MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 20 dicembre 1994, n. 3002 

  Aspetti   applicativi   di  alcune  norme  vigenti  in  materia  di
commercializzazione dei fertilizzanti. Legge 19 ottobre 1984, n. 748.
(GU n.30 del 6-2-1995)
 
 Vigente al: 6-2-1995  
 

  La legge 19 ottobre 1984, n. 748 "Nuove norme per la disciplina dei
fertilizzanti" agli articoli 8 e 9 sancisce l'obbligo  di  utilizzare
almeno  la lingua italiana per etichettare i fertilizzanti e redigere
i documenti commerciali d'accompagnamento;
  Detta legge prevede, altresi', agli stessi articoli, che coloro che
intendano ottenere il riconoscimento e l'iscrizione di nuovi tipi  di
concimi,    ammendanti   e/o   correttivi   nei   relativi   allegati
rispettivamente 1B e  1C,  al  fine  di  una  regolare  produzione  e
commercializzazione,   debbano   inoltrare   domanda   al   Ministero
dell'agricolturae  delle  foreste,  oggi  Ministero   delle   risorse
agricole,  alimentari  e  forestali,  corredandola  della  necessaria
documentazione  tecnica,  contenente   tra   l'altro   la   specifica
indicazione dei metodi d'analisi;
  La  medesima  legge,  inoltre,  dispone  che,  successivamente, con
apposito decreto ministeriale e previo parere di una  commissione  di
esperti (commissione tecnico-consultiva fertilizzanti di cui all'art.
10 della legge n. 748/84) vengano approvati e pertanto iscritti nuovi
prodotti negli allegati succitati;
  Atteso  che  la  commissione  delle Comunita' europee ha richiamato
l'attenzione delle Autorita' italiane  sul  fatto  che  l'obbligo  di
utilizzazione   della   lingua   italiana   nella  etichettatura  dei
fertilizzanti (concimi, ammendanti o qualsivoglia correttivi),  anche
se non e' escluso l'uso contemporaneo di altre lingue, puo' in alcuni
casi  costituire un ostacolo alla libera circolazione delle merci, ai
sensi degli articoli 30 e 36 del Trattato;
  Atteso che la medesima commissione ha  ritenuto  inoltre  necessari
alcuni  chiarimenti  diretti agli operatori economici di altri Paesi,
circa le modalita' della procedura da seguire ai fini dell'iscrizione
nella legge italiana di nuovi concimi ammendanti e/o correttivi;
  Premesso che la Corte di giustizia  delle  Comunita'  europee,  con
giurisprudenza  costante  (vds.  ad  es.  sentenza 8 novembre 1979 in
causa 251/78), ha dichiarato che l'art. 30 del trattato e' dotato  di
efficacia diretta, e in quanto tale attributivo ai singoli di diritti
che i giudici nazionali sono tenuti a tutelare;
  Premesso  che  la  stessa  Corte,  con sentenza 22 giugno 1989, nel
procedimento 103/88, ha dichiarato  altresi'  che  tutti  gli  organi
amministrativi  di  uno  Stato sono tenuti ad eseguire il precetto di
una  norma  di   diritto   comunitario   rispondente   ai   requisiti
dell'efficacia  diretta,  disattendendo  i  precetti dell'ordinamento
giuridico interno con esso confliggenti;
  Premesso che la Corte costituzionale, con sentenza 4  luglio  1989,
n.  389, ha da par suo dichiarato che tutti i soggetti competenti nel
nostro ordinamento a dare esecuzione alle leggi - tanto se dotati  di
poteri di dichiarazione del diritto, come gli organi giurisdizionali,
quanto se privi di tali poteri, come gli organi amministrativi - sono
giuridicamente  tenuti  a disapplicare le norme interne incompatibili
con norme comunitarie dotate di efficacia diretta;
  Non  potendosi  inoltre  sottacere  la  sentenza  della  Corte   di
giustizia  delle Comunita' europee 20 febbraio 1979 in causa 120/1978
(Rewe o "Cassis di Dijon") e successiva giurisprudenza,  secondo  cui
ogni  prodotto  legalmente fabbricato e posto in vendita in uno Stato
membro dev'essere ammesso sul mercato di ogni altro Stato membro;
  Considerato  che  deroghe  a  questo principio sono ammesse solo se
necessarie per  soddisfare  esigenze  imperative,  quali  la  sanita'
pubblica, la difesa dei consumatori od altre;
                     Si rende noto quanto segue:
  E'  consentito  anche  il  solo  utilizzo  di  una  o  piu'  lingue
straniere,  invece  di  quella  italiana,  nell'etichettatura  e  nei
documenti  d'accompagnamento  di  fertilizzanti  provenienti da paesi
esteri, purche' esso avvenga limitatamente alle fasi antecedenti alla
vendita al minuto.
  Pertanto, l'obbligo previsto agli articoli 8 e  9  della  legge  n.
748/84  di  apporre  tutte  le  indicazioni  in  lingua italiana deve
ritenersi non applicabile  alle  transazioni  che  intervengono  allo
stadio  intermedio  della  catena  distributiva,  mentre  il medesimo
obbligo rimane fermo quando il prodotto  e'  diretto  al  consumatore
finale,  a  tutela  della  sicurezza e della salute di quest'ultimo e
della sua informazione in ordine alla  natura,  alla  composizione  e
alle condizioni d'uso di un determinato prodotto.
  Si  precisa  inoltre,  che  la  procedura per l'iscrizione di nuovi
concimi ammendanti e/o correttivi, tutt'oggi non ancora armonizzati a
livello comunitario, negli allegati 1B e 1C della legge  italiana  in
materia di fertilizzanti, e' applicabile anche ai concimi, ammendanti
e  correttivi legalmente prodotti e/o commercializzati in altri Stati
membri della Comunita'.
  Agli operatori esteri si applicano dunque,  le  medesime  procedure
riservate agli operatori italiani.
                                            Il Ministro: POLI BORTONE