N. 797 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 novembre 1994

                                N. 797
 Ordinanza emessa il 17 novembre 1994  dal  pretore  di  Grosseto  nel
 procedimento   civile   vertente   tra   Moni  Nica  e  il  Ministero
 dell'interno
 Previdenza  e  assistenza  sociale  -  Previsione  che,  a   modifica
 dell'art.  13,  primo  comma,  della  legge 30 marzo 1971, n. 118, la
 riduzione  della  capacita'  lavorativa,  ai  fini  dell'assegno   di
 invalidita',  indicata nella misura superiore ai due terzi e' elevata
 alla misura pari al settantaquattro per cento, a decorrere dalla data
 di entrata in vigore (12 marzo 1992) del decreto del  Ministro  della
 sanita' che approva la nuova tabella sulle percentuali di invalidita'
 per  le minorazioni e le malattie invalidanti - Previsione, altresi',
 in caso di domanda di assegno  di  invalidita'  presentata  prima  di
 detta  data,  dell'applicazione  della  nuova piu' severa percentuale
 quando la visita dell'apposita commissione avvenga  dopo  l'11  marzo
 1992  -  Irrazionalita'  e disparita' di trattamento dei cittadini in
 identica  situazione  in  dipendenza  della  celerita'  con  cui   le
 commissioni  mediche  nelle varie province espletano i loro compiti -
 Irrazionale retroattivita' dell'impugnata normativa  all'epoca  della
 presentazione della domanda e, pertanto, anche prima (come nella spe-
 cie)  dell'entrata  in vigore del predetto decreto del Ministro della
 sanita'.
 (D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art. 9, secondo comma).
 (Cost., art. 3).
(GU n.4 del 25-1-1995 )
                              IL PRETORE
    Sciogliendo la riserva;
    Rilevato che la ricorrente ha presentato  domanda  di  assegno  di
 invalidita'  civile  in data 26 settembre 1989 e che nella visita del
 1› settembre 1992 da parte della  commissione  di  prima  istanza  ha
 avuto  il  riconoscimento di un grado di invalidita' del settanta per
 cento  fin  dall'epoca  della  domanda  amministrativa,  non  essendo
 indicata  nel  verbale  una diversa decorrenza; che, cio' nonostante,
 pur non avendo redditi incompatibili e non essendo  occupata,  le  e'
 stato  negato  l'assegno,  in  base alla nuova percentuale del 74 per
 cento in vigore all'epoca della visita;
      che il rifiuto dell'amministrazione  si  basa  sull'art.  9  del
 d.lgs.  23  novembre  1988,  n.  509,  che cosi' dispone: "A modifica
 dell'art. 13, primo comma, della legge 30  marzo  1971,  n.  118,  la
 riduzione  della capacita' lavorativa indicata nella misura superiore
 ai due terzi e' elevata alla misura pari al 74 per cento a  decorrere
 dalla  data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 2, primo
 comma.
    Restano  salvi  i  diritti  acquisiti  dai  cittadini   che   gia'
 beneficiano  dell'assegno  mensile  o che abbiano gia' ottenuto, alla
 data di cui al primo comma, il riconoscimento dei requisiti  sanitari
 da parte delle competenti commissioni.";
      che  il  decreto  di  cui all'art. 2 (decreto del Ministro della
 sanita' che approva la nuova tabella sulle percentuali di invalidita'
 per le minorazioni e malattie invalidanti) e' entrato in vigore il 12
 marzo 1992, essendo stato pubblicato sul supplemento  ordinario  alla
 Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1991;
      che  la  seconda  parte  del  secondo  comma  dell'art.  9 sopra
 riportato, facendo  salvi  i  diritti  acquisiti  dai  cittadini  che
 abbiano gia' ottenuto, alla data del 12 marzo 1992, il riconoscimento
 dei requisiti sanitari da parte delle competenti commissioni, intende
 chiaramente  statuire,  in contrasto con il primo comma, che anche se
 la domanda amministrativa di assegno sia stata presentata, come nella
 fattispecie in esame, oltre due anni prima  della  pubblicazione  del
 decreto,  si  applichera'  la nuova piu' severa percentuale quando la
 visita avviene dopo l'11 marzo 1992;
      che la disposizione appare gravemente sospetta di illegittimita'
 costituzionale per irrazionalita' e  disparita'  di  trattamento,  in
 quanto  fra piu' cittadini che abbiano presentato domanda di assegno,
 ad esempio, nel settembre  1989  (come  la  ricorrente),  quelli  che
 avranno  la  fortuna di risiedere in zone dove le commissioni mediche
 lavorano  rispettando i tempi del procedimento amministrativo saranno
 tempestivamente visitati e, con una percentuale  di  invalidita'  del
 66,7%  otterranno,  concorrendo  gli  altri  requisiti,  l'assegno di
 invalidita' civile, mentre quelli che risiedono in provincie dove  le
 commissioni lavorano poco ed hanno un notevolissimo arretrato, con la
 stessa  percentuale  di  invalidita' si vedranno negare l'assegno per
 essere stati visitati dopo l'11 marzo 1992;
      che il cittadino si vedrebbe, in casi  del  genere,  doppiamente
 danneggiato dalla lentezza della p.a.;
      che   il   secondo   comma   dell'art.   9  appare  sospetto  di
 irrazionalita' anche perche' in contrasto con il primo comma e con il
 disposto degli artt. 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n.  118,  che
 fanno  decorrere  l'assegno  dal  primo  giorno del mese successivo a
 quello della presentazione della domanda;
      che, infatti in base alla norma censurata, si applicherebbero le
 nuove tabelle  con  riferimento  alla  data  di  presentazione  della
 domanda  e  quindi  retroattivamente,  prima  ancora  che  il  d.m. 5
 febbraio 1992 fosse stato pubblicato;
      che il sospetto di contrasto con l'art. 3 della Costituzione non
 solo non appare manifestamente infondato ma e' chiaramente  rilevante
 nel presente giudizio, atteso che la ricorrente, non essendo occupata
 e  non  godendo  di redditi incompatibili (come da autocertificazione
 del 19 aprile 1994), vedrebbe accolta  la  sua  domanda  in  caso  di
 declaratoria  di  illegittimita'  del secondo comma dell'art. 9 nella
 parte sopra precisata;
                               P. Q. M.
    Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge  11  marzo
 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata, per contrasto
 con  l'art.  3  della  Costituzione,  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  9,  secondo  comma, del d.lgs. 23 novembre
 1988, n. 509, nella parte in cui, facendo salvi i  diritti  acquisiti
 dei  cittadini  che  abbiano gia' ottenuto, alla data di cui al primo
 comma, il  riconoscimento  dei  requisiti  sanitari  da  parte  delle
 competenti  commissioni,  comporta  l'applicazione  retroattiva della
 nuova percentuale a domande presentate prima dell'entrata  in  vigore
 del  decreto, inoltre scriminando tra domande presentate nello stesso
 periodo  a  seconda  della  maggiore  o  minore  laboriosita'   delle
 commissioni mediche;
    Sospende  il  giudizio  e dispone trasmettersi gli atti alla Corte
 costituzionale;
    Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del
 Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere.
      Grosseto, addi' 17 novembre 1994
                    Il pretore: (firma illeggibile)
                  Il collaboratore di cancelleria: (firma illeggibile)
 95C0078