N. 799 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 settembre 1994

                                N. 799
 Ordinanza  emessa  il 22 settembre 1994 dal tribunale per i minorenni
 dell'Emilia Romagna in Bologna sulla istanza  proposta  da  Guarnieri
 Gianluigi ed altra
 Adozione  -  Adozione  internazionale  -  Requisiti  - Previsto esame
 dell'idoneita' per gli adottanti -  Lamentata  omessa  previsione  di
 esame  dell'intero  ambiente familiare (nella specie: figlio adottato
 sieropositivo)  -  Lamentata  lesione   del   principio   di   tutela
 dell'infanzia  e  della  salute - Richiamo ai principi espressi nella
 sentenza n. 218/1994.
 (Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 6).
 (Cost., artt. 31 e 32).
(GU n.4 del 25-1-1995 )
                     IL TRIBUNALE PER I MINORENNI
    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
    I  coniugi  Luigi  Guarnieri  ed  Elisabetta  Schiavi, che a norma
 dell'art. 30 della legge n. 184/1983 domandano di  essere  dichiarati
 idonei  all'adozione  internazionale, dimostrano di avere i requisiti
 morali e materiali  per  ottenerla,  anche  perche'  nel  1993  hanno
 adottato  un  bambino,  etiope,  nato il 25 marzo 1991, che cresce in
 modo  regolare,  perfettamente  integrato   nel   loro   ambiente   e
 amorevolmente   accudito.   I  coniugi  rivelano  anzi  straordinaria
 qualita' umana in quanto, essendo il piccolo risultato  sieropositivo
 e  tale  positivita'  essendosi  stabilizzata  al  punto  da  doversi
 ritenere definitiva e virologica (tanto  che  si  e'  incominciato  a
 somministrargli   la   terapia   a   base  di  ATZ),  essi,  dopo  un
 comprensibile  momento  di  crisi,  hanno  serenamente  accettato  la
 realta',   elaborando   in   coscienza  il  proposito  di  perseguire
 l'adozione nei confronti di altri due minori stranieri.
    Se non che, proprio in rapporto alla condizione sanitaria di  quel
 loro   figliolo,   sorge   per   il   tribunale   l'interrogativo  se
 approfondirne la conoscenza e se trarne o no motivo di respingere  la
 domanda.  Questione dunque rilevante ai fini della pronunzia, ma pure
 tale da  sollevare  un  dubbio  di  legittimita'  costituzionale  non
 manifestamente infondato.
    La  possibile  pericolosita'  dei  soggetti  sieropositivi,  anche
 asintomatici, e' stata riconosciuta dalla Corte costituzionale  nella
 sentenza  n.  218/1994.  Che  ha  stabilito  doversi  assicurare, nei
 confronti dell'infezione da HIV ("patologia  nuova  e  gravissima  in
 espansione  a livello non solo nazionale, ma mondiale") la protezione
 sanitaria di determinate categorie professionali e dei terzi che  con
 esse  possono  entrare  in  contatto, particolarmente in occasione di
 rapporti di "assistenza e cura della persona". E, dato che si  tratta
 di  profilassi,  appare arduo negare al principio di tutela affermato
 dalla  Corte  efficacia  espansiva  verso  tutti  quegli  ambiti  ove
 prevedibili   contatti   fisici  comunque  coinvolgono  un  controllo
 pubblicistico.
    L'adozione dei minori e' appunto uno dei settori piu' intensamente
 tutelati dalla legge, che l'assoggetta al  potere  discrezionale  del
 giudice  attraverso  un  vaglio  mirato  a garantire all'adottando la
 scelta adottiva migliore, essendo il suo  l'unico  interesse  che  si
 vuole   proteggere.  Per  il  suo  l'unico  interesse  che  si  vuole
 proteggere. Per il  che,  nello  schema  riservato  all'adozione  dei
 minori   stranieri,   la   valutazione  dell'idoneita'  della  coppia
 aspirante all'adozione e' atto processualmente preliminare. In ordine
 al quale la presenza di un bambino sieropositivo  nella  famiglia  in
 cui  si  chiede  di  inserire altri minori non puo' non sollevare una
 questione etico-giuridico-sanitaria.
    Essa tocca la problematica dei contatti del bambino sieropositivo,
 dibattuta nel confronto tra l'interesse collettivo alla tutela  della
 salute  e  gli  inviolabili  diritti  di  lui  all'istruzione  e alla
 socializzazione, inerenti al pieno sviluppo della persona, ma  se  ne
 distacca  per  il  fatto che qui in discussione e' pero' l'ipotesi di
 inserire in una certa famiglia altri bambini.
    Oggetto  specifico  non  sono  gli  incontroversi  diritti  di  un
 concreto minore sieropositivo,  ma  la  tutela  sanitaria  di  minori
 stranieri  ipotetici, il cui inserimento in quella famiglia spetta al
 giudice preventivamente ammettere o escludere.
    L'ipotesi dell'inserimento evoca una continuita' di vita in comune
 tra i bambini, ossia una prospettiva inevitabilmente foriera di  loro
 contatti  fisici  (a  meno  di  non programmare regimi di controllo o
 separazione troppo frustranti per essere accettabili) e,  dunque,  un
 rischio di contatto ematico non certo inferiore a quello insito negli
 interventi  delle  categorie  professionali  considerate  dalla Corte
 costituzionale per introdurre ogni doverosa prevenzione dell'Aids.
    Ma dare ingresso a scopo decisorio a una riflessione  del  genere,
 ed  eventualmente  a  piu' approfonditi accertamenti sulla condizione
 fisica del foglio dei coniugi  Guarnieri,  esulerebbe  dai  requisiti
 contemplati  dall'art.  6  della  legge 4 maggio 1983, n. 184. Questo
 infatti circoscrive i  requisiti  agli  adottanti,  richiedendo  "che
 siano  idonei  ad educare, istruire ed in grado di mentanere i minori
 che intendono adottare".
    Nella  fattispecie  cioe',  ove  non  la  condizione  dei  coniugi
 costituisce  il  problema, bensi quella del figlio, c'e' da stabilire
 se  l'idoneita'  all'adozione  deve  riferirsi,  anziche'  alle  sole
 attitudini  e  risorse  della coppia istante, all'intero suo ambiente
 familiare.
    L'articolo in contesto, anche alla lettura piu'  comprensiva,  non
 permette  la  presa in esame di soggetti diversi dai coniugi. Sicche'
 il giudice dovrebbe, conforme  alla  premessa  sulla  loro  personale
 idoneita'  all'adozione,  emettere  la  richiesta  dichiarazione.  Ma
 mettendo a rischio, magari molto improbabile e nondimeno  gravissimo,
 la  salute  dei minori stranieri adottandi. Il che sembra violare gli
 art. 31 e 32 della Costituzione, da cui e' sancito  il  dovere  della
 Repubblica di proteggere l'infanzia e di tutelare la salute.
                               P. Q. M.
    Sospende   il   giudizio   sollevando  questione  di  legittimita'
 costituzionale in ordine all'art. 6 della legge  4  maggio  1983,  n.
 184;
    Ordina   che   la   cancelleria  trasmetta  gli  atti  alla  Corte
 costituzionale, curando altresi' la notifica della presente ordinanza
 al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai  Presidenti  delle  due
 Camere del Parlamento.
      Bologna, addi' 22 settembre 1994
                       Il presidente: SACCHETTI
                                          Il cancelliere: DI FRANCESCO
 95C0080