N. 68 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 novembre 1994

                                 N. 68
 Ordinanza  emessa il 23 novembre 1994 dal pretore di Caserta, sezione
 distaccata di Marcianise nel procedimento penale a carico  di  Guesmi
 Tahar
 Sicurezza pubblica - Stranieri - Inottemperanza all'obbligo,
    penalmente sanzionato, di adoperarsi per ottenere dalla competente
    autorita'  diplomatica  o  consolare  il rilascio del documento di
    viaggio occorrente all'esecuzione del provvedimento di  espulsione
    - Genericita' della norma che non consente di individuare il fatto
    previsto  come  reato  -  Lamentato  contrasto  con  il  principio
    costituzionale di legalita',  tassativita'  e  determinatezza  del
    precetto penale - Incidenza sul diritto di difesa.
 (D.-L. 30 dicembre 1989, n. 416, art. 7-bis, convertito nella legge
    28 febbraio 1990, n. 39).
 (Cost., artt. 24, secondo comma, e 25, secondo comma).
(GU n.7 del 15-2-1995 )
                              IL PRETORE
   Visti  gli  atti del processo penale n. 473/1994 a carico di Guesmi
 Tahar, nato a Kasserine (Tunisia) il 22 febbraio  1966  imputato  del
 delitto  di cui all'art. 7-bis, legge n. 39/1990, nel testo di cui al
 d.-l. 14 giugno 1993, n. 187, convertito in legge 12 agosto 1993,  n.
 296;
                               F A T T O
    Con  decreto di citazione del 23 giugno 1994 il pubblico ministero
 ha tratto a giudizio  Guesmi  Tahar,  imputato  del  delitto  di  cui
 all'art.  7-bis,  legge  n.  39/90,  "perche'  non  si  adoperava per
 ottenere  dalla  competente  autorita'  diplomatica  o  consolare  il
 rilascio del documento di viaggio, cosi' sottraendosi alla esecuzione
 del  provvedimento  di  espulsione  emesso dal prefetto di Caserta in
 data 17 giugno 1993", accertato in Macerata (Campania) il  31  maggio
 1994.
    All'odierna  udienza, verificata la regolarita' della costituzione
 delle parti ed aperto il dibattimento, il pretore  ritiene  di  dover
 sollevare,  di  ufficio, questione di legittimita' costituzionale del
 citato  art.  7-bis,  in  relazione  agli  artt.  24   e   25   della
 Costituzione.
    La  rilevanza  della  questione proposta appare, invero, evidente,
 posto  che  all'odierno  imputato  e'   contestata   esattamente   la
 fattispecie  incriminatrice  prevista  dalla  norma  impugnata, nella
 parte in cui sanziona una condotta omissiva, consistita nello  omesso
 adoperarsi   per   ottenere  dalle  competenti  autorita'  un  valido
 documento di espatrio.
    Ritiene,   inoltre,   il   giudicante   che   la   questione   sia
 caratterizzata, per le considerazioni che seguono, dalla
                      NON MANIFESTA INFONDATEZZA
    La  norma  in  esame  configura,  invero, a carico dello straniero
 colpito da provvedimento amministrativo di espulsione dal  territorio
 nazionale,  un  obbligo  di  attivazione  diretto al conseguimento di
 documento idoneo a consentire l'attuazione concreta della espulsione.
    Tuttavia, se il fine cui questa condotta  positiva  imposta  dalla
 legge  all'espulso  e'  chiaramente specificato, altrettanto non puo'
 ritenersi in relazione  al  profilo  contenutistico  dell'obbligo  di
 attivazione,  che  il  legislatore  ha  ritenuto  di  esaurire con il
 ricorso all'espressione "adoperarsi", senza ulteriori indicazioni, ed
 il cui mancato ricorrere integra la condotta descritta dalla  seconda
 ipotesi  della  norma impugnata, secondo lo schema strutturale tipico
 del reato omissivo cd. proprio.
    In questa prospettiva, il precetto normativo si rivela  del  tutto
 carente  di  specificita',  prescrivendo al destinatario una condotta
 priva di qualsiasi elemento, anche  indiretto,  utile  alla  concreta
 individuazione  di  cio'  che  e'  necessario  porre  in  essere  per
 ottemperare  alla  prescrizione  legislativa,  la  quale,   peraltro,
 prescinde  del  tutto dal conseguimento di un qualsiasi risultato: su
 tali premesse, l'espressione  lessicale  utilizzata,  in  assenza  di
 elementi  specificativi  di contorno, si caratterizza per una valenza
 linguistica  e  concettuale  del  tutto  aspecifica  ed  inidonea   a
 determinare  il  comando  di  legge,  risolvendosi  nell'imporre allo
 straniero una semplice attivita', naturalisticamente percepibile,  ma
 non determinata nelle modalita'. Inoltre, nel configurarsi un obbligo
 di  attivazione  del  soggetto - il quale e' tenuto ad adoperarsi per
 munirsi  del  documento  di  viaggio   -,   non   si   fornisce   ne'
 esplicitamente,  ne'  mediante elementi indiretti, indicazione alcuna
 circa il termine trascorso il quale tale  attivita'  possa  ritenersi
 non  compiuta,  realizzandosi  cosi'  il  contrasto  con  il precetto
 legale.
    Ne', evidentemente, la volonta' di legge  puo'  ritenersi  violata
 con  la  semplice  sorpresa dello straniero sprovvisto del documento,
 indipendentemente dal decorrere di un  periodo  di  tempo  successivo
 all'invito  a  munirsene,  giungendosi,  altrimenti, a dover ritenere
 integrato l'illecito sulla scorta della semplice indisponibilita', da
 parte del cittadino extracomunitario, del passaporto, con conseguente
 trasformazione di un reato di carattere omissivo, che  prescinde  dal
 conseguimento  del fine cui l'adoperarsi e' diretto, in un delitto di
 mero stato o condizione.
    Legittimi,  a  questo punto, appaiono i dubbi circa la conformita'
 del precetto in esame ai principi di stretta legalita',  tassativita'
 e determinatezza della norma penale, sanciti dall'art. 25 della Carta
 fondamentale,  in  assenza della previsione di un termine temporale e
 delle modalita'  di  attivazione,  eventualmente  specificabili,  nel
 concreto,  dal  giudice,  ma  solo in base a parametri normativamente
 predefiniti.  In  difetto,  l'applicazione  della   norma   censurata
 postula,  inevitabilmente,  ad  opera  del giudice, la vera e propria
 strutturazione contenutistica del  precetto,  atto  cui,  nel  nostro
 ordinamento, il magistrato e' del tutto estraneo.
    Palesi,   inoltre,   appaiono   le   conseguenze  in  ordine  alla
 possibilita' effettiva di piena esplicazione del diritto alla difesa,
 sancito  dall'art.  24,  secondo  comma,  della  Cost.,   posto   che
 l'imputato   finirebbe   per  rispondere  del  mancato  possesso  del
 documento di viaggio, dovendo provare, a  sua  discolpa,  di  essersi
 attivato,  con  inversione  del  regime  di  distribuzione dell'onere
 probatorio che governa il processo penale.
    Non si puo', quindi, evitare di  domandarsi  se  sia  conforme  ai
 principi  fondamentali dell'ordinamento e suscettibile di concreta ed
 effettiva applicazione una  norma  incriminatrice  che  si  limiti  a
 sanzionare l'intenzionale inattivita' del soggetto e che presenti una
 configurazione  strutturale  in  base  alla  quale  l'interprete  sia
 condotto a desumere  la  sussistenza  dell'elemento  psicologico  del
 reato dal semplice dato relativo al difetto del documento di viaggio,
 prescindendo  da  qualsiasi  riferimento  di  carattere  temporale  e
 contenutistico: deve anche, al riguardo, tenersi presente che  spesso
 le  autorita'  straniere richiedono, per l'emissione del documento di
 viaggio, tempi  non  particolarmente  ristretti  e,  soprattutto,  la
 corresponsione di somme di importo a volte problematico per cittadini
 versanti in condizioni di generale precarieta' di vita.
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante  per il presente giudizio e non manifestamente
 infondata la questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  7-
 bis del d.-l. 30 dicembre 1989, convertito in legge 28 febbraio 1990,
 n.  39, in relazione alla previsione del fatto di chi "non si adopera
 per ottenere dalla competente autorita' diplomatica  o  consolare  il
 rilascio  del  documento  di  viaggio  occorrente", in relazione agli
 artt. 24, secondo comma, e 25, secondo comma, della Costituzione;
    Dichiara sospeso il presente giudizio;
    Dispone  la  immediata  trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Manda  alla  cancelleria  affinche' copia della presente ordinanza
 sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al  pubblico
 ministero,  all'imputato  ed al difensore, e comunicata ai Presidenti
 delle Camere del Parlamento della Repubblica.
      Marcianise, addi' 23 novembre 1994
                          Il pretore: PARISI
 
 95C0192