Autorizzazione alla Unionvita S.p.a., in Roma, ad esercitare l'attivita' assicurativa nei rami I, V, VI di cui al punto A) della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742, nonche' riassicurativa nel ramo I.(GU n.12 del 16-1-1995)
IL PRESIDENTE Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni sulla vita; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosita' sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, e successive modificazioni, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista l'istanza presentata dalla societa' Unionvita S.p.a. con la quale la predetta impresa ha chiesto di essere autorizzata all'esercizio dell'attivita' assicurativa nei rami I, V e VI di cui al punto A) della tabela allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742, nonche' riassicurativa nel ramo I; Vista la documentazione allegata alla predetta istanza; Vista la direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita) ed in particolare l'art. 5, comma 3; Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione dell'Istituto, nella seduta del 15 dicembre 1994, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'attivita' assicurativa previsti dalla normativa vigente, si e' espresso favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata presentata dalla societa' Unionvita S.p.a.; Autorizza la societa' Unionvita S.p.a. con sede in Roma, via della Fontanella di Borghese, 42, ad esercitare l'attivita' assicurativa nei rami I, V e VI di cui al punto A) della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742, nonche' riassicurativa nel ramo I. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 dicembre 1994 Il presidente: SANGIORGIO