N. 3 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 novembre 1994
N. 3 Ordinanza emessa il 9 novembre 1994 dal pretore di Cremona nel procedimento penale a carico di Bini Mario Reato in genere - Oltraggio a corpo politico, amministrativo o giudiziario (nella specie: oltraggio al corpo di Polizia di Stato) - Trattamento sanzionatorio - Misura - Previsione di una pena minima edittale di mesi sei di reclusione - Lamentata eccessiva afflittivita' a fronte del modesto disvalore sociale del fatto - Lesione del principio di ragionevolezza e della finalita' rieducativa della pena. (C.P., art. 342, primo comma). (Cost., artt. 3 e 27).(GU n.4 del 25-1-1995 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza. Bini Mario viene evocato in giudizio, per rispondere del delitto p. e p. dall'art. 342 c.p. (oltraggio al prestigio della Polizia di Stato, intesa quale corpo amministrativo, avendo esposto, nel corso di una manifestazione pubblica, svoltasi presso il Palazzo Duemiglia di Cremona, uno striscione recante la scritta: "Eroina, fascisti, polizia, uno per uno vi spazzeremo via". In Cremona il 27 giugno 1992). All'esito di rituale istruzione dibattimentale, pubblico ministero e difensore hanno concluso come da verbale separato. Questo giudice, in base ad una preliminare analisi dell'accadimento, reputa necessario definire il quadro sanzionatorio, affinche' la pena eventualmente da infliggere sia adeguata al fatto commesso. In proposito, occorre precisare che la disciplina dei delitti di oltraggio a p.u. - figure criminose ignote alla quasi totalita' dei paesi europei di tradizione liberale -, appare il "prodotto della concezione autoritaria e sacrale dei rapporti tra pubblici ufficiali e cittadini", propria dell'epoca in cui fu emanato il codice penale vigente (vdr. Corte costituzionale sentenza 19-25 luglio 1994, n. 341, con la quale e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 341, primo comma, del codice penale nella parte in cui prevede come minimo edittale la reclusione per mesi sei). A causa della profonda modifica dei valori sociali e giuridici di riferimento, oggi la coscienza collettiva, ispirata alla costituzione democratica repubblicana, avverte che "il rapporto tra amministrazione e societa' non e' piu' un rapporto d'imperio, ma un rapporto strumentale alla cura degli interessi di quest'ultima" (cfr. Corte Cost. sent. cit.). Queste considerazioni gia' di per se' stesse permettono di affermare che il minimo di sei mesi di reclusione per la modesta condotta oltraggiosa in esame, rientrante nel paradigma legale dell'art. 342 c.p., sia il risultato di un bilanciamento manifestamente irragionevole tra la tutela dell'onore e del prestigio dei soggetti investiti di pubblica funzione e la liberta' del cittadino. Peraltro, la sproporzione della risposta sanzionatoria per comportamenti che, seppure punibili, in quanto lesivi del prestigio della autorita', e quindi del buon andamento della pubblica amministrazione, possono attestarsi su livelli minimi di offensivita', si coglie anche dal raffronto con il trattamento previsto dall'articolo 594 c.p. La plurioffensivita' del reato di oltraggio certamente giustifica un trattamento piu' grave rispetto all'ingiuria, ma non sfugge ad alcuno che la pena detentiva minima per il primo delitto e' dodici volte superiore a quella prevista per il secondo, pur tenendo conto della diversita' dei beni giuridici tutelati dalle fattispecie dianzi indicate. Ancora una volta appare, quindi, evidente il regime di privilegio per la posizione della pubblica amministrazione e dei suoi organi con notevole pregiudizio della liberta' del cittadino. Sotto altro profilo, puo' notarsi che la tutela penale dell'onore e' garantita, in linea generale, dalle norme dell'ingiuria e della diffamazione, che sono caratterizzate per il diverso modo in cui viene leso il bene giuridico protetto: la presenza o meno dell'offeso costituisce il discrimen tra le due figure criminose e serve anche a qualificare la natura della gravita' della lesione arrecata, che e' maggiore quando l'offeso sia assente. Tuttavia, per le offese al prestigio di organi pubblici, il criterio selettivo de quo viene abbandonato, poiche' la diffamazione a corpo politico, amministrativo e giudiziario, ai sensi dell'art. 595, ult. comma, c.p.; determina solo l'aumento della pena base (e' prevista la reclusione alternativa alla multa), laddove l'offesa "al cospetto" degli stessi integra un'ipotesi punita in maniera significativa. Cosi' la lesione alla reputazione, che senza dubbio suscita un accentuato allarme, perche' crea disistima e menoma la favorevole considerazione sociale del soggetto pubblico, viene sanzionata assai piu' lievemente rispetto ad un'offesa piu' circoscritta, come puo' essere quella rivolta in "presenza" (e' l'equivalente del termine "cospetto"), che ha una diffusivita' ridotta. Traendo le conseguenze logiche da tutte le suesposte premesse, lo scrivente pretore ritiene che la disciplina normativa della pena minima prevista dall'art. 342, primo comma, c.p. contrasti con il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), il quale esige che la pena sia sempre adeguata al disvalore del fatto commesso, e con la finalita' rieducativa della pena (art. 27 Cost.), in quanto il sacrificio della liberta' personale, cagionato dalla previsione di una sanzione eccessiva, produce una vanificazione dello scopo indicato, "che di quella liberta' costituisce la garanzia costituzionale in relazione allo stato di detenzione" (Corte cost. sentenza 20-28 luglio 1993, n. 343). La rilevanza della questione nel presente processo e' indiscutibile, poiche' questo giudice, ove la prospettata questione fosse accolta, potrebbe applicare una pena inferiore a mesi sei di reclusione, di certo conforme alla modesta entita' del fatto.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 27 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 342, primo comma, c.p., nella parte in cui prevede il minimo edittale di sei mesi di reclusione; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Dispone la notifica della presente ordinanza all'imputato, al pubblico ministero, al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato. Cremona, addi' 9 novembre 1994 Il pretore: NUZZO 95C0088