N. 794 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 settembre 1994
N. 794 Ordinanza emessa il 14 settembre 1994 dal tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania sul ricorso proposto da Manno Fulvio contro la presidenza della regione Sicilia ed altro Regione Sicilia - Impiego pubblico - Inquadramento nella qualifica di dirigente superiore - Limitazione dell'inquadramento stesso ai dirigenti ed equiparati che risultino iscritti nei ruoli allegati alla legge della regione siciliana 26 ottobre 1985, n. 41, alla data del 1 novembre 1995 (recte: 1985) - Conseguente esclusione dall'inquadramento del personale gia' statale (ma ormai divenuto regionale alla data dell'entrata in vigore della norma impugnata) inquadrato in un ruolo transitorio speciale - Disparita' di trattamento di situazioni omogenee ed incidenza sui principi di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione. (Legge regione Sicilia 9 maggio 1986, n. 21, art. 2). (Cost., artt. 3 e 97).(GU n.4 del 25-1-1995 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 4960 del 1994 r.g. proposto da Manno Fulvio rappresentato e difeso dagli avvocati Dino Lo Giudice e Vincenzo Rocche' ed elettivamente domiciliato in Catania, presso lo studio del primo legale in via Oberdan n. 207, contro la presidenza della regione siciliana, in persona del presidente p.-t. e l'assessorato alla presidenza della regione siciliana, in persona dell'assessore p.-t., rapp. e dif. ope legis dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria, per l'annullamento del decreto dell'assessore regionale alla presidenza n. 3361/II del 30 maggio 1994 - notificato in allegato alla nota della presidenza della regione siciliana del 7 luglio 1994 n. 36289, e, ad integrazione, con altra nota della presidenza del 19 luglio 1994 n. 39430 - con il quale e' stato annullato il d.a. n. 7034/XV del 5 dicembre 1986 di attribuzione della qualifica di dirigente superiore, con retrocessione a quella di dirigente amministrativo; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione resistente; Visti gli atti tutti della causa; Udita alla camera di consiglio del 14 settembre 1994 la relazione del consigliere Vincenzo Salamone; Uditi per il ricorrente gli avvocati Rocche' e Lo giudice; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue; F A T T O Con il gravame introduttivo del giudizio si espone che il ricorrente, assunto quale consigliere nei ruoli del Ministero dei lavori pubblici, venne posto in posizione di comando presso la regione siciliana a decorrere dal 23 settembre 1977, data in cui furono trasferite a quest'ultimo Ente le competenze statali in materia di lavori pubblici e gli uffici del Genio civile entrarono a far parte integrante dell'organizzazioneamministrativa regionale. Con d.a. del 28 aprile 1986 n. 1135/III il ricorrente venne inquadrato, ai sensi della legge regionale n. 53 del 1985, nel ruolo speciale transitorio istituito dalla legge medesima con la qualifica di dirigente amministrativo a far data dal 31 dicembre 1985, con il riconoscimento dell'anzianita' di servizio effettivo nella stessa carriera, alla stessa data di anni 11 e mesi 11. Con successivo d.a. del 18 febbraio 1987 n. 1376/XV venne riconosciuto al ricorrente un ulteriore periodo di servizio effettivo prestato nell' ex carriera direttiva, pari ad anni 1 mesi 11 e giorni 13 per un totale, quindi, alla data del 31 dicembre 1985 di anni 13 mesi 10 e giorni 13. Il ricorrente ha svolto le funzioni di componente di ufficio ispettivo istituito con legge e segnatamente del servizio ispettivo della presidenza della regione siciliana ex art. 3 della legge regionale n. 7 del 1971 per gli anni 1984 e 1985, nominato con decreto del presidente della regione siciliana n. 1/SG del 18 gennaio 1984. A quest'ultimo atto vengono mosse le seguenti censure: 1) eccesso di potere per errore sui presupposti e per travisamento dei fatti, in quanto erroneamente sarebbe stato richiamato il parere del consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana n. 277 del 1992, il quale prenderebbe in esame fattispecie diversa da quella riguardante il ricorrente; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 12 della legge regionale n. 21 del 1986, illogicita' manifesta, carenza, insufficienza e contraddittorieta' della motivazione, in quanto l'inquadramento nella qualifica di dirigente superiore competerebbe per il personale statale comandato presso la regione con qualifica di direttore aggiunto di divisione (qualifica prevista dall'art. 52 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, e soppressa dalla legge n. 312 del 1980) o, comunque con anzianita' nella carriera direttiva di anni 9 e mesi 6, necessaria ai sensi degli artt. 15 e 17 del d.P.R. n. 1077 del 1970, per conseguire l'anzidetta qualifica, e cio' in attuazione di una fictio juris cui farebbe riferimento l'art. 12 della legge regionale n. 21 del 1986; 3) violazione di circolare e contraddittorieta' con precedente circolare non ritirata, in quanto l'annullato inquadramento sarebbe avvenuto in applicazione dell'art. 12 della legge regionale n. 21 del 1986, come interpretata dalla circolare della presidenza della regione siciliana n. 7419 del 15 novembre 1986, mai ritirata e che vincolerebbe, pertanto, l'amministrazione a mantenere gli atti applicativi; 4) violazione del principio della salvaguardia, nel transito ad altro ente delle posizioni acquisite e violazione dei principi in tema di carriera ed anzianita'; 5) insufficienza della motivazione data, in quanto manifestamente ingiusta e comportante evidente disparita' di trattamento, costituzionalmente sanzionabile; 6) difetto assoluto di motivazione in ordine all'interesse pubblico concreto, specifico ed attuale, all'esercitato potere di autoannullamento. L'amministrazione regionale resistente, nel costituirsi in giudizio con il patrocinio dell'avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, ha chiesto il rigetto del gravame. Alla camera di consiglio del 14 settembre 1994 il collegio ha adottato l'ordinanza collegiale n. 2492 con la quale "ritenuto che con separata ordinanza, deliberata nella medesima camera di consiglio, e' stata sollevata questione di costituzionalita' in relazione all'art. 2, comma 1, della l.r. n. 21 del 1986, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione; ritenuto che sussiste il danno grave ed irreparabile per cui va accolta la domanda di sospensione dell'esecuzione sopradescritta sino alla camera di consiglio successiva alla restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale" .. "accoglie la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso descritto in epigrafe sino alla camera di consiglio successiva alla restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale, alla quale e' rinviata l'ulteriore trattazione della domanda cautelare". D I R I T T O 1. - Il collegio ritiene che vada sottoposta al giudizio incidentale di costituzionalita' la norma contenuta all'art. 2, comma 1, lett. a) della legge regionale siciliana del 9 maggio 1986, n. 21 (articolo che sostituisce l'art. 70 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41), nella parte in cui limita il beneficio dell'inquadramento nella qualifica di dirigente superiore previsto da detta disposizione ai "dirigenti o equiparati inquadrati negli stessi ruoli alla data del 1 novembre 1985". 2. - Cio' premesso, osserva il collegio che la questione di legittimita' delle predette norme si appalesa rilevante ai fini della decisione del gravame introduttivo del giudizio. In applicazione dell'art. 12 della legge regionale n. 21 del 1986, come interpretata dalla circolare della presidenza della regione siciliana n. 7419 del 15 novembre 1986, al ricorrente con d.a. n. 7034/XV del 5 dicembre 1986 fu attribuita la qualifica di dirigente superiore, ricorrendo i presupposti sia dello svolgimento delle richieste funzioni, sia l'anzianita' di 9 anni e 6 mesi di servizio nella carriera direttiva al 31 dicembre 1985. Con il decreto dell'assessore regionale alla presidenza n. 3361/II del 30 maggio 1994 - notificato in allegato alla nota della presidenza della regione siciliana del 7 luglio 1994, n. 36269, e, ad integrazione, con altra nota della Presidenza del 19 luglio 1994, n. 39430 - e' stato annullato in autotutela il d.a n. 7034/XV del 5 dicembre 1986 di attribuzione della qualifica di dirigente superiore, con retrocessione a quella di dirigente amministrativo. Quest'ultimo provvedimento, oggetto del gravame, al fine di evidenziare l'illegittimita' dell'inquadramento nella qualifica di dirigente superiore richiama il contenuto del parere del C.G.A. n. 277 del 23 giugno 1992. In detto parere, in risposta al quesito formulato dall'amministrazione regionale, si prende in esame l'art. 12 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, il quale cosi' recita: "Il personale statale della carriera direttiva di cui al secondo comma dell'art. 52 e di cui all'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e' equiparato a quello di dirigente superiore". Il C.G.A. trae la conclusione che tale norma "va intesa conformemente alla sua lettera, come riferentesi al solo personale che abbia rivestito le qualifiche del precedente ordinamento ivi contemplate (ispettore generale e direttore di divisione ad esaurimento, nonche' direttore aggiunto di divisione)". Il C.G.A. esclude che possa disporsi l'inquadramento, muovendo dal presupposto che in conseguenza della soppressione delle qualifiche da parte della legge n. 312 del 1980 possano disporsi inquadramenti sulla base di una fictio juris che consente di equiparare al possesso formale di dette qualifiche l'inquadramento nell'VIII qualifica funzionale e, a maggior ragione, l'anzianita' di servizio nella carriera direttiva che consentiva l'attribuzione nel precedente ordinamento della qualifica di direttore aggiunto di divisione. Il collegio e' ben consapevole che l'applicazione di detta normativa ha dato luogo a differenti interpretazioni anche da parte di questa sezione staccata e da parte dell'amministrazione con circolari, purtuttavia non puo' ignorare che l'orientamento giurisprudenziale originato da detto parere dal C.G.A. si e' consolidato (si vedano a tal proposito le decisioni t.a.r. Catania, sez. 1a, 16 agosto 1993, n. 558, t.a.r. Palermo, sez. 1a, 2 maggio 1984, n. 335). Cio' premesso, non essendo mai stata attribuita formalmente al ricorrente la qualifica di direttore aggiunto di divisione, in ossequio al predetto orientamento giurisprudenziale, non sarebbe applicabile, nei suoi confronti il diposto dell'art. 12 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21. Conseguentemente si appalesano prive di pregio, allo stato degli atti e limitatamente alla delibazione del fumus boni juris, propria della fase cautelare del giudizio, le censure mosse all'altto impugnato con i primi quattro motivi di censura. Ad identiche conclusioni il collegio perviene in relazione alla sesta censura con la quale si lamenta il difetto assoluto di motivazione in ordine all'interesse pubblico concreto, specifico ed attuale, all'esercitato potere di annullamento d'ufficio. Giova ricordare che nell'attribuzione dei benefici di carriera vincolati al possesso di precisi requisiti disciplinati dalla l.r. n. 21 del 1986, la pubblica amministrazione non gode di alcun potere discrezionale; pertanto, laddove essa riscontri che non sussistevano i presupposti rigidamente vincolati, alla cui esistenza la legge ricollega un determinato beneficio, e' nel potere-dovere dell'amministrazione operare in via di autotutela, annullando l'inquadramento gia' disposto (t.a.r. Catania, sez. 2a, 4 marzo 1993, n. 147). Nel caso di ritiro di provvedimento di status illegittimo l'interesse pubblico e' in re ipsa e non deve costituire oggetto di specifica motivazione ove si tratti (come nella fattispecie in esame) di un provvedimento che non esaurisca in se stesso l'ambito degli effetti, ma si ponga come presupposto di una serie di successivi provvedimenti, la cui illegittimita' si porrebbe in via derivata e determini un continuo esporso di denaro per il futuro fuori dai limiti segnati dalle disposizioni da applicare (t.a.r. Catania, sez. 2a, 4 marzo 1993, n. 147, C.G.A. 2 marzo 1989, n. 54). Cio' premesso appare rilevante ai fini del decidere il quinto motivo di censura con il quale si lamenta la violazione dei principi costituzionali sanciti dagli articoli 3 e 97 della Costituzione ad opera degli articoli 12 e 2 della l.r. n. 21 del 1986, in quanto manifestamente ingiusta e comportante evidente disparita' di trattamento del personale transitato dai ruoli dello Stato a quelli della regione rispetto al personale appartenente ab origine ai ruoli della regione siciliana. Il venir meno di detta clausola limitativa comporterebbe l'applicabilita' al ricorrente dell'art. 2, primo comma, lett. A) della l.r. n. 21 del 1986, dal momento che egli rivestiva alla data del 31 dicembre 1985 la qualifica di dirigente e era componente di ufficio ispettivo istituito per legge. Il ricorrente ha svolto le funzioni di componente di ufficio ispettivo istituito con legge, e segnatamente del servizio ispettivo della presidenza della regione siciliana disciplinato dall'art. 3 della legge regionale n. 7 del 1971 per gli anni 1984 e 1985, nominato con decreto del presidente della regione siciliana n. 1/SG del 18 gennaio 1984. Conseguentemente in caso di accoglimento della questione di costituzionalita' nei termini di cui sopra il collegio dovrebbe procedere all'accoglimento del gravame ed all'annullamento dell'atto impugnato con il pieno riconoscimento del diritto del ricorrente all'inquadramento nella qualifica di dirigente superiore. 3. - Valutata la rilevanza della questione di costituzionalita' ai fini della decisione del ricorso, il collegio ritiene sussistente anche il requisito della non manifesta infondatezza. L'attuale sistema legislativo di inquadramento nella qualifica di dirigente superiore realizza, ad avviso del collegio, una disparita' di trattamento tra il personale transitato dai ruoli dello Stato a quelli della regione ed il personale appartenente ab origine ai ruoli della regione siciliana. Per una maggiore intelligenza della disciplina del settore giova richiamare i testi normativi che regolano la materia. La l.r. 29 novembre 1985, n. 41, ha introdotto nell'ordinamento del personale regionale la qualifica di "dirigente superiore", inter- media fra quella iniziale della relativa carriera, "dirigente" e quella apicale "direttore regionale". Con la l.r. 27 dicembre 1985, n. 53, venne istituito un ruolo speciale transitorio, ove venne fatto confluire il personale dello Stato in posizione di comando presso l'amministrazione regionale e all'art. 5 vennero stabilite le equiparazioni tra le qualifiche statali e quelle regionali e, per quel che qui interessa, l'equiparazione tra funzionari statali con qualifica dirigenziale e i dirigenti superiori regionali. Con l'art. 2 della l.r. 9 maggio 1986, n. 21, sostitutivo dell'art. 70 della l.r. n. 41 del 1985, venne introdotta una disciplina transitoria per l'accesso alla qualifica di dirigente superiore da parte dei dipendenti regionali con qualifica di dirigente o equiparata, tali inquadrati nei relativi ruoli al 1 novembre 1985, ivi distinguendosi varie fattispecie e modalita'. Con l'art. 12 della medesima l.r. n. 21 del 1985 vennero introdotti due commi di seguito al primo dell'art. 5 della l.r. n. 53 del 1985, stabilendosi per i dipendenti gia' statali del predetto ruolo speciale transitorio, l'accesso alla qualifica di dirigente superiore in forza di altre fattispecie e tra queste quella per cui "Il personale statale della carriera direttiva di cui al secondo comma dell'art. 52 e di cui all'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e' equiparato a quello di dirigente superiore", oggetto della interpretazione restrittiva di cui sopra. Alla luce della normativa sopra richiamata il collegio ritiene che vada sottoposta al vaglio della Corte costituzionale la disposizione dell'art. 2 della l.r. n. 21 del 1986 nella parte in cui limita l'inquadramento alla qualifica di dirigente superiore ai dirigenti ed equiparati che risultino inquadrati nei ruoli allegati alla legge della regione siciliana 26 ottobre 1985, n. 41, alla data del 1 novembre 1995 per contrasto con gli artt. 3 e 97, comma 1, della Costituzione. Il collegio osserva che pur non essendo contestabile la facolta' del legislatore regionale di indicare una data alla quale riferire il possesso dei requisiti di ammissione alla procedura di inquadramento nella qualifica di dirigente superiore, proprio la scelta legislativa di assumere come data di riferimento il 1 novembre 1985 (data di entrata in vigore della l.r. n. 41 del 1985) sembra non rispettare il principio di eguaglianza, in quanto preclude l'inquadramento di una categoria di personale gia' statale ma ormai divenuto regionale alla data di entrata in vigore della l.r. n. 21 del 1986, e che era stata inquadrata nei ruoli regionali a decorrere da una data di poco posteriore, vale a dire il 31 dicembre 1985, ma anteriore - e percio' ben nota - quando fu deliberata e promulgata la legge reg. n. 21 del 1986. Il differente trattamento riservato alle due diverse categorie di personale risulta, quindi operato sulla base di un elemento del tutto irrazionale e non significativo e inidoneo a giustificare la scelta legislativa che disciplina in modo differenziato situazioni sostanzialmente uguali. La stessa avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo con parere n. 941/1986 del 14 agosto 1986 reso alla presidenza della regione siciliana (prodotto dal ricorrente) nell'escludere che l'art. 2 della l.r. n. 21 del 1986 potesse applicarsi al personale gia' statale del relativo ruolo regionale transitorio ebbe a ritenere che "tale situazione determinata dal tenore limitativo del ridetto art. 2 della legge reg. n. 21/1986, lasci ampi margini di dubbi circa il rispetto dei principi costituzionali di uguaglianza e di razionalita' postulati dall'art. 3 della Carta fondamentale". Si aggiunge nel parere dell'avvocatura dello Stato che "il fondato sospetto di incostituzionalita' per evidente quanto immotivata disparita' di trattamento fra situazioni logicamente riconducibili, viceversa, ad una disciplina omogenea nasce dal fatto che una normativa di largo favore ed estesa alla quasi totalita' dei dipendenti regionali e' stata introdotta successivamente alla istituzione del ruolo transitorio speciale e, purtuttavia ha deliberatamente escluso dalla sua portata precettiva il personale regionale in detto ruolo inquadrato". Si legge, inoltre, in detto parere che "tale situazione e' tanto piu' irrazionale in quanto vanifica il pur conclamato principio di perfetta identita' di status sancito (del resto in via logicamente necessaria) dal terzo comma dell'art. 1 e dal quinto comma dell'art. 5 della legge reg. n. 53/1985, discriminando negli effetti in senso del tutto deteriore il personale del detto ruolo transitorio speciale. Ulteriormente irrazionale e non informato a principi perequativi appare il sistema di cui trattasi in quanto poi l'art. 12 della legge n. 21/1986, introducendo alcune norme di favore in sede di primo inquadramento del personale gia' statale del ruolo transitorio speciale nella qualifica di dirigente superiore, si e' distaccato notevolmente dal meccanismo previsto per il personale regionale dall'art. 2 della stessa legge". Giova ricordare che gia' la Corte costituzionale pronunciando sulla legittimita' di norme di legge che differenziavano le procedure di inquadramento in qualifiche superiori con riferimento alla differente valutazione di servizi o posizioni omogenee ne ha sancito la incostituzionalita' (Corte costituzionale 21 luglio 1988, n. 827, 26 luglio 1988, n. 879). La Corte in particolare (con la prima delle due predette decisioni) ha affermato il principio che in sede di inquadramento le diversita' dei criteri non trovano alcuna plausibile giustificazione allorche' si tratta di personale che svolgeva, nell'ente di provenienza o nello stesso ente in posizione di comando la medesima attivita' e che identici compiti e' chiamato ad adempiere nell'ente in cui e' trasferito ope legis. La seconda decisione della Corte riguarda una fattispecie di inquadramento nella dirigenza regionale disciplinata da norme che operavano una irrazionale discriminazione tra servizio prestato presso uffici regionali e servizi prestati in posizioni di comando. Il collegio rileva, inoltre, che se e' principio costituzionale che i pubblici uffici siano organizzati in modo da assicurare il buon andamento e l'imparzialita' della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 97 della Costituzione, conseguenzialmente va affermato il principio che l'attuazione nell'ambito del rapporto di pubblico impiego del principio costituzionale di eguaglianza costituisce il cardine del relativo ordinamento, considerato che la disciplina del pubblico impiego costituisce, a sua volta, il momento di collegamento tra struttura e funzione. Oltre che obbedire ad obbiettive esigenze di perequazione, infatti, nell'ambito del rapporto di pubblico impiego il principio di eguaglianza mira a prevenire ed eliminare posizioni soggettive e differenziate, a parita' di situazioni protette, suscettibili di influire negativamente sul rendimento del pubblico dipendente e di pregiudicarne, pertanto, la capacita' di rendimento, con pregiudizio di tutta la collettivita'. 4. - Cio' premesso il collegio ritiene che vada sottoposta al giudizio incidentale di costituzionalita' la disposizione dell'art. 2 della l.r. n. 21 del 1986, nella parte in cui limita l'inquadramento alla qualifica di dirigente superiore ai dirigenti ed equiparati che risultino inquadrati nei ruoli allegati alla legge della regione siciliana 26 ottobre 1985, n. 41, alla data del 1 novembre 1995 per contrasto con gli artt. 3 e 97, comma 1, della Costituzione. La medesima norma e' stata sottoposta al giudizio incidentale di costituzionalita' con ordinanza del consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana n. 155 del 2 giugno 1994. Il collegio ritiene, pertanto, che ricorrono i presupposti normativi per la rimessione degli atti alla Corte costituzionale. Va, quindi, disposta la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della sopra prospettata questione di costituzionalita'.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, dichiara la rilevanza e la non manifesta infondatezza in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, sulla questione di costituzionalita' della disposizione dell'art. 2 della legge regionale siciliana 9 maggio 1986, n. 21, nella parte in cui limita l'inquadramento alla qualifica di dirigente superiore ai dirigenti ed equiparati che risultino inquadrati nei ruoli allegati alla legge della regione siciliana 26 ottobre 1985, n. 41, alla data del 1 novembre 1995, per contrasto con gli artt. 3 e 97, comma 1, della Costituzione; Sospende il giudizio promosso con il ricorso introduttivo del giudizio; Ordina l'immediata rimessione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata al presidente della regione siciliana e comunicata al presidente dell'assemblea regionale siciliana. Cosi' deciso in Catania nella camera di consiglio del 14 settembre 1994. Il presidente: DELFA L'estensore: SALAMONE 95C0075