Modificazione all'art. 84 del regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori italiane e sostituzione dell'art. 3 della deliberazione n. 8510 dell'11 ottobre 1994. (Deliberazione n. 8954).(GU n.4 del 5-1-1995)
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modifiche ed integrazioni; Visto in particolare l'art. 3, lettera f), sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216; Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1; Visto in particolare l'art. 20, commi 1 e 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1; Visto il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori come modificato ed integrato da ultimo con delibera n. 8510 dell'11 ottobre 1994; Visto il regolamento disciplinante la negoziazione di valori mobiliari fuori dei mercati regolamentati adottato con delibera n. 5552 del 14 novembre 1991; Viste in particolare le delibere n. 7421 del 5 ottobre 1993 e n. 7678 dell'11 gennaio 1994 con le quali sono state apportate modificazioni al predetto regolamento n. 5552/91 in materia di negoziazione di spezzature; Ritenuta l'esigenza di escludere dalle negoziazioni nel mercato telematico delle spezzature gli ordini aventi ad oggetto diritti di opzione; Visto l'art. 7, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1; Visto l'art. 3 della delibera n. 8510 dell'11 ottobre 1994, con il quale e' stata stabilita la percentuale massima delle commissioni da applicare allo svolgimento dell'attivita' di negoziazione per conto terzi di valori mobiliari sui mercati regolamentati nonche' lo svolgimento dell'attivita' di raccolta di ordini di acquisto o di vendita di valori mobiliari; Considerata l'opportunita' di commisurare le commissioni massime al controvalore di ogni ordine conferito ed eseguito nella medesima giornata anziche' al controvalore di ogni contratto concluso; Delibera: 1. L'art. 84 del regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori e' modificato come segue: " 1. Il sistema consente agli operatori autorizzati la negoziazione di azioni, warrant ed obbligazioni convertibili quotati in borsa o ammessi alle negoziazioni nel mercato ristretto, per quantitativi inferiori al lotto minimo negoziabile nel mercato di riferimento (spezzature).". 2. L'art. 3 della delibera n. 8510 dell'11 ottobre 1994 e' sostituito dal seguente: "La misura massima delle commissioni da applicare allo svolgimento dell'attivita' di negoziazione per conto terzi, di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 2 gennaio 1991, n. 1, sui mercati regolamentati e' determinata come segue: a) spezzature di azioni, warrant e obbligazioni convertibili commissione massima: sette per mille; per gli ordini eseguiti nella medesima giornata di importo non superiore a lire 3.000.000 la commissione massima e' di lire 21.000. L'importo delle commissioni e' calcolato sul controvalore effettivo delle operazioni concluse al netto dei bolli e delle spese e degli altri oneri sostenuti dalla clientela. Ove il valore corrente delle obbligazioni convertibili sia inferiore al valore nominale delle stesse, l'importo delle commissioni e' calcolato sul valore nominale. Qualora la clientela per l'esecuzione dell'operazione si avvalga di un intermediario autorizzato allo svolgimento dell'attivita' di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), della legge n. 1/91, le commissioni complessivamente applicate non possono essere superiori alle misure sopra indicate". 3. La presente delibera entrera' in vigore dal 2 gennaio 1995. La presente delibera sara' inviata al Consiglio di borsa che ne curera' la diffusione nei modi d'uso e sara' altresi' pubblicata nel bollettino della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 dicembre 1994 p. Il presidente: BESSONE