N. 794 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 settembre 1994

                                N. 794
 Ordinanza emessa il 14 settembre 1994  dal  tribunale  amministrativo
 regionale  della  Sicilia,  sezione  staccata  di Catania sul ricorso
 proposto da Manno Fulvio contro la presidenza della  regione  Sicilia
 ed altro
 Regione Sicilia - Impiego pubblico - Inquadramento nella qualifica di
 dirigente   superiore  -  Limitazione  dell'inquadramento  stesso  ai
 dirigenti ed equiparati che risultino  iscritti  nei  ruoli  allegati
 alla  legge della regione siciliana 26 ottobre 1985, n. 41, alla data
 del  1›  novembre  1995  (recte:  1985)  -   Conseguente   esclusione
 dall'inquadramento  del  personale  gia'  statale  (ma ormai divenuto
 regionale alla data dell'entrata in  vigore  della  norma  impugnata)
 inquadrato   in   un  ruolo  transitorio  speciale  -  Disparita'  di
 trattamento  di  situazioni  omogenee  ed  incidenza  sui principi di
 imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione.
 (Legge regione Sicilia 9 maggio 1986, n. 21, art. 2).
 (Cost., artt. 3 e 97).
(GU n.4 del 25-1-1995 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 4960  del  1994
 r.g.  proposto  da Manno Fulvio rappresentato e difeso dagli avvocati
 Dino Lo Giudice e Vincenzo Rocche' ed  elettivamente  domiciliato  in
 Catania,  presso  lo  studio  del primo legale in via Oberdan n. 207,
 contro  la  presidenza  della  regione  siciliana,  in  persona   del
 presidente  p.-t.  e  l'assessorato  alla  presidenza  della  regione
 siciliana, in persona dell'assessore p.-t., rapp. e  dif.  ope  legis
 dall'avvocatura  distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria,
 per  l'annullamento  del  decreto   dell'assessore   regionale   alla
 presidenza  n.  3361/II  del  30 maggio 1994 - notificato in allegato
 alla nota della presidenza della regione siciliana del 7 luglio  1994
 n.  36289, e, ad integrazione, con altra nota della presidenza del 19
 luglio 1994 n. 39430 - con il quale e' stato  annullato  il  d.a.  n.
 7034/XV  del  5  dicembre  1986  di  attribuzione  della qualifica di
 dirigente  superiore,  con  retrocessione  a  quella   di   dirigente
 amministrativo;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio dell'amministrazione
 resistente;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Udita alla camera di consiglio del 14 settembre 1994 la  relazione
 del consigliere Vincenzo Salamone;
    Uditi per il ricorrente gli avvocati Rocche' e Lo giudice;
    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;
                               F A T T O
    Con  il  gravame  introduttivo  del  giudizio  si  espone  che  il
 ricorrente, assunto quale consigliere nei  ruoli  del  Ministero  dei
 lavori  pubblici,  venne  posto  in  posizione  di  comando presso la
 regione siciliana a decorrere dal 23  settembre  1977,  data  in  cui
 furono  trasferite  a  quest'ultimo  Ente  le  competenze  statali in
 materia di lavori pubblici e gli uffici del Genio civile entrarono  a
 far parte integrante dell'organizzazioneamministrativa regionale.
    Con  d.a.  del  28  aprile  1986  n.  1135/III il ricorrente venne
 inquadrato, ai sensi della legge regionale n. 53 del 1985, nel  ruolo
 speciale  transitorio istituito dalla legge medesima con la qualifica
 di dirigente amministrativo a far data dal 31 dicembre 1985,  con  il
 riconoscimento  dell'anzianita'  di  servizio  effettivo nella stessa
 carriera, alla stessa data di anni 11 e mesi 11.
    Con  successivo  d.a.  del  18  febbraio  1987  n.  1376/XV  venne
 riconosciuto al ricorrente un ulteriore periodo di servizio effettivo
 prestato nell' ex carriera direttiva, pari ad anni 1 mesi 11 e giorni
 13  per  un totale, quindi, alla data del 31 dicembre 1985 di anni 13
 mesi 10 e giorni 13.
   Il ricorrente ha  svolto  le  funzioni  di  componente  di  ufficio
 ispettivo  istituito  con legge e segnatamente del servizio ispettivo
 della presidenza della  regione  siciliana  ex  art.  3  della  legge
 regionale  n.  7  del  1971  per  gli  anni 1984 e 1985, nominato con
 decreto del presidente della regione siciliana n. 1/SG del 18 gennaio
 1984.
    A quest'ultimo atto vengono mosse le seguenti censure:
      1)   eccesso   di  potere  per  errore  sui  presupposti  e  per
 travisamento  dei  fatti,  in  quanto  erroneamente   sarebbe   stato
 richiamato  il parere del consiglio di giustizia amministrativa della
 regione siciliana n. 277 del 1992,  il  quale  prenderebbe  in  esame
 fattispecie diversa da quella riguardante il ricorrente;
      2)  violazione  e  falsa  applicazione  dell'art. 12 della legge
 regionale  n.  21   del   1986,   illogicita'   manifesta,   carenza,
 insufficienza  e  contraddittorieta'  della  motivazione,  in  quanto
 l'inquadramento nella qualifica di dirigente  superiore  competerebbe
 per il personale statale comandato presso la regione con qualifica di
 direttore  aggiunto di divisione (qualifica prevista dall'art. 52 del
 d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, e soppressa dalla  legge  n.  312  del
 1980) o, comunque con anzianita' nella carriera direttiva di anni 9 e
 mesi  6,  necessaria  ai sensi degli artt. 15 e 17 del d.P.R. n. 1077
 del 1970, per conseguire l'anzidetta qualifica, e cio' in  attuazione
 di  una  fictio  juris  cui farebbe riferimento l'art. 12 della legge
 regionale n. 21 del 1986;
      3) violazione di circolare e contraddittorieta'  con  precedente
 circolare  non  ritirata, in quanto l'annullato inquadramento sarebbe
 avvenuto in applicazione dell'art. 12 della legge regionale n. 21 del
 1986,  come  interpretata  dalla  circolare  della  presidenza  della
 regione  siciliana  n.  7419 del 15 novembre 1986, mai ritirata e che
 vincolerebbe,  pertanto,  l'amministrazione  a  mantenere  gli   atti
 applicativi;
      4)  violazione del principio della salvaguardia, nel transito ad
 altro ente delle posizioni acquisite e  violazione  dei  principi  in
 tema di carriera ed anzianita';
      5)    insufficienza    della   motivazione   data,   in   quanto
 manifestamente  ingiusta  e  comportante   evidente   disparita'   di
 trattamento, costituzionalmente sanzionabile;
      6)  difetto  assoluto  di  motivazione  in  ordine all'interesse
 pubblico concreto, specifico ed  attuale,  all'esercitato  potere  di
 autoannullamento.
    L'amministrazione   regionale   resistente,   nel  costituirsi  in
 giudizio con il patrocinio dell'avvocatura distrettuale  dello  Stato
 di Catania, ha chiesto il rigetto del gravame.
    Alla  camera  di  consiglio  del  14 settembre 1994 il collegio ha
 adottato l'ordinanza collegiale n. 2492 con la  quale  "ritenuto  che
 con   separata   ordinanza,   deliberata  nella  medesima  camera  di
 consiglio, e'  stata  sollevata  questione  di  costituzionalita'  in
 relazione  all'art.  2,  comma  1,  della  l.r.  n.  21 del 1986, per
 contrasto con l'art. 3 della Costituzione; ritenuto che  sussiste  il
 danno  grave  ed  irreparabile  per  cui  va  accolta  la  domanda di
 sospensione  dell'esecuzione  sopradescritta  sino  alla  camera   di
 consiglio  successiva  alla  restituzione  degli  atti da parte della
 Corte  costituzionale"  ..  "accoglie  la  domanda   di   sospensione
 dell'esecuzione  del provvedimento impugnato con il ricorso descritto
 in  epigrafe  sino  alla  camera   di   consiglio   successiva   alla
 restituzione  degli  atti  da  parte della Corte costituzionale, alla
 quale e' rinviata l'ulteriore trattazione della domanda cautelare".
                             D I R I T T O
    1.   -  Il  collegio  ritiene  che  vada  sottoposta  al  giudizio
 incidentale di costituzionalita' la norma contenuta all'art. 2, comma
 1, lett. a) della legge regionale siciliana del 9 maggio 1986, n.  21
 (articolo  che sostituisce l'art. 70 della legge regionale 29 ottobre
 1985,  n.   41),   nella   parte   in   cui   limita   il   beneficio
 dell'inquadramento nella qualifica di dirigente superiore previsto da
 detta disposizione ai "dirigenti o equiparati inquadrati negli stessi
 ruoli alla data del 1› novembre 1985".
    2.  -  Cio'  premesso,  osserva  il  collegio  che la questione di
 legittimita' delle predette norme si appalesa rilevante ai fini della
 decisione del gravame introduttivo del giudizio.
    In applicazione dell'art. 12 della legge regionale n. 21 del 1986,
 come interpretata dalla  circolare  della  presidenza  della  regione
 siciliana  n.  7419  del  15 novembre 1986, al ricorrente con d.a. n.
 7034/XV del 5 dicembre 1986 fu attribuita la qualifica  di  dirigente
 superiore,  ricorrendo  i  presupposti  sia  dello  svolgimento delle
 richieste funzioni, sia l'anzianita' di 9 anni e 6 mesi  di  servizio
 nella carriera direttiva al 31 dicembre 1985.
    Con il decreto dell'assessore regionale alla presidenza n. 3361/II
 del  30  maggio  1994  -  notificato  in  allegato  alla  nota  della
 presidenza della regione siciliana del 7 luglio 1994, n. 36269, e, ad
 integrazione, con altra nota della Presidenza del 19 luglio 1994,  n.
 39430  -  e'  stato  annullato  in autotutela il d.a n. 7034/XV del 5
 dicembre 1986 di attribuzione della qualifica di dirigente superiore,
 con retrocessione a quella di dirigente amministrativo.
    Quest'ultimo  provvedimento,  oggetto  del  gravame,  al  fine  di
 evidenziare  l'illegittimita'  dell'inquadramento  nella qualifica di
 dirigente superiore richiama il contenuto del parere  del  C.G.A.  n.
 277 del 23 giugno 1992.
    In    detto    parere,    in   risposta   al   quesito   formulato
 dall'amministrazione regionale, si prende in esame  l'art.  12  della
 legge  regionale  9  maggio  1986,  n. 21, il quale cosi' recita: "Il
 personale statale della carriera direttiva di cui  al  secondo  comma
 dell'art.  52  e  di cui all'art. 60 del decreto del Presidente della
 Repubblica 30  giugno  1972,  n.  748,  e'  equiparato  a  quello  di
 dirigente  superiore".  Il  C.G.A. trae la conclusione che tale norma
 "va intesa conformemente alla sua lettera, come riferentesi  al  solo
 personale   che   abbia   rivestito   le  qualifiche  del  precedente
 ordinamento  ivi  contemplate  (ispettore  generale  e  direttore  di
 divisione ad esaurimento, nonche' direttore aggiunto di divisione)".
    Il C.G.A. esclude che possa disporsi l'inquadramento, muovendo dal
 presupposto che in conseguenza della soppressione delle qualifiche da
 parte  della  legge  n.  312  del 1980 possano disporsi inquadramenti
 sulla base di una fictio juris che consente di equiparare al possesso
 formale  di  dette  qualifiche  l'inquadramento  nell'VIII  qualifica
 funzionale  e,  a  maggior  ragione,  l'anzianita'  di servizio nella
 carriera  direttiva  che  consentiva  l'attribuzione  nel  precedente
 ordinamento della qualifica di direttore aggiunto di divisione.
    Il  collegio  e'  ben  consapevole  che  l'applicazione  di  detta
 normativa ha dato luogo a differenti interpretazioni anche  da  parte
 di  questa  sezione  staccata  e  da  parte  dell'amministrazione con
 circolari,  purtuttavia  non   puo'   ignorare   che   l'orientamento
 giurisprudenziale   originato  da  detto  parere  dal  C.G.A.  si  e'
 consolidato (si vedano a tal proposito le decisioni  t.a.r.  Catania,
 sez.  1a,  16  agosto 1993, n. 558, t.a.r. Palermo, sez. 1a, 2 maggio
 1984, n. 335).
    Cio'  premesso,  non  essendo  mai stata attribuita formalmente al
 ricorrente la  qualifica  di  direttore  aggiunto  di  divisione,  in
 ossequio  al  predetto  orientamento  giurisprudenziale,  non sarebbe
 applicabile, nei suoi confronti il diposto dell'art. 12  della  legge
 regionale  9 maggio 1986, n. 21. Conseguentemente si appalesano prive
 di pregio, allo stato degli atti e limitatamente alla delibazione del
 fumus boni juris, propria  della  fase  cautelare  del  giudizio,  le
 censure  mosse  all'altto  impugnato  con  i  primi quattro motivi di
 censura. Ad identiche conclusioni il collegio perviene  in  relazione
 alla  sesta  censura  con  la quale si lamenta il difetto assoluto di
 motivazione in ordine all'interesse pubblico concreto,  specifico  ed
 attuale, all'esercitato potere di annullamento d'ufficio.
    Giova  ricordare  che  nell'attribuzione  dei benefici di carriera
 vincolati al possesso di precisi requisiti disciplinati dalla l.r. n.
 21 del 1986, la pubblica amministrazione non  gode  di  alcun  potere
 discrezionale;  pertanto, laddove essa riscontri che non sussistevano
 i presupposti rigidamente vincolati,  alla  cui  esistenza  la  legge
 ricollega    un   determinato   beneficio,   e'   nel   potere-dovere
 dell'amministrazione  operare  in  via  di   autotutela,   annullando
 l'inquadramento gia' disposto (t.a.r. Catania, sez. 2a, 4 marzo 1993,
 n. 147).
    Nel   caso  di  ritiro  di  provvedimento  di  status  illegittimo
 l'interesse pubblico e' in re ipsa e non deve costituire  oggetto  di
 specifica motivazione ove si tratti (come nella fattispecie in esame)
 di  un  provvedimento  che  non esaurisca in se stesso l'ambito degli
 effetti, ma si ponga come presupposto  di  una  serie  di  successivi
 provvedimenti,  la  cui  illegittimita' si porrebbe in via derivata e
 determini un continuo esporso di  denaro  per  il  futuro  fuori  dai
 limiti  segnati dalle disposizioni da applicare (t.a.r. Catania, sez.
 2a, 4 marzo 1993, n. 147, C.G.A. 2 marzo 1989, n. 54).
    Cio' premesso appare rilevante ai  fini  del  decidere  il  quinto
 motivo  di censura con il quale si lamenta la violazione dei principi
 costituzionali sanciti dagli articoli 3 e 97  della  Costituzione  ad
 opera  degli  articoli  12  e  2 della l.r. n. 21 del 1986, in quanto
 manifestamente  ingiusta  e  comportante   evidente   disparita'   di
 trattamento  del  personale transitato dai ruoli dello Stato a quelli
 della regione rispetto al personale appartenente ab origine ai  ruoli
 della regione siciliana.
    Il   venir   meno   di  detta  clausola  limitativa  comporterebbe
 l'applicabilita' al ricorrente dell'art. 2,  primo  comma,  lett.  A)
 della  l.r.  n. 21 del 1986, dal momento che egli rivestiva alla data
 del 31 dicembre 1985 la qualifica di dirigente e  era  componente  di
 ufficio ispettivo istituito per legge.
    Il  ricorrente  ha  svolto  le  funzioni  di componente di ufficio
 ispettivo istituito con legge, e segnatamente del servizio  ispettivo
 della  presidenza  della  regione  siciliana disciplinato dall'art. 3
 della legge regionale n. 7  del  1971  per  gli  anni  1984  e  1985,
 nominato  con  decreto del presidente della regione siciliana n. 1/SG
 del 18 gennaio 1984.
    Conseguentemente  in  caso  di  accoglimento  della  questione  di
 costituzionalita'  nei  termini  di  cui  sopra  il collegio dovrebbe
 procedere all'accoglimento del gravame ed all'annullamento  dell'atto
 impugnato  con  il  pieno  riconoscimento  del diritto del ricorrente
 all'inquadramento nella qualifica di dirigente superiore.
    3. - Valutata la rilevanza della questione di costituzionalita' ai
 fini  della  decisione  del  ricorso, il collegio ritiene sussistente
 anche  il  requisito  della  non  manifesta  infondatezza.  L'attuale
 sistema  legislativo  di  inquadramento  nella qualifica di dirigente
 superiore  realizza,  ad  avviso  del  collegio,  una  disparita'  di
 trattamento  tra  il  personale  transitato  dai  ruoli dello Stato a
 quelli della regione ed il personale appartenente ab origine ai ruoli
 della regione siciliana.
    Per una maggiore intelligenza della disciplina del  settore  giova
 richiamare i testi normativi che regolano la materia.
    La  l.r.  29  novembre 1985, n. 41, ha introdotto nell'ordinamento
 del personale regionale la qualifica di "dirigente superiore", inter-
 media fra quella iniziale  della  relativa  carriera,  "dirigente"  e
 quella apicale "direttore regionale".
    Con  la  l.r.  27  dicembre  1985, n. 53, venne istituito un ruolo
 speciale transitorio, ove venne fatto confluire  il  personale  dello
 Stato  in  posizione  di comando presso l'amministrazione regionale e
 all'art. 5 vennero  stabilite  le  equiparazioni  tra  le  qualifiche
 statali   e   quelle   regionali  e,  per  quel  che  qui  interessa,
 l'equiparazione tra funzionari statali con qualifica dirigenziale e i
 dirigenti superiori regionali.
    Con l'art.  2  della  l.r.  9  maggio  1986,  n.  21,  sostitutivo
 dell'art.  70  della  l.r.  n.  41  del  1985,  venne  introdotta una
 disciplina transitoria per  l'accesso  alla  qualifica  di  dirigente
 superiore   da  parte  dei  dipendenti  regionali  con  qualifica  di
 dirigente o equiparata, tali inquadrati  nei  relativi  ruoli  al  1›
 novembre 1985, ivi distinguendosi varie fattispecie e modalita'.
    Con  l'art.  12  della  medesima  l.r.  n.  21  del  1985  vennero
 introdotti due commi di seguito al primo dell'art. 5 della l.r. n. 53
 del 1985, stabilendosi per i dipendenti  gia'  statali  del  predetto
 ruolo  speciale  transitorio,  l'accesso  alla qualifica di dirigente
 superiore in forza di altre fattispecie e tra queste quella  per  cui
 "Il  personale  statale  della  carriera  direttiva di cui al secondo
 comma dell'art. 52 e di cui all'art. 60 del  decreto  del  Presidente
 della  Repubblica  30  giugno 1972, n. 748, e' equiparato a quello di
 dirigente superiore", oggetto della  interpretazione  restrittiva  di
 cui sopra.
    Alla luce della normativa sopra richiamata il collegio ritiene che
 vada  sottoposta al vaglio della Corte costituzionale la disposizione
 dell'art. 2 della l.r. n. 21 del  1986  nella  parte  in  cui  limita
 l'inquadramento alla qualifica di dirigente superiore ai dirigenti ed
 equiparati  che  risultino  inquadrati  nei ruoli allegati alla legge
 della regione siciliana 26 ottobre 1985, n.  41,  alla  data  del  1›
 novembre  1995  per  contrasto  con  gli artt. 3 e 97, comma 1, della
 Costituzione.
    Il collegio osserva che pur non essendo contestabile  la  facolta'
 del legislatore regionale di indicare una data alla quale riferire il
 possesso  dei requisiti di ammissione alla procedura di inquadramento
 nella qualifica di dirigente superiore, proprio la scelta legislativa
 di assumere come data di riferimento il 1›  novembre  1985  (data  di
 entrata in vigore della l.r. n. 41 del 1985) sembra non rispettare il
 principio  di  eguaglianza, in quanto preclude l'inquadramento di una
 categoria di personale gia' statale ma ormai divenuto regionale  alla
 data  di entrata in vigore della l.r. n. 21 del 1986, e che era stata
 inquadrata  nei  ruoli  regionali  a  decorrere  da  una data di poco
 posteriore, vale a dire il 31 dicembre 1985, ma anteriore - e percio'
 ben nota - quando fu deliberata e promulgata la legge reg. n. 21  del
 1986.
    Il  differente trattamento riservato alle due diverse categorie di
 personale risulta, quindi operato sulla base di un elemento del tutto
 irrazionale e non significativo e inidoneo a giustificare  la  scelta
 legislativa   che   disciplina   in   modo  differenziato  situazioni
 sostanzialmente uguali.
    La stessa avvocatura  distrettuale  dello  Stato  di  Palermo  con
 parere  n.  941/1986  del  14  agosto 1986 reso alla presidenza della
 regione siciliana (prodotto dal ricorrente) nell'escludere che l'art.
 2 della l.r. n. 21 del 1986  potesse  applicarsi  al  personale  gia'
 statale  del relativo ruolo regionale transitorio ebbe a ritenere che
 "tale situazione determinata dal tenore limitativo del ridetto art. 2
 della legge reg. n. 21/1986, lasci ampi margini  di  dubbi  circa  il
 rispetto dei principi costituzionali di uguaglianza e di razionalita'
 postulati dall'art. 3 della Carta fondamentale".
    Si aggiunge nel parere dell'avvocatura dello Stato che "il fondato
 sospetto   di  incostituzionalita'  per  evidente  quanto  immotivata
 disparita' di trattamento fra situazioni  logicamente  riconducibili,
 viceversa,  ad  una  disciplina  omogenea  nasce  dal  fatto  che una
 normativa  di  largo  favore  ed  estesa  alla  quasi  totalita'  dei
 dipendenti   regionali   e'  stata  introdotta  successivamente  alla
 istituzione  del  ruolo  transitorio  speciale  e,   purtuttavia   ha
 deliberatamente  escluso  dalla  sua  portata precettiva il personale
 regionale in detto ruolo inquadrato".
    Si legge, inoltre, in detto parere che "tale situazione  e'  tanto
 piu'  irrazionale  in  quanto vanifica il pur conclamato principio di
 perfetta identita' di status sancito (del resto  in  via  logicamente
 necessaria)  dal terzo comma dell'art. 1 e dal quinto comma dell'art.
 5 della legge reg. n. 53/1985, discriminando negli effetti  in  senso
 del   tutto  deteriore  il  personale  del  detto  ruolo  transitorio
 speciale.  Ulteriormente  irrazionale  e  non  informato  a  principi
 perequativi appare il sistema di cui trattasi in quanto poi l'art. 12
 della  legge  n. 21/1986, introducendo alcune norme di favore in sede
 di  primo  inquadramento  del  personale  gia'  statale   del   ruolo
 transitorio  speciale  nella  qualifica di dirigente superiore, si e'
 distaccato notevolmente dal  meccanismo  previsto  per  il  personale
 regionale dall'art. 2 della stessa legge".
    Giova  ricordare  che  gia'  la  Corte costituzionale pronunciando
 sulla legittimita' di norme di legge che differenziavano le procedure
 di  inquadramento  in  qualifiche  superiori  con  riferimento   alla
 differente  valutazione di servizi o posizioni omogenee ne ha sancito
 la incostituzionalita' (Corte costituzionale 21 luglio 1988, n.  827,
 26 luglio 1988, n. 879).
   La Corte in particolare (con la prima delle due predette decisioni)
 ha  affermato il principio che in sede di inquadramento le diversita'
 dei criteri non trovano alcuna plausibile  giustificazione  allorche'
 si tratta di personale che svolgeva, nell'ente di provenienza o nello
 stesso  ente  in  posizione  di  comando  la medesima attivita' e che
 identici compiti  e'  chiamato  ad  adempiere  nell'ente  in  cui  e'
 trasferito ope legis.
    La  seconda  decisione  della  Corte  riguarda  una fattispecie di
 inquadramento nella dirigenza regionale  disciplinata  da  norme  che
 operavano  una  irrazionale  discriminazione  tra  servizio  prestato
 presso uffici regionali e servizi prestati in posizioni di comando.
    Il collegio rileva, inoltre, che se  e'  principio  costituzionale
 che i pubblici uffici siano organizzati in modo da assicurare il buon
 andamento  e l'imparzialita' della pubblica amministrazione, ai sensi
 dell'art. 97 della Costituzione, conseguenzialmente va  affermato  il
 principio  che  l'attuazione  nell'ambito  del  rapporto  di pubblico
 impiego del principio costituzionale di  eguaglianza  costituisce  il
 cardine  del  relativo ordinamento, considerato che la disciplina del
 pubblico impiego costituisce, a sua volta, il momento di collegamento
 tra struttura e funzione. Oltre che obbedire ad  obbiettive  esigenze
 di  perequazione,  infatti,  nell'ambito  del  rapporto  di  pubblico
 impiego il principio di eguaglianza mira  a  prevenire  ed  eliminare
 posizioni   soggettive  e  differenziate,  a  parita'  di  situazioni
 protette, suscettibili di influire negativamente sul  rendimento  del
 pubblico  dipendente  e  di  pregiudicarne, pertanto, la capacita' di
 rendimento, con pregiudizio di tutta la collettivita'.
    4. - Cio' premesso il collegio  ritiene  che  vada  sottoposta  al
 giudizio incidentale di costituzionalita' la disposizione dell'art. 2
 della  l.r. n. 21 del 1986, nella parte in cui limita l'inquadramento
 alla qualifica di dirigente superiore ai dirigenti ed equiparati  che
 risultino  inquadrati  nei  ruoli  allegati  alla legge della regione
 siciliana 26 ottobre 1985, n. 41, alla data del 1› novembre 1995  per
 contrasto con gli artt. 3 e 97, comma 1, della Costituzione.
    La  medesima  norma e' stata sottoposta al giudizio incidentale di
 costituzionalita'  con   ordinanza   del   consiglio   di   giustizia
 amministrativa della regione siciliana n. 155 del 2 giugno 1994.
    Il   collegio  ritiene,  pertanto,  che  ricorrono  i  presupposti
 normativi per la rimessione degli atti alla Corte costituzionale.
    Va, quindi, disposta la sospensione del  presente  giudizio  e  la
 trasmissione  degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione
 della sopra prospettata questione di costituzionalita'.
                               P. Q. M.
    Visti  gli  artt.  134  della  Costituzione  e  23   della   legge
 costituzionale  11  marzo  1953, n. 1, dichiara la rilevanza e la non
 manifesta  infondatezza  in  relazione  agli  artt.  3  e  97   della
 Costituzione, sulla questione di costituzionalita' della disposizione
 dell'art.  2  della  legge  regionale siciliana 9 maggio 1986, n. 21,
 nella parte in cui limita l'inquadramento alla qualifica di dirigente
 superiore ai dirigenti ed equiparati  che  risultino  inquadrati  nei
 ruoli allegati alla legge della regione siciliana 26 ottobre 1985, n.
 41,  alla  data del 1› novembre 1995, per contrasto con gli artt. 3 e
 97, comma 1, della Costituzione;
    Sospende il giudizio promosso  con  il  ricorso  introduttivo  del
 giudizio;
    Ordina    l'immediata    rimessione    degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Dispone che a cura della  segreteria  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  al  presidente  della  regione  siciliana e comunicata al
 presidente dell'assemblea regionale siciliana.
    Cosi' deciso in Catania nella camera di consiglio del 14 settembre
 1994.
                         Il presidente: DELFA
                                                 L'estensore: SALAMONE
 95C0075