N. 26 ORDINANZA 12 - 19 gennaio 1995
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Locazione - Immobile ad uso abitativo - Casi di necessita' abitativa del locatore - Accertamento per ottenere la declaratoria di non soggezione dell'esecuzione alla sospensione ex lege gia' disposta - Eccessiva onerosita' - Mancata conversione in legge nei termini del d.-l. 31 marzo 1994, n. 221 - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (vedi ordinanze nn. 167, 322 e 426 del 1994) - Manifesta inammissibilita'. (Legge 8 novembre 1991, n. 360, art. 3, cosi' come novellato dall'art. 3 del d.-l. 31 marzo 1994, n. 221). (Cost., artt. 3, 24 e 42).(GU n.4 del 25-1-1995 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360 (Interventi urgenti per Venezia e Chioggia), cosi' come novellato dall'art. 3 del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 221 (Interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico- sanitari dei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e Chioggia), promosso con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 3 maggio 1994 dal Pretore di Venezia nel procedimento civile vertente tra Zavagno Maria e Vianello Anna, iscritta al n. 380 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1994; 2) ordinanza emessa il 13 maggio 1994 dal Pretore di Venezia nel procedimento civile vertente tra Contavalli Fortunato e Gambarotto Silvio, iscritta al n. 520 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1994; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1994 il Giudice relatore Cesare Ruperto; Ritenuto che con ordinanza emessa il 3 maggio 1994 nel corso di un procedimento civile promosso da Zavagno Maria nei confronti di Vianello Anna, il Pretore di Venezia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360 (Interventi urgenti per Venezia e Chioggia), come novellato dall'art. 3 del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 221 (Interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari dei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e Chioggia), nella parte in cui stabilisce che "la necessita' del locatore di disporre dell'immobile per abitazione propria, del coniuge, dei genitori o dei figli debba essere accertata, per ottenere la declaratoria di non soggezione dell'esecuzione alla sospensione ex lege disposta"; che la norma censurata dispone, tra l'altro, la sospensione, per un periodo di trentasei mesi, dei titoli di rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, eccezion fatta per "i casi di accertate necessita' abitative del locatore"; che, secondo il parere del giudice a quo, "l'utilizzo del termine accertate necessita'" indurrebbe a ritenere che le stesse debbano risultare da un giudizio di accertamento effettuato dal giudice competente in sede di cognizione, dato che il giudice dell'esecuzione, nel nostro ordinamento, non ha mai un potere cognitivo di accertamento; che, pertanto, ad avviso del Pretore, poiche' il proprietario esecutante dovrebbe munirsi di un ulteriore titolo (con natura di cosa giudicata) accertante la propria necessita', a seguito di giudizio da incardinarsi davanti al giudice competente, la norma censurata violerebbe l'art. 24 della Costituzione - in quanto "l'esercizio del diritto di veder riconosciuta, in caso di necessita', l'eseguibilita' del titolo risulta eccessivamente oneroso, avuto riguardo ai tempi necessari per ottenere una pronunzia giudiziale definitiva" - nonche' l'art. 42 della Costituzione, integrando un "blocco del diritto di proprieta'"; e creerebbe, altresi', un'irragionevole disparita' di trattamento tra i casi in cui il proprietario-esecutante abbia necessita' non ancora "accertate" ed i casi nei quali "sussistano i presupposti di cui al combinato disposto degli artt. 2, primo comma, della legge 21 febbraio 1989, n. 61 e 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360"; che identica questione e' stata sollevata dal medesimo Pretore con ordinanza del 13 maggio 1994 (R.O. n. 520 del 1994), emessa nel procedimento civile promosso da Contavalli Fortunato nei confronti di Gambarotto Silvio; che in entrambi i giudizi e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, col patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata "inammissibile e, comunque, infondata"; Considerato che le questioni, per l'identita' del tema, debbono essere riunite e trattate congiuntamente; che il decreto-legge 31 marzo 1994, n. 221, non e' stato convertito in legge entro il termine prescritto, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1 giugno 1994; che, pertanto, in conformita' alla giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, le ordinanze nn. 167, 322 e 426 del 1994, la piu' recente delle quali riguardante una questione identica a quelle sollevate dal Pretore di Venezia con le ordinanze di cui in epigrafe), le questioni debbono essere dichiarate manifestamente inammissibili; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360 (Interventi urgenti per Venezia e Chioggia), cosi' come novellato dall'art. 3 del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 221 (Interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico- sanitari dei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e Chioggia), nella parte in cui stabilisce che "la necessita'" del locatore di disporre dell'immobile per abitazione propria, del coniuge, dei genitori o dei figli "debba essere accertata, per ottenere la declaratoria di non soggezione dell'esecuzione alla sospensione ex lege disposta", sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione, dal Pretore di Venezia con le ordinanze in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1995. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: RUPERTO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 95C0122