N. 9 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 dicembre 1994

                                 N. 9
 Ordinanza  emessa  il  7  dicembre  1994 dal tribunale di Ferrara nel
 procedimento penale a carico di Brancaleoni Carlo Alberto
 Reato in genere - Estorsione - Trattamento sanzionatorio -  Misura  -
 Previsione  di  pena  minima  edittale pari a cinque anni - Lamentata
 sproporzione rispetto al disvalore  sociale  del  fatto  illecito  in
 esame - Irragionevolezza - Violazione del principio di eguaglianza in
 particolare  rispetto  alle sanzioni previste per la rapina - Lesione
 del principio della finalita' rieducativa della pena.
 (C.P., art. 629, primo comma).
 (Cost., artt. 3 e 27, terzo comma).
(GU n.4 del 25-1-1995 )
                             IL TRIBUNALE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza;
    Visti gli  atti  del  procedimento  penale  contro  Carlo  Alberto
 Brancaleoni  imputato,  tra  l'altro, del delitto di estorsione (art.
 629 c.p.) per avere, il  19  agosto  1993  in  Ferrara,  al  fine  di
 procurarsi  un  ingiusto  profitto, con violenze e minacce consistite
 nel profferire la frase "ti porto via il tuo bastardo, ti rovino  con
 la truffa, testimonio per tuo marito e poi ti brucio l'auto se non mi
 dai  almeno  un  milione", costretto Cinzia Ferrari a consegnargli un
 milione di lire;
    Ritenuto che, qualora l'imputato  fosse  dichiarato  colpevole  di
 tale  delitto,  gli dovrebbe essere inflitta la pena della reclusione
 il cui minimo edittale e' previsto in cinque anni;
                             O S S E R V A
    Il principio secondo  cui  appartiene  alla  discrezionalita'  del
 legislatore  la  determinazione  della  quantita'  e  qualita'  della
 sanzione penale trova un limite nella necessita' che la pena rispetti
 criteri di ragionevolezza, i quali vengono disattesi quando la  pena,
 in  violazione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della
 Costituzione, appaia sproporzionata al disvalore del  fatto  illecito
 in  modo da causare all'individuo e alla societa' danni di gran lunga
 maggiori dei vantaggi che la stessa societa' potrebbe ottenere con la
 tutela dei beni e valori offesi dal  reato.  Inoltre  l'irragionevole
 sproporzione  della  pena rispetto al reato produce una vanificazione
 del fine rieducativo della pena previsto dall'art. 27, comma 3, della
 Costituzione,  che  costituisce  una  garanzia  istituzionale   della
 liberta'  personale  in  relazione  allo  stato  di detenzione (v. da
 ultimo Corte costituzionale 19-25 luglio 1994, n. 341).
    Applicando tali principi la pena minima  edittale  di  5  anni  di
 reclusione prevista dall'art. 629, comma 1 c.p. sembra sproporzionata
 nei  casi in cui l'estorsione appare di non grave lesivita' in quanto
 caratterizzata  da  una  violenza  o  da  una  minaccia  che,  in  un
 particolare contesto, non assumono il rilevante disvalore sociale che
 ha indotto il legislatore nel 1991 ad aumentare il minimo edittale da
 tre  a  cinque anni. Ne' a tale possibile sproporzione puo' ovviarsi,
 non avendo il legislatore, come invece ha  fatto  in  numerosi  altri
 casi,  previsto  un trattamento sanzionatorio sensibilmente inferiore
 per casi socialmente meno lesivi (v. ad esempio art. 323-  bis  c.p.,
 art.  648  cpv c.p., art.73, comma 5, d.P.R. 309/90, art. 5, legge n.
 895/67). Inoltre la sproporzione appare ancora piu'  evidente  se  si
 considera  che  per  la rapina, che aggredisce con la stessa o talora
 maggiore violenza i medesimi beni giuridici provocando  un  uguale  o
 maggiore  allarme  sociale,  e' prevista nel minimo una pena edittale
 inferiore di quasi la meta', senza che venga meno, essendo uguale  il
 massimo  edittale,  la possibilita' di punire adeguatamente i casi di
 piu'   grave   lesivita'   sociale.   Osservazioni  queste  che  sono
 particolarmente attinenti al caso concreto, in cui la minaccia, per i
 rapporti di affetto, convivenza ed anche di affari tra l'agente e  la
 persona  offesa,  non  appare  particolarmente  grave  ed e' comunque
 inidonea a procurare  quel  rilevante  allarme  sociale,  che  sembra
 essere  stato tenuto in considerazione dal legislatore nell'aumentare
 il minimo edittale. Pertanto al Brancaleoni,  in  caso  di  condanna,
 certamente  verrebbe irrogata una sanzione sproporzionata e come tale
 lesiva del  principio,  costituzionalmente  sancito,  della  funzione
 educativa della pena.
                               P. Q. M.
    Visto  l'art.  23  della  legge  11  marzo  1953,  n. 87, dichiara
 d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata  la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 629, comma 1, c.p. come sopra
 prospettata in ordine agli artt. 3 e 27, comma 3, della Costituzione;
    Sospende  il  presente  procedimento  e  ordina,  a   cura   della
 cancelleria,   l'immediata   trasmissione   degli   atti  alla  Corte
 costituzionale e la notifica della presente ordinanza  al  Presidente
 del Consiglio dei Ministri nonche' la sua comunicazione ai presidenti
 del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
      Ferrara, addi' 7 dicembre 1994
                         Il presidente: BORDON
 
 95C0094