N. 14 SENTENZA 12 - 19 gennaio 1995

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Imposta in  genere  -  Tassazione  delle  plusvalenze  conseguite  in
 occasione  di  procedimenti  ablatori e cessioni volontarie di aree -
 Questione gia' dichiarata  infondata  dalla  Corte  (v.  sentenza  n.
 315/1994)  -  Individuazione  degli  indici rivelatori di ricchezza -
 Discrezionalita' legislativa -  Ragionevolezza  della  retroattivita'
 della norma giustificata dall'assenza di altra imposta sul plusvalore
 immobiliare - Manifesta infondatezza - Non fondatezza.
 
 (Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, nono comma).
 
 (Cost., artt. 3 e 53).
 
(GU n.4 del 25-1-1995 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici:  prof.  Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
 BALDASSARRE, prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,  avv.  Mauro  FERRI,  prof.
 Luigi  MENGONI,  dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof.
 Cesare MIRABELLI, prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,
 dott. Cesare RUPERTO;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 9,
 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni  per  ampliare  le
 basi   imponibili,   per   razionalizzare,  facilitare  e  potenziare
 l'attivita'  di  accertamento;  disposizioni  per  la   rivalutazione
 obbligatoria  dei  beni immobili delle imprese, nonche' per riformare
 il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti  tributari
 pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di
 amnistia  per  reati  tributari; istituzione dei centri di assistenza
 fiscale e del conto fiscale)  promosso  con  ordinanza  emessa  il  3
 aprile  1993  dalla Commissione tributaria di primo grado di Cagliari
 sul ricorso proposto da Cossu Maria Rosaria  contro  l'Intendenza  di
 finanza di Cagliari, iscritta al n. 296 del registro ordinanze 1994 e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 22, prima
 serie speciale, dell'anno 1994;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 26 ottobre 1994 il Giudice
 relatore Massimo Vari;
                           Ritenuto in fatto
    1. - Con ordinanza emessa il 3 aprile 1993 (R.O. n. 296 del 1994),
 nel giudizio promosso da Cossu Maria Rosaria avverso il provvedimento
 con cui l'Intendente di finanza di Cagliari ha respinto l'istanza  di
 rimborso della imposta sull'indennita' erogata il 2 febbraio 1989 per
 la  cessione  volontaria  sostitutiva dell'esproprio di un'area della
 ricorrente, la Commissione tributaria di primo grado di  Cagliari  ha
 sollevato  -  in  riferimento  agli artt. 3 e 53 della Costituzione -
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 9, della
 legge 30 dicembre 1991, n. 413.
    Il  giudice  a  quo  ritiene  che  "la  norma  denunciata  incida,
 alterandolo, sul rapporto tra imposizione e capacita'  contributiva",
 tanto   piu'   in   quanto   l'istituzione   dell'imposta   non   era
 ragionevolmente prevedibile. Inoltre, gli atti di cessione volontaria
 sostitutiva dell'esproprio sono di solito  frutto  di  accordi  sulla
 misura  dell'indennizzo,  accordi  che,  "nel periodo in cui opera la
 retroattivita'   dell'imposta   sostitutiva,   erano   verosimilmente
 influenzati dalla prospettiva della totale esenzione tributaria delle
 somme concordate".
    In   relazione   all'art.  3  della  Costituzione,  il  remittente
 sostiene, poi, che  alla  retroattivita'  della  norma  in  esame  si
 contrappone  il  diverso  trattamento  stabilito  per  le plusvalenze
 realizzate a seguito di cessione delle aree fabbricabili, "alle quali
 accede la libera scelta del tempo e del modo dell'operazione".
    2.  -  Nel  giudizio  di  fronte  alla  Corte  costituzionale   e'
 intervenuto il Presidente del consiglio dei ministri, rappresentato e
 difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  chiedendo  che  la
 questione sia dichiarata inammissibile o infondata.
                        Considerato in diritto
    1. - La Commissione tributaria di primo  grado  di  Cagliari,  con
 l'ordinanza   in   epigrafe,   solleva   questione   di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 11, comma 9, della legge 30  dicembre  1991,
 n.   413,   che   estende  le  disposizioni  sulla  tassazione  delle
 plusvalenze conseguite in occasione di procedimenti ablatori,  ovvero
 a  seguito  di cessioni volontarie di aree nel corso dei procedimenti
 stessi, alle "somme percepite in occasione di atti anche volontari  o
 di  provvedimenti  emessi  successivamente al 31 dicembre 1988 e fino
 alla data di entrata in vigore della legge".
    Ad avviso del giudice remittente, la norma  sarebbe  in  contrasto
 con  l'art.  53 della Costituzione, perche' inciderebbe, alterandolo,
 sul rapporto tra imposizione e capacita' contributiva, in un caso nel
 quale  non   era   ragionevolmente   prevedibile   l'istituzione   di
 un'imposta. Questa, infatti, "avendo ad oggetto un prelievo di natura
 reddituaria realizzato a distanza di oltre due anni dalla data in cui
 il  cespite  sottoposto  a  tassazione e' affluito nel patrimonio del
 contribuente, presuppone apoditticamente la permanenza di  una  certa
 capacita'  contributiva". Osserva, altresi', l'ordinanza che gli atti
 di cessione volontaria sostitutiva dell'esproprio nella maggior parte
 dei  casi  sono  frutto  di  accordi  sulla  misura  dell'indennizzo,
 verosimilmente  influenzati  dalla prospettiva della totale esenzione
 tributaria delle somme percepite.
    Con riferimento, poi, all'art. 3 della  Costituzione,  l'ordinanza
 rileva che alla retroattivita' stabilita per i casi di esproprio o di
 cessione    volontaria    sostitutiva   dell'esproprio   stesso,   si
 contrappone, in termini  che  non  appaiono  giustificati  da  scelte
 razionali,  il  trattamento stabilito per le plusvalenze realizzate a
 seguito di cessione di aree fabbricabili, alle quali accede la libera
 scelta del tempo e del modo dell'operazione.
    2. - La questione non e' fondata.
    Sotto il profilo del  lamentato  contrasto  con  l'art.  53  della
 Costituzione,  va rammentato che la questione ha gia' formato oggetto
 di esame da parte di questa Corte, conclusosi con  una  pronunzia  di
 infondatezza  (sentenza  n.  315  del  1994)  che  si  e'  rifatta al
 principio  secondo  il  quale,  per accertare se una legge tributaria
 retroattiva  comporti  violazione  del  principio   della   capacita'
 contributiva,  occorre  verificare,  di  volta  in volta, se la legge
 stessa, nell'assumere a presupposto della prestazione un fatto o  una
 situazione  passati,  abbia  spezzato il rapporto che deve sussistere
 tra imposizione e capacita' contributiva, violando cosi' il  precetto
 costituzionale sopra richiamato.
    Sulla base di tale principio, questa Corte ha ritenuto sussistente
 -  nel  caso  della  retroattivita'  conferita dall'art. 11, comma 9,
 della legge n. 413  del  1991,  alla  norma  sulla  tassazione  delle
 plusvalenze derivanti dalla cessione volontaria di terreni sottoposti
 ad  espropriazione  -  un elemento di prevedibilita' dell'imposta non
 privo di significato, quanto alla  verifica  della  permanenza  della
 capacita' contributiva, specie a tener conto del breve lasso di tempo
 entro il quale il legislatore ha stabilito che tale retroattivita' e'
 destinata ad operare.
    La  questione  viene ora riproposta nella ordinanza in esame senza
 che siano introdotti nuovi profili ed argomentazioni, tali da indurre
 a diverso avviso, sicche'  la  stessa  va  dichiarata  manifestamente
 infondata.
    3.  -  Quanto  poi  alla  denunciata  violazione dell'art. 3 della
 Costituzione, giova ricordare l'altro principio che, del pari, emerge
 dalla giurisprudenza costituzionale, secondo il quale e' rimessa alla
 discrezionalita'  del  legislatore  l'individuazione   degli   indici
 concretamente  rivelatori  di  ricchezza  da  assumere  a presupposto
 dell'imposizione,    salvo    il    limite    dell'arbitrarieta'    e
 dell'irragionevolezza,  e comunque dell'esigenza del pari trattamento
 quando  sussista  identita'  nelle  situazioni  di  fatto  prese   in
 considerazione dalla legge.
    In  effetti, la norma denunciata dispone retroattivamente soltanto
 per le imposte sulle plusvalenze conseguite a seguito di procedimenti
 espropriativi o di acquisizioni coattive conseguenti  ad  occupazioni
 di urgenza divenute illegittime, e non su quelle realizzate a seguito
 di  cessioni  a  titolo  oneroso  estranee  a  detti  procedimenti  e
 situazioni, alle quali si riferisce il primo comma, lettera  f),  del
 medesimo art. 11.
    Tuttavia,    tale   diverso   trattamento   non   puo'   reputarsi
 irragionevole, se si considera che, alla data della entrata in vigore
 della legge n. 413 del 1991, le  plusvalenze  derivanti  da  cessione
 negoziale  privatistica  erano  e  sono,  sia  pure nei limiti di cui
 all'art. 17  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,
 comunque  soggette  alla  imposta  sull'incremento  di  valore  degli
 immobili,  mentre  quelle  realizzate  a  seguito   di   procedimenti
 espropriativi  erano  e  sono  escluse  da  tale imposizione (art. 2,
 ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643). La  retroattivita'
 della  norma  trova,  quindi,  la  sua  giustificazione nella assenza
 dell'altra imposta sul plusvalore immobiliare in capo al dante causa,
 come e' testimoniato  dallo  stesso  tenore  della  norma  impugnata:
 infatti  il  comma  9,  dell'art. 11 dispone si' retroattivamente, in
 ordine alle somme percepite in conseguenza di atti anche volontari  o
 provvedimenti emessi successivamente al 31 dicembre 1988, ma soltanto
 "se  l'incremento  di  valore  non  e' stato assoggettato all'imposta
 comunale sull'incremento di valore degli immobili".
    La questione va, pertanto, dichiarata infondata.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  manifestamente  infondata  la  questione  di legittimita'
 costituzionale dell'art. 11, comma 9, della legge 30  dicembre  1991,
 n.  413,  sollevata,  in  riferimento all'art. 53 della Costituzione,
 dalla Commissione tributaria  di  primo  grado  di  Cagliari  con  la
 ordinanza in epigrafe;
    Dichiara  non  fondata la questione di legittimita' costituzionale
 dello stesso art. 11, comma 9, sollevata, in riferimento  all'art.  3
 della Costituzione, dalla medesima ordinanza.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1995.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                          Il redattore: VARI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1995.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 95C0110