N. 24 ORDINANZA 12 - 19 gennaio 1995

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Enti locali - Comune di Camporotondo Etneo - Finanza locale - Tariffe
 della  tassa  sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - Aumento -
 Adempimenti procedimentali - Termini - Violazione  -  Sanzione  della
 perdita dell'incremento del fondo perequativo per la finanza locale -
 Mancata   conversione  del  d.-l.  n.  440/1992  -  Ragionevolezza  -
 Discrezionalita' legislativa - Manifesta inammissibilita' - Manifesta
 infondatezza.
 
 (D.-L. 19 novembre 1992, n. 440, artt. 8, secondo comma, e  3,  sesto
 comma;  d.-l.  28  dicembre  1989,  n. 415, art. 14, secondo e quarto
 comma; d.-l. 18 gennaio 1993, n. 8, artt. 3, sesto comma, e 9,  primo
 comma).
 
 (Cost., artt. 3 e 97).
 
(GU n.4 del 25-1-1995 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici:  prof.  Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
 BALDASSARRE, prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,  avv.  Mauro  FERRI,  prof.
 Luigi   MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato  GRANATA,  prof.
 Giuliano   VASSALLI,   prof.   Cesare   MIRABELLI,   prof.   Fernando
 SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 8, secondo
 comma, e 3, sesto comma, del decreto-legge 19 novembre 1992,  n.  440
 (Disposizioni   urgenti   in   materia   di  finanza  derivata  e  di
 contabilita' pubblica), dell'art. 14, secondo  e  quarto  comma,  del
 decreto-legge  28  dicembre 1989, n. 415 (Norme urgenti in materia di
 finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato  e  le  Regioni,
 nonche'  disposizioni  varie)  e dell'art. 3, sesto comma, e 9, primo
 comma, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 (Disposizioni  urgenti
 in  materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica), promosso
 con ordinanza emessa il 15 febbraio 1994 dal Tribunale amministrativo
 regionale per la Sicilia, sezione distaccata di Catania, sul  ricorso
 proposto  dal  Comune  di  Camporotondo  Etneo  contro  il  Ministero
 dell'Interno ed altro, iscritta al n. 391 del registro ordinanze 1994
 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  27  prima
 serie speciale dell'anno 1994;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre  1994  il  Giudice
 relatore Enzo Cheli;
    Ritenuto  che  nel  corso  del  giudizio  promosso  dal  Comune di
 Camporotondo  Etneo  per  chiedere  l'annullamento  del  decreto  del
 Prefetto   di  Catania  n.  440/sett.  3›  del  30  giugno  1993,  di
 irrogazione di sanzione  ai  sensi  dell'art.  3,  sesto  comma,  del
 decreto-legge  19  novembre  1992,  n.  440; del decreto del Ministro
 dell'interno n. 18005/74604/02 del 16 ottobre 1993,  di  rigetto  del
 ricorso  avverso  il  suddetto  decreto  prefettizio;  nonche'  della
 circolare del Ministro dell'interno F.L. n. 21/1992, posta a base dei
 suddetti decreti, il T.A.R. per la  Sicilia,  sezione  distaccata  di
 Catania,  con  l'ordinanza di cui in epigrafe, ha sollevato questione
 di legittimita' costituzionale degli artt. 8,  secondo  comma,  e  3,
 sesto comma, del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 440 (Disposizioni
 urgenti  in  materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica),
 non convertito; dall'art. 14, secondo e quarto  comma,  del  decreto-
 legge  28  dicembre 1989, n. 415 (Norme urgenti in materia di finanza
 locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e  le  Regioni,  nonche'
 disposizioni  varie),  convertito  in legge, con modificazioni, dalla
 legge 28 febbraio 1990, n. 38; e degli artt. 3,  sesto  comma,  e  9,
 primo  comma,  del  decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 (Disposizioni
 urgenti in materia di finanza derivata e di  contabilita'  pubblica),
 convertito in legge, con modificazioni, della legge 19 marzo 1993, n.
 68;
      che,  a  giudizio  del  giudice a quo, le disposizioni impugnate
 risulterebbero lesive degli artt. 3 e 97 della  Costituzione  per  il
 fatto  di  stabilire,  rispettivamente,  al  30 novembre 1992 la data
 ultima per la rideliberazione in aumento, con  effetto  dall'anno  in
 corso,  delle  tariffe  della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi
 urbani, al fine di rispettare l'obbligo di copertura minima del costo
 del servizio, in misura non inferiore al 50%, di cui all'art. 14  del
 decreto-legge n. 415 del 1989, ed al 31 marzo 1993 la data ultima per
 la  trasmissione  da parte dei Comuni della certificazione definitiva
 comprovante  il  rispetto  del  suddetto  obbligo,  al  fine  di  non
 incorrere nella sanzione  della  perdita  dell'incremento  del  fondo
 perequativo  per  la  finanza locale, di cui all'art. 3, sesto comma,
 del decreto-legge n. 440 del 1992, imponendo cosi' agli stessi Comuni
 un termine  ritenuto  irragionevolmente  breve  per  gli  adempimenti
 procedimentali   indispensabili,  tanto  piu'  che  tali  adempimenti
 sarebbero  in   parte   condizionati   dalla   attivita'   di   altre
 amministrazioni;
      che  il  Presidente  del Consiglio dei ministri, intervenuto nel
 giudizio tramite l'Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto che la
 questione sia dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza,  per
 essere  stata  sollevata nella fase cautelare del giudizio a quo dopo
 l'accoglimento della domanda di  sospensione  dell'atto,  e  comunque
 infondata nel merito;
    Considerato   che  l'eccezione  di  inammissibilita'  deve  essere
 respinta in quanto il separato provvedimento, precedente  l'ordinanza
 di  rimessione,  con  il  quale  il  T.A.R. remittente ha disposto la
 temporanea sospensione degli atti impugnati  fino  alla  ripresa  del
 giudizio  cautelare successiva alla pronuncia di questa Corte, per il
 suo carattere interinale, non ha determinato l'esaurimento del potere
 del giudice amministrativo nella fase  cautelare  del  giudizio  ne',
 quindi,  il  venir meno del requisito della rilevanza della sollevata
 questione (v. sent. n. 444 del 1990);
      che  la  questione  risulta  manifestamente   inammissibile   in
 riferimento  agli  artt.  3,  sesto  comma,  e  8, secondo comma, del
 decreto-legge n. 440 del 1992, trattandosi di  decreto-legge  che  ha
 perso la sua efficacia a seguito della mancata conversione;
      che  la  questione risulta altresi' manifestamente inammissibile
 in riferimento all'art. 14, secondo e quarto comma, del decreto-legge
 n. 415 del 1989, dal momento che  su  tale  articolo  l'ordinanza  di
 remissione non formula specifiche censure;
      che  il  termine  del  31  marzo  1993, di cui all'art. 9, primo
 comma, del decreto-legge n. 8 del 1993 (cui si  collega  la  sanzione
 disposta  nell'art.  3, sesto comma, dello stesso decreto-legge), nel
 determinare un periodo di quattro mesi a disposizione dei Comuni  per
 il  perfezionamento  degli  atti  di ridefinizione delle tariffe, non
 risulta, in relazione ai tempi ordinari di  adozione  delle  tariffe,
 viziato    da   irragionevolezza,   tenuto   conto   del   grado   di
 discrezionalita' spettante in materia al legislatore e della funzione
 sollecitatoria della normativa in questione, volta a disincentivare i
 ritardi nell'azione amministrativa da parte degli enti locali;
      che, per questo profilo, la  questione  deve  essere,  pertanto,
 dichiarata manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  manifesta   inammissibilita'   delle   questioni   di
 legittimita'  costituzionale degli artt. 8, secondo comma, e 3, sesto
 comma, del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 440,  e  dell'art.  14,
 secondo  e  quarto comma, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415,
 sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della  Costituzione,  dal
 T.A.R. per la Sicilia, sezione distaccata di Catania, con l'ordinanza
 in epigrafe;
    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale  degli  artt.  3,  sesto  comma, e 9, primo comma, del
 decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, sollevata, in  riferimento  agli
 artt.  3 e 97 della Costituzione, dallo stesso T.A.R. per la Sicilia,
 sezione distaccata di Catania, con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1995.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                          Il redattore: CHELI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1995.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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