diciassette imputati il giudice istruttore
 del Tribunale di Caltagirone rinviava a giudizio Gasco Stefano, senza
 la preventiva contestazione dell'accusa;
      che, avanti il Tribunale della  stessa  citta',  la  difesa  del
 Gasco  eccepiva  la  nullita' dell'ordinanza di rinvio a giudizio per
 violazione dell'art. 376 del codice di procedura penale abrogato,  il
 quale  vieta  il  rinvio  a  giudizio  senza che l'imputato sia stato
 interrogato sul fatto o che esso sia stato enunciato  in  un  mandato
 rimasto senza effetto;
      che  il  Tribunale  ha  sollevato questione di costituzionalita'
 dell'art. 242, comma 1, lett. c), del decreto legislativo  28  luglio
 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
 codice di procedura penale);
      che,  ad  avviso  del Tribunale rimettente, l'art. 242, comma 1,
 lettera c), delle norme transitorie, dispone, per i  procedimenti  in
 corso   alla   data   di  entrata  in  vigore  del  codice  di  rito,
 l'applicazione delle norme anteriormente vigenti  ove  si  tratti  di
 procedimenti  connessi  ai sensi dell'art. 45 del codice di procedura
 penale abrogato, purche' le  condizioni  indicate  nella  lettera  a)
 dello  stesso  articolo (avvenuto compimento di un atto di istruzione
 del  quale  e'  previsto  il  deposito  e  contestazione  del   fatto
 all'imputato  ovvero  sua  enunciazione  in un mandato o in un ordine
 rimasto senza effetto) ricorrano anche relativamente a uno solo degli
 imputati  ovvero  a  una  sola  delle  imputazioni,  sempre   che   i
 procedimenti siano gia' riuniti;
      che,  nella  specie, in considerazione della norma impugnata, il
 fatto  e'  stato  contestato  soltanto   ad   alcuni   imputati   nel
 procedimento,  accresciutosi  a  norma  dell'art.  45  del  codice di
 procedura penale abrogato, ma non  al  Gasco,  e  tanto  in  evidente
 contrasto  con  tutta la giurisprudenza formatasi sotto il vigore del
 codice di procedura penale abrogato, che - con il combinato  disposto
 degli  artt. 376 e 185, n. 3 - sanzionava, per effetto della nullita'
 insanabile, il rinvio a giudizio dell'imputato che non  avesse  avuto
 notizia, sostanziale o formale, dell'imputazione ascrittagli;
      che   tali   norme   sarebbero,  comunque,  un'applicazione  del
 principio generale di inviolabilita' del diritto  di  difesa  sancito
 dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione;
      che,  pertanto,  l'art.  242,  comma  1,  lett.  c), delle norme
 transitorie  del  codice  di   procedura   penale   vigente   sarebbe
 illegittimo, per contrasto con il menzionato principio di difesa, ove
 interpretato  -  come  spesso  avverrebbe, e come la sua formulazione
 letterale consentirebbe -  nel  senso  che  l'imputato  di  un  reato
 connesso  puo'  essere  rinviato  a  giudizio  anche se non sia stato
 interrogato sul fatto (o che questo sia stato enunciato in un mandato
 rimasto senza effetto), essendo sufficiente la  ricorrenza  di  dette
 condizioni pure per un solo coimputato;
      che  e'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei Ministri,
 rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
 concludendo per l'inammissibilita' o l'infondatezza della questione;
      che, ad avviso dell'Avvocatura, l'interpretazione dell'art. 242,
 comma  1,  lett.  c)  delle disposizioni transitorie non conduce alla
 soluzione proposta dal giudice a  quo,  essendo  possibile  (ed  anzi
 doverosa)  altra  e  diversa  interpretazione  scevra dal prospettato
 dubbio  di  legittimita'  costituzionale,  riguardando,   la   norma,
 esclusivamente la scelta del rito;
    Considerato  che  il  giudice  a  quo  ha  sollevato  questione di
 costituzionalita' dell'art. 242,  comma  1,  lett.  c),  del  decreto
 legislativo   28  luglio  1989,  n.  271  (Norme  di  attuazione,  di
 coordinamento e transitorie  del  codice  di  procedura  penale)  "se
 interpretato come spesso avviene e come la sua formulazione letterale
 sembra   consentire"   nel   significato   ritenuto  non  conforme  a
 Costituzione;
      che,  difettando   nella   specie   un   visibile   orientamento
 giurisprudenziale,   la   questione  e'  proposta  in  via  meramente
 ipotetica e deve, dunque, dichiararsi manifestamente inammissibile.
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  manifesta   inammissibilita'   della   questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  242,  comma 1, lett. c), del
 decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di  attuazione,  di
 coordinamento   e   transitorie  del  codice  di  procedura  penale),
 sollevata in relazione all'art. 24 della Costituzione, dal  Tribunale
 di Caltagirone con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                         Il redattore: GUIZZI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 95C0029