N. 492 ORDINANZA 15 - 30 dicembre 1994

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza e assistenza - I.N.A.I.L. - Invalidi civili -  Prestazioni
 erogate   indebitamente   prima   del   31  dicembre  1991  -  Natura
 assistenziale  -  Irripetibilita'  -  Omessa  estensione  -   Erronea
 individuazione  della  disposizione applicabile nel giudizio  a quo -
 Manifesta inammissibilita'.
 
 (Legge 9 marzo 1989, n. 88, art. 52).
 
 (Cost., art. 3).
 
(GU n.1 del 4-1-1995 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
    BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv.  Mauro  FERRI,  prof.
    Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato GRANATA, prof.
    Giuliano  VASSALLI,  prof.  Cesare   MIRABELLI,   prof.   Fernando
    SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 52 della legge
 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto  nazionale  della
 previdenza  sociale  e  dell'Istituto  nazionale  per l'assicurazione
 contro gli infortuni sul lavoro), promosso con ordinanza emessa il  9
 maggio  1994  dal Pretore di Viterbo nel procedimento civile vertente
 tra Marco Cencioni ed il Ministero dell'interno, iscritta al  n.  438
 del  registro  ordinanze  1994  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell'anno 1994;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 14 dicembre 1994 il Giudice
 relatore Cesare Mirabelli;
    Ritenuto che nel  corso  di  un  procedimento  promosso  da  Marco
 Cencioni  nei  confronti  del  Ministero  dell'interno, il Pretore di
 Viterbo, con ordinanza emessa il 9  maggio  1994,  ha  sollevato,  in
 riferimento  all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita'
 costituzionale  dell'art.  52  della  legge  9  marzo  1989,  n.   88
 (Ristrutturazione  dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e
 dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni  sul
 lavoro), nella parte in cui, per le prestazioni erogate indebitamente
 prima   del  31  dicembre  1991,  non  estende  a  quelle  di  natura
 assistenziale la regola dell'irripetibilita', tranne in caso di dolo,
 dettata per quelle previdenziali;
      che la disposizione censurata dispone  non  si  faccia  luogo  a
 recupero  delle  somme corrisposte dall'INPS ai propri assicurati, se
 sono state riscosse rate di pensione risultate non dovute  a  seguito
 della  modifica  del  provvedimento  di  attribuzione,  erogazione  o
 riliquidazione della prestazione,  salvo  che  l'indebita  percezione
 dipenda da dolo dell'interessato;
      che   questa   disposizione   limitativa   della   ripetibilita'
 dell'indebito in materia previdenziale, per effetto della sentenza di
 questa Corte n. 39 del 1993, continua ad essere applicabile anche  ai
 rapporti  sorti  precedentemente  (o  comunque  pendenti)  alla  data
 dell'entrata in vigore dell'art. 13,  primo  comma,  della  legge  30
 dicembre  1991,  n.  412,  che  ha  introdotto elementi nuovi, e piu'
 restrittivi, per la irripetibilita' delle prestazioni  pensionistiche
 indebitamente corrisposte agli assicurati (corresponsione di esse con
 provvedimento     definitivo;     comunicazione    di    quest'ultimo
 all'interessato; esclusione di omessa o incompleta  segnalazione  del
 pensionato  di  fatti  incidenti sulla pensione, sconosciuti all'ente
 erogatore);
      che  il  caso  esaminato  dal  giudice  rimettente  riguarda  un
 invalido civile totale, dal 1984 titolare di pensione di inabilita' a
 carico  del  Ministero  dell'interno, il quale, essendo stato assunto
 nel  settembre  1989  presso  una  pubblica  amministrazione,   aveva
 superato, dall'anno successivo, i limiti di reddito per la permanenza
 del  diritto  a  pensione.  Con  provvedimento  del 27 aprile 1993 la
 Commissione provinciale  per  l'assistenza  e  la  beneficenza  aveva
 revocato  la  pensione  con  decorrenza  dal  1  gennaio  1990, ed il
 Prefetto di Viterbo aveva chiesto il rimborso delle  somme  percepite
 dall'invalido da quella data al 28 febbraio 1993;
      che,  ad  avviso  del  giudice  rimettente, non vi sarebbe alcun
 motivo razionale di differenziazione, ai fini della  restituzione  di
 somme  indebitamente  percepite,  tra  la  posizione  del titolare di
 prestazione  previdenziale  e  quella  del   titolare   di   pensione
 assistenziale;
      che  e' intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato, che ha concluso per la non fondatezza della questione;
    Considerato   che   il  giudice  rimettente,  nel  prospettare  la
 questione di legittimita' costituzionale, muove dal  presupposto  che
 per  le  prestazioni  assistenziali in favore degli invalidi civili a
 carico del Ministero dell'interno viga il principio di incondizionata
 ripetibilita'  dell'indebito.  Chiede  pertanto  una  pronuncia   che
 estenda  per  tali prestazioni la diversa regola, propria del sistema
 INPS, che  esclude  viceversa  la  ripetizione  in  presenza  di  una
 situazione  di  fatto  caratterizzata  dalla  non  addebitabilita' al
 percipiente della erogazione non dovuta;
      che il giudice a quo  non  tiene  conto  della  norma  contenuta
 nell'art.  3-  ter  del  decreto-legge  23  dicembre  1976,  n.  850,
 convertito in legge, con modificazioni,  con  la  legge  21  febbraio
 1977,  n.  29,  che,  disponendo  che la revoca della concessione dei
 benifici economici corrisposti agli invalidi civili, ciechi civili  e
 sordomuti  ha  effetto dal primo giorno del mese successivo alla data
 del relativo provvedimento, non  consente  il  recupero  delle  somme
 anteriormente corrisposte;
      che,  d'altra parte, solo a partire dal 1 gennaio 1994, nel caso
 di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il  godimento
 della  pensione  di  invalidita'  civile,  l'art.  11  della legge 24
 dicembre 1993, n.  537  prevede  la  ripetizione  di  tutti  i  ratei
 percepiti  nell'ultimo anno che precede la revisione; ripetizione che
 tuttavia  continua  a  non  essere  consentita  quando  l'interessato
 rinunci   a   godere   delle   provvidenze   economiche   dalla  data
 dell'accertamento stesso;
      che  l'ordinanza  di  rimessione   individua   erroneamente   la
 disposizione  applicabile  e  pertanto  la  questione di legittimita'
 costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  manifesta   inammissibilita'   della   questione   di
 legittimita' costituzionale dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n.
 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
 e  dell'Istituto  nazionale  per l'assicurazione contro gli infortuni
 sul lavoro), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
 dal Pretore di Viterbo con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                        Il redattore: MIRABELLI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 95C0040