N. 489 ORDINANZA 15 - 30 dicembre 1994
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Imputati minorenni - Commercio di stupefacenti - Reato impossibile - Sentenza di proscioglimento e misure di sicurezza - Inapplicabilita' - Fattispecie da inquadrarsi piuttosto in diversa ipotesi di reato - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilita'. (D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, artt. 37, secondo comma, 38, secondo comma, e 39). (Cost., art. 76).(GU n.1 del 4-1-1995 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 37, secondo comma, 38, secondo comma, e 39 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), promosso con ordinanza emessa il 15 aprile 1994 dal Tribunale per i minorenni di Bologna nel procedimento penale a carico di Polelli Cristian, iscritta al n. 349 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1994; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1994; il Giudice relatore Giuliano Vassalli; Ritenuto che il Tribunale per i minorenni di Bologna premette in fatto che, all'esito di un dibattimento celebratosi nei confronti di un minorenne imputato del reato di "commercio di stupefacenti", e' emerso che le pasticche che l'imputato stesso aveva ammesso di aver acquistato e spacciato nelle discoteche ritenendole di "exstasy", in realta' sono risultate contenere sostanze varie, nessuna delle quali pero' classificabile come stupefacente; che alla stregua di tali risultanze il giudice a quo ravvisa nella fattispecie una ipotesi di reato impossibile, sicche', tenuto conto della gravita' della condotta e della pericolosita' dell'imputato, dovrebbe essere applicata nei suoi confronti con la sentenza di proscioglimento una misura di sicurezza a norma dell'art. 49, ultima parte, del codice penale; che a tale conclusione non e' peraltro possibile pervenire in quanto, osserva il rimettente, le misure di sicurezza non sono applicabili ai minorenni ne' in caso di proscioglimento, a norma dell'art. 39 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), ne', comunque, quando sussiste il pericolo che l'imputato possa commettere reati diversi da quelli previsti dall'art. 37, comma 2, del medesimo decreto; che la disciplina dettata dagli artt. 37, comma 2, 38, comma 2 e 39 del d.P.R. n. 448 del 1988 risulterebbe pertanto in contrasto con l'art. 76 della Costituzione in quanto, sostiene il giudice a quo, il legislatore delegato - per decisione politica autonoma - avrebbe introdotto regole dirette "a svuotare praticamente di contenuto il sistema di sicurezza nei confronti dei minori"; e che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato la quale, riportandosi alla sentenza di questa Corte n. 182 del 1991, ha sollecitato l'identica declaratoria di inammissibilita' e non fondatezza; Considerato che il caso di specie, cosi' come descritto nella narrativa del provvedimento di rimessione, deve correttamente inquadrarsi non nella figura del reato impossibile ma nella diversa ipotesi del reato erroneamente supposto descritta dall'art. 49, primo comma, del codice penale, cosicche', non potendosi in nessun caso applicare nel giudizio a quo misure di sicurezza a norma dell'art. 49, ultimo comma, del codice penale, la questione - peraltro gia' dichiarata non fondata con la sentenza n. 182 del 1991 - si appalesa manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 37, comma 2, 38, comma 2, e 39 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Bologna con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: VASSALLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 95C0037