N. 492 ORDINANZA 15 - 30 dicembre 1994
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - I.N.A.I.L. - Invalidi civili - Prestazioni erogate indebitamente prima del 31 dicembre 1991 - Natura assistenziale - Irripetibilita' - Omessa estensione - Erronea individuazione della disposizione applicabile nel giudizio a quo - Manifesta inammissibilita'. (Legge 9 marzo 1989, n. 88, art. 52). (Cost., art. 3).(GU n.1 del 4-1-1995 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), promosso con ordinanza emessa il 9 maggio 1994 dal Pretore di Viterbo nel procedimento civile vertente tra Marco Cencioni ed il Ministero dell'interno, iscritta al n. 438 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell'anno 1994; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1994 il Giudice relatore Cesare Mirabelli; Ritenuto che nel corso di un procedimento promosso da Marco Cencioni nei confronti del Ministero dell'interno, il Pretore di Viterbo, con ordinanza emessa il 9 maggio 1994, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), nella parte in cui, per le prestazioni erogate indebitamente prima del 31 dicembre 1991, non estende a quelle di natura assistenziale la regola dell'irripetibilita', tranne in caso di dolo, dettata per quelle previdenziali; che la disposizione censurata dispone non si faccia luogo a recupero delle somme corrisposte dall'INPS ai propri assicurati, se sono state riscosse rate di pensione risultate non dovute a seguito della modifica del provvedimento di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione, salvo che l'indebita percezione dipenda da dolo dell'interessato; che questa disposizione limitativa della ripetibilita' dell'indebito in materia previdenziale, per effetto della sentenza di questa Corte n. 39 del 1993, continua ad essere applicabile anche ai rapporti sorti precedentemente (o comunque pendenti) alla data dell'entrata in vigore dell'art. 13, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che ha introdotto elementi nuovi, e piu' restrittivi, per la irripetibilita' delle prestazioni pensionistiche indebitamente corrisposte agli assicurati (corresponsione di esse con provvedimento definitivo; comunicazione di quest'ultimo all'interessato; esclusione di omessa o incompleta segnalazione del pensionato di fatti incidenti sulla pensione, sconosciuti all'ente erogatore); che il caso esaminato dal giudice rimettente riguarda un invalido civile totale, dal 1984 titolare di pensione di inabilita' a carico del Ministero dell'interno, il quale, essendo stato assunto nel settembre 1989 presso una pubblica amministrazione, aveva superato, dall'anno successivo, i limiti di reddito per la permanenza del diritto a pensione. Con provvedimento del 27 aprile 1993 la Commissione provinciale per l'assistenza e la beneficenza aveva revocato la pensione con decorrenza dal 1 gennaio 1990, ed il Prefetto di Viterbo aveva chiesto il rimborso delle somme percepite dall'invalido da quella data al 28 febbraio 1993; che, ad avviso del giudice rimettente, non vi sarebbe alcun motivo razionale di differenziazione, ai fini della restituzione di somme indebitamente percepite, tra la posizione del titolare di prestazione previdenziale e quella del titolare di pensione assistenziale; che e' intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la non fondatezza della questione; Considerato che il giudice rimettente, nel prospettare la questione di legittimita' costituzionale, muove dal presupposto che per le prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili a carico del Ministero dell'interno viga il principio di incondizionata ripetibilita' dell'indebito. Chiede pertanto una pronuncia che estenda per tali prestazioni la diversa regola, propria del sistema INPS, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di una situazione di fatto caratterizzata dalla non addebitabilita' al percipiente della erogazione non dovuta; che il giudice a quo non tiene conto della norma contenuta nell'art. 3- ter del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 850, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 21 febbraio 1977, n. 29, che, disponendo che la revoca della concessione dei benifici economici corrisposti agli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento, non consente il recupero delle somme anteriormente corrisposte; che, d'altra parte, solo a partire dal 1 gennaio 1994, nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento della pensione di invalidita' civile, l'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 prevede la ripetizione di tutti i ratei percepiti nell'ultimo anno che precede la revisione; ripetizione che tuttavia continua a non essere consentita quando l'interessato rinunci a godere delle provvidenze economiche dalla data dell'accertamento stesso; che l'ordinanza di rimessione individua erroneamente la disposizione applicabile e pertanto la questione di legittimita' costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Viterbo con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: MIRABELLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 95C0040