svolgere a Catania, determinandone il numero, l'importo e le
principali modalita' concorsuali. A tal fine possono essere
utilizzati nel limite del 10%, le risorse assegnate per il
finanziamento della ricerca, di cui all'art. 65 del DPR 382/1980.
5. Il Direttore puo' invitare ricercatori stranieri e italiani ad
operare per periodi definiti presso l'Osservatorio di Catania,
nell'ambito di programmi di ricerca e di accordi culturali o di
collaborazione scientifica deliberati dal Consiglio.
6. A tal fine possono essere conferiti contributi ai visitatori per
le spese di viaggio e di soggiorno a Catania, su fondi appositamente
stanziati in bilancio.
7. In occasione di convegni, congressi e simili organizzati
dall'Osservatorio, e' consentito il pagamento delle spese di viaggio
e di soggiorno, anche in forma forfettaria, degli ospiti invitati,
nonche' il pagamento per conferenze, seminari, interventi e simili
tenuti dagli stessi, dei limiti stabiliti dal Consiglio.
8. Inoltre l'Osservatorio puo' concorrere, con propri fondi, alle
spese di congressi, convegni e simili organizzati da altri enti, con
delibera del Consiglio.
9. Il Direttore puo' stipulare contratti d'opera ai sensi del Titolo
III del libro V del Codice Civile, per prestazioni di carattere
professionale, o per incarichi di studio e di consulenza con
personale estraneo all'Osservatorio, anche se dipendente da altri
Enti pubblici o privati. Egli puo' avvalersi di contratti d'opera per
ragioni eccezionali o di urgenza debitamente motivate e qualora
l'attivita' oggetto del contratto non possa essere svolta dal
personale che presta servizio nell'Osservatorio.
10. I collaboratori, se non iscritti ad albi professionali o CCIAA,
devono dichiarare, sotto la loro responsabilita', che nulla osta
all'assunzione dell'incarico.
11. Il Consiglio stabilisce limiti quantitativi e temporali e pone
condizioni alle facolta' del Direttore, di cui al precedente nono
comma.
12. Il Consiglio disciplina, inoltre, con apposito regolamento il
trattamento economico e le modalita' di pagamento delle
collaborazioni scientifiche e/o professionali, dei seminari e simili
tenuti da personale italiano o straniero estraneo all'Osservatorio.
Art. 79: Strutturazione dei servizi
1. Il Direttore dispone con propria ordinanza la costituzione e la
modifica dei servizi amministrativi, generali, tecnici ed ausiliari,
utilizzando il personale assegnato all'Osservatorio nel rispetto
delle qualifiche e dei profili professionali. L'ordinanza dovra'
essere sottoposta alla ratifica del Consiglio.
2. Il Direttore puo' disporre un diverso organigramma o modificare
il precedente, dandone comunicazione al Consiglio per la ratifica.
Egli, inoltre, assegna il personale ai vari servizi, secondo le
esigenze, e ne dispone il trasferimento ad altro incarico o assegna
altri compiti in relazione alle capacita', alle compatibilita' ed
alle necessita', a suo insindacabile giudizio, nel rispetto delle
qualifiche e dei profili professionali di appartenenza.
Art. 80: Responsabilita'
1. Ciascun impiegato risponde per il servizio del quale e'
incaricato e ne e' responsabile con le modalita' ed i termini che
verranno previsti nel regolamento di attuazione della Legge 7.8.1990,
n. 241, al quale si fa rinvio per quanto di competenza.
Art. 81: Poteri del Consiglio Direttivo
1. Su proposta del Direttore, il Consiglio puo':
a) integrare o modificare le funzioni e le connesse responsabilita'
dei servizi e dei titolari;
b) disporre che per ogni pratica sia documentato l'iter mediante
l'apposizione di sigle e di date dai responsabili;
c) disporre che per ogni o per particolari pratiche sia designato
un responsabile al quale i terzi possano rivolgersi per ogni
informazione e chiarimento;
d) rivedere annualmente i termini indicati negli articoli
precedenti, fermo restando che i termini sono automaticamente sospesi
ogniqualvolta l'ufficio deve attendere risposte da altri organi o
dagli interessati, purche' risulti la data della richiesta;
e) conferire l'incarico ad interim della responsabilita' di un
servizio a personale scientifico o tecnico, quando non sia possibile
affidare la titolarita' a personale di qualifica e profilo idonei.
2. Il Consiglio puo' disporre, utilizzando ove necessario esperti
esterni, la rilevazione e la definizione dei carichi funzionali di
lavoro secondo le indicazioni e le metodologie di cui alla circolare
del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 6 del 23.3.1994 (G.U. n.
77, Suppl. 2.4.1994).
Art. 82: Funzioni dirigenziali
1. Le funzioni attribuite al Direttore negli artt. 17, 20 e 22, che
precedono, sono attribuite al Dirigente Amministrativo in servizio
presso l'Osservatorio stesso, il quale assume la veste di Direttore
Amministrativo.
Art. 83: Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore, previo il controllo
ministeriale previsto dall'art. 8, quinto comma, della Legge
9.5.1989, n. 168, il giorno successivo alla data di pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Art. 84: Modifiche
1. I limiti di valore contenuti nel presente regolamento sono
adeguati periodicamente dal Consiglio, ove necessario.
2. Il regolamento puo' essere modificato con delibera del Consiglio
da sottoporre al controllo Ministeriale nelle forme di cui all'art.
6, commi 9 e 10 della Legge 9.5.1989, n. 168.
3. Il Direttore puo' integrare il presente regolamento con
istruzioni di servizio approvate dal Consiglio Direttivo.