N. 9 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 dicembre 1994
N. 9 Ordinanza emessa il 7 dicembre 1994 dal tribunale di Ferrara nel procedimento penale a carico di Brancaleoni Carlo Alberto Reato in genere - Estorsione - Trattamento sanzionatorio - Misura - Previsione di pena minima edittale pari a cinque anni - Lamentata sproporzione rispetto al disvalore sociale del fatto illecito in esame - Irragionevolezza - Violazione del principio di eguaglianza in particolare rispetto alle sanzioni previste per la rapina - Lesione del principio della finalita' rieducativa della pena. (C.P., art. 629, primo comma). (Cost., artt. 3 e 27, terzo comma).(GU n.4 del 25-1-1995 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza; Visti gli atti del procedimento penale contro Carlo Alberto Brancaleoni imputato, tra l'altro, del delitto di estorsione (art. 629 c.p.) per avere, il 19 agosto 1993 in Ferrara, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, con violenze e minacce consistite nel profferire la frase "ti porto via il tuo bastardo, ti rovino con la truffa, testimonio per tuo marito e poi ti brucio l'auto se non mi dai almeno un milione", costretto Cinzia Ferrari a consegnargli un milione di lire; Ritenuto che, qualora l'imputato fosse dichiarato colpevole di tale delitto, gli dovrebbe essere inflitta la pena della reclusione il cui minimo edittale e' previsto in cinque anni; O S S E R V A Il principio secondo cui appartiene alla discrezionalita' del legislatore la determinazione della quantita' e qualita' della sanzione penale trova un limite nella necessita' che la pena rispetti criteri di ragionevolezza, i quali vengono disattesi quando la pena, in violazione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, appaia sproporzionata al disvalore del fatto illecito in modo da causare all'individuo e alla societa' danni di gran lunga maggiori dei vantaggi che la stessa societa' potrebbe ottenere con la tutela dei beni e valori offesi dal reato. Inoltre l'irragionevole sproporzione della pena rispetto al reato produce una vanificazione del fine rieducativo della pena previsto dall'art. 27, comma 3, della Costituzione, che costituisce una garanzia istituzionale della liberta' personale in relazione allo stato di detenzione (v. da ultimo Corte costituzionale 19-25 luglio 1994, n. 341). Applicando tali principi la pena minima edittale di 5 anni di reclusione prevista dall'art. 629, comma 1 c.p. sembra sproporzionata nei casi in cui l'estorsione appare di non grave lesivita' in quanto caratterizzata da una violenza o da una minaccia che, in un particolare contesto, non assumono il rilevante disvalore sociale che ha indotto il legislatore nel 1991 ad aumentare il minimo edittale da tre a cinque anni. Ne' a tale possibile sproporzione puo' ovviarsi, non avendo il legislatore, come invece ha fatto in numerosi altri casi, previsto un trattamento sanzionatorio sensibilmente inferiore per casi socialmente meno lesivi (v. ad esempio art. 323- bis c.p., art. 648 cpv c.p., art.73, comma 5, d.P.R. 309/90, art. 5, legge n. 895/67). Inoltre la sproporzione appare ancora piu' evidente se si considera che per la rapina, che aggredisce con la stessa o talora maggiore violenza i medesimi beni giuridici provocando un uguale o maggiore allarme sociale, e' prevista nel minimo una pena edittale inferiore di quasi la meta', senza che venga meno, essendo uguale il massimo edittale, la possibilita' di punire adeguatamente i casi di piu' grave lesivita' sociale. Osservazioni queste che sono particolarmente attinenti al caso concreto, in cui la minaccia, per i rapporti di affetto, convivenza ed anche di affari tra l'agente e la persona offesa, non appare particolarmente grave ed e' comunque inidonea a procurare quel rilevante allarme sociale, che sembra essere stato tenuto in considerazione dal legislatore nell'aumentare il minimo edittale. Pertanto al Brancaleoni, in caso di condanna, certamente verrebbe irrogata una sanzione sproporzionata e come tale lesiva del principio, costituzionalmente sancito, della funzione educativa della pena.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 629, comma 1, c.p. come sopra prospettata in ordine agli artt. 3 e 27, comma 3, della Costituzione; Sospende il presente procedimento e ordina, a cura della cancelleria, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri nonche' la sua comunicazione ai presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Ferrara, addi' 7 dicembre 1994 Il presidente: BORDON 95C0094