MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 27 dicembre 1994 

  Accertamento  del  periodo di mancato o irregolare funzionamento di
taluni uffici del pubblico registro automobilistico.
(GU n.6 del 9-1-1995)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                   DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
  Vista la legge 23 dicembre  1977,  n.  952,  recante  modificazioni
delle  norme  sulla  registrazione degli atti da prodursi al pubblico
registro automobilistico e di altre norme in materia  di  imposta  di
registro;
  Ritenuto  che  l'art.  1  della citata legge assoggetta all'imposta
erariale di trascrizione - da corrispondersi al momento stesso  della
richiesta  -  le  formalita' da eseguirsi presso il pubblico registro
automobilistico,  richieste  in  forza  di  scritture   private   con
sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  3,  del decreto
ministeriale 16 aprile 1987, n.  310,  attuativo  delle  disposizioni
contenute  nell'art.  6,  ultimo  comma, della surrichiamata legge 23
dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale  del  pubblico  registro
automobilistico  deve  effettuare  il  versamento  dell'imposta  alla
sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo
VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle  entrate  statali
del  rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello
in cui le richieste di formalita' sono state presentate;
  Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n.  398,  istitutivo
dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;
  Visto  l'art.  20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli  nel
pubblico registro automobilistico;
  Considerato  che  per  le  imposte  di  cui ai sopra citati decreti
legislativi n. 398 del 1990  e  n.  504  del  1992  si  applicano  le
disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative
alla  corresponsione  all'Automobile  club d'Italia ed alle eventuali
sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;
  Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre
1977,  n.  952,  cosi'  come  modificato   dallo   art.   8-bis   del
decreto-legge  2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1
dicembre 1981, n. 692, nonche' dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990,
n. 187,  in  merito  ai  termini  previsti  per  la  richiesta  delle
formalita', stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli atti
stipulati   in   Italia   e  centoventi  giorni  per  quelli  formati
all'estero;
  Considerato che la non ottemperanza dei termini suindicati comporta
l'applicabilita' di sanzioni a carico del richiedente;
  Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle  imposte  di
che  trattasi  entro  il  giorno  successivo  a  quello dell'avvenuta
riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico
registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto  all'art.
2  della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia
di registro, in quanto compatibili;
  Attesa, quindi, la necessita' di prevedere, nei casi di  eventi  di
carattere  eccezionale  che  impediscano  di  assolvere  nei  termini
prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilita' del ritardo
suddetto ai soggetti destinatari delle norme stesse;
  Visto  l'art.  1  del  decreto-legge  21  giugno  1961,   n.   498,
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 28 luglio 1961, n. 770,
nel  testo  modificato  dalla  legge  2  dicembre  1975,  n.  576,  e
sostituito  dalla  legge  25  ottobre  1985, n. 592, contenente norme
sulla  proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato
o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche
al pubblico registro automobilistico;
  Viste le note con le quali le  competenti  procure  generali  della
Repubblica  hanno segnalato il mancato o irregolare funzionamento dei
seguenti uffici del pubblico registro automobilistico  nei  giorni  e
per  i  motivi  a  fianco  indicati  e,  conseguentemente, il mancato
rispetto dei  termini  previsti  per  la  liquidazione,  riscossione,
contabilizzazione   e   versamento  della  I.E.T.,  dell'A.R.I.E.T  e
dell'I.P.I.:
   P.R.A. di Livorno, P.R.A. di Lucca,  P.R.A.  di  Pisa,  P.R.A.  di
Pistoia,   P.R.A.   di  Sassari  in  data  14  ottobre  1994  per  la
partecipazione   del   personale   allo   sciopero   indetto    dalle
organizzazioni sindacali;
   P.R.A  di Verona in data 27 ottobre 1994 per la partecipazione del
personale ad assemblea sindacale;
   P.R.A. di Milano in data 25 novembre 1994  per  la  partecipazione
del personale ad assemblea sindacale;
   P.R.A.  di Brescia 2 in data 29 novembre 1994 (dalle ore 8,30 alle
ore  10,00)  per  la  partecipazione  del  personale   ad   assemblea
sindacale;
                              Decreta:
  Per  i motivi indicati nelle premesse, viene accertato il mancato o
irregolare funzionamento dei seguenti uffici  del  pubblico  registro
automobilistico nei giorni a fianco indicati:
   P.R.A.  di  Livorno,  P.R.A.  di  Lucca, P.R.A. di Pisa, P.R.A. di
Pistoia, P.R.A. di Sassari in data 14 ottobre 1994;
   P.R.A. di Verona in data 27 ottobre 1994;
   P.R.A. di Milano in data 25 novembre 1994;
   P.R.A. di Brescia 2 in data 29 novembre 1994.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 27 dicembre 1994
                                         Il direttore generale: ROXAS