N. 481 ORDINANZA 15 - 30 dicembre 1994
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Codice previgente - Divieto del rinvio a giudizio in mancanza di interrogatorio sul fatto di coimputato - Prospettazione della questione in via meramente ipotetica e su base interpretativa suscettibile di diverse soluzioni - Manifesta inammissibilita'. (D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 242, primo comma, lett. c) (Cost., art. 24).(GU n.1 del 4-1-1995 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 242, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promosso con ordinanza emessa il 17 novembre 1993 dal Tribunale di Caltagirone nel procedimento penale a carico di Gasco Stefano, iscritta al n. 229 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1994; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1994 il Giudice relatore Francesco Guizzi; Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Maggiore Antonino e altri diciassette imputati il giudice istruttore del Tribunale di Caltagirone rinviava a giudizio Gasco Stefano, senza la preventiva contestazione dell'accusa; che, avanti il Tribunale della stessa citta', la difesa del Gasco eccepiva la nullita' dell'ordinanza di rinvio a giudizio per violazione dell'art. 376 del codice di procedura penale abrogato, il quale vieta il rinvio a giudizio senza che l'imputato sia stato interrogato sul fatto o che esso sia stato enunciato in un mandato rimasto senza effetto; che il Tribunale ha sollevato questione di costituzionalita' dell'art. 242, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale); che, ad avviso del Tribunale rimettente, l'art. 242, comma 1, lettera c), delle norme transitorie, dispone, per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del codice di rito, l'applicazione delle norme anteriormente vigenti ove si tratti di procedimenti connessi ai sensi dell'art. 45 del codice di procedura penale abrogato, purche' le condizioni indicate nella lettera a) dello stesso articolo (avvenuto compimento di un atto di istruzione del quale e' previsto il deposito e contestazione del fatto all'imputato ovvero sua enunciazione in un mandato o in un ordine rimasto senza effetto) ricorrano anche relativamente a uno solo degli imputati ovvero a una sola delle imputazioni, sempre che i procedimenti siano gia' riuniti; che, nella specie, in considerazione della norma impugnata, il fatto e' stato contestato soltanto ad alcuni imputati nel procedimento, accresciutosi a norma dell'art. 45 del codice di procedura penale abrogato, ma non al Gasco, e tanto in evidente contrasto con tutta la giurisprudenza formatasi sotto il vigore del codice di procedura penale abrogato, che - con il combinato disposto degli artt. 376 e 185, n. 3 - sanzionava, per effetto della nullita' insanabile, il rinvio a giudizio dell'imputato che non avesse avuto notizia, sostanziale o formale, dell'imputazione ascrittagli; che tali norme sarebbero, comunque, un'applicazione del principio generale di inviolabilita' del diritto di difesa sancito dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione; che, pertanto, l'art. 242, comma 1, lett. c), delle norme transitorie del codice di procedura penale vigente sarebbe illegittimo, per contrasto con il menzionato principio di difesa, ove interpretato - come spesso avverrebbe, e come la sua formulazione letterale consentirebbe - nel senso che l'imputato di un reato connesso puo' essere rinviato a giudizio anche se non sia stato interrogato sul fatto (o che questo sia stato enunciato in un mandato rimasto senza effetto), essendo sufficiente la ricorrenza di dette condizioni pure per un solo coimputato; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilita' o l'infondatezza della questione; che, ad avviso dell'Avvocatura, l'interpretazione dell'art. 242, comma 1, lett. c) delle disposizioni transitorie non conduce alla soluzione proposta dal giudice a quo, essendo possibile (ed anzi doverosa) altra e diversa interpretazione scevra dal prospettato dubbio di legittimita' costituzionale, riguardando, la norma, esclusivamente la scelta del rito; Considerato che il giudice a quo ha sollevato questione di costituzionalita' dell'art. 242, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) "se interpretato come spesso avviene e come la sua formulazione letterale sembra consentire" nel significato ritenuto non conforme a Costituzione; che, difettando nella specie un visibile orientamento giurisprudenziale, la questione e' proposta in via meramente ipotetica e deve, dunque, dichiararsi manifestamente inammissibile. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 242, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), sollevata in relazione all'art. 24 della Costituzione, dal Tribunale di Caltagirone con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: GUIZZI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 95C0029