REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 ottobre 1994, n. 1311 

  Modifiche  al  Regolamento di esecuzione della legge provinciale 14
febbraio 1980, n.  2,  recante  "Nuove  disposizioni  in  materia  di
catalogazione  del  patrimonio  storico,  artistico  e  popolare  del
Trentino  e  del  relativo  inventario",  emanato  con  decreto   del
Presidente  della  Giunta  Provinciale 21 aprile 1981, n. 10-50/Leg.,
modificato con decreto del Presidente  della  Giunta  Provinciale  24
gennaio 1989, n. 1-69/Leg.
(GU n.7 del 18-2-1995)

               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
   Visto l'art. 4 della legge 14 febbraio 1980, n. 2;
   Visto il decreto del Presidente della Giunta Provinciale 21 aprile
1981, n. 10-50/Leg.  modificato  con  decreto  del  Presidente  della
Giunta Provinciale del 24 gennaio 1989, n. 1-69/Leg.;
   Vista  la  necessita'  di apportare modifiche ed integrazioni, per
quanto  concerne  la  natura  delle  prestazioni,  segnatamente  agli
articoli 4 e 5, ed inoltre di aggiornare i compensi orari fissati nel
primo  comma  dell'art.  9  del  decreto  del Presidente della Giunta
Provinciale 21  aprile  1981,  n.  10-50/Leg.,  come  modificati  con
decreto  del  Presidente della Giunta Provinciale 24 gennaio 1989, n.
1-69 Leg. e di sostituire la tabella A) allegata allo stesso  decreto
del  Presidente della Giunta Provinciale con altra tabella riportante
le conseguenti modifiche;
   Su conforme deliberazione della Giunta  Provinciale  n.  12184  di
data 30 settembre 1994;
 
                              Decreta:
 
   1.  Gli  articoli  4  e  5 del decreto del Presidente della Giunta
Provinciale di data 21 aprile 1981,  n.  10-50/Leg.,  modificato  con
decreto  del  Presidente della Giunta Provinciale 24 gennaio 1989, n.
1-69/Leg., sono sostituiti dai seguenti:
 
                              "Art. 4.
 
   Le  prestazioni  conseguenti  alle  collaborazioni   cui   si   fa
riferimento  al  primo  comma  dell'art.  2  del presente regolamento
potranno consistere, in particolare:
     a)  nella  compilazione  dattiloscritta,  secondo  la  normativa
dell'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, di schede
di  catalogo,  integrate  dalla  compilazione  di  una  o piu' schede
fotografiche (scheda E1);
     b) nella compilazione dattiloscritta di schede di catalogo rela-
tive  a  manoscritti,  incunaboli,   cinquecentine,   stampe,   carte
geografiche,  manoscritti musicali e musica a stampa, redatte secondo
la normativa dell'Istituto  centrale  per  il  catalogo  unico  delle
biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche e secondo i
criteri  di  cui  all'art.  2, lettera e), della legge provinciale 30
luglio 1987, n. 12 e successive modificazioni;
     c) nell'elaborazione di relazioni comportanti un articolato stu-
dio storico-scientifico;
     d) nella predisposizione di rilievi grafici, espressi in  tavole
relativi  a manufatti architettonici, o a parte di essi, comprendenti
piante, prospetti ed eventuali sezioni;
     e) nella redazione dattiloscritta di  elaborati  comprendenti  -
secondo  articolazioni  diverse  in relazione all'epoca e al tipo dei
documenti  -  regesto,  descrizione,  indicazioni  bibliografiche   e
trascrizione  di  fondi  diplomatici, di protocolli notarili ed altra
notevole documentazione d'archivio;
     f) nella compilazione dattiloscritta dei dati di rilevamento dei
singoli   documenti   costituenti   determinate   unita'   o    serie
archivistiche  di  data  non  posteriore  all'anno  1810  (inventario
analitico);
     g)  nella  compilazione  dattiloscritta  di  schede  relative  a
documenti   di   data  non  posteriore  all'anno  1810,  i  cui  dati
confluiranno nell'inventario archivistico previsto al  punto  d)  del
successivo articolo 5 (scheda E2);
     h) nella compilazione dattiloscritta delle schede descritte alle
precedenti  lettere  a) e b) e degli elaborati di cui alla precedente
lettera e), integrati per ragioni di completezza  e  chiarificazione,
da  allegati  (disegni,  tabelle  comparative,  relazioni sintetiche,
relazioni elaborate, analisi statistiche, documentazioni fotografiche
e simili);
     i) nella raccolta, verifica e ordinamento di schede gia' facenti
parte  di  cataloghi  di  biblioteche  anche  ai  fini   della   loro
pubblicazione sotto forma di bibliografie.
 
                               Art. 5.
 
   Le   prestazioni   conseguenti   alle  collaborazioni  cui  si  fa
riferimento al secondo comma dell'art.  2  del  presente  regolamento
potranno consistere, in particolare:
     a)  nella  compilazione  dattiloscritta  di  schede  con  i dati
identificativi  essenziali   di   rilevamento   dei   singoli   beni,
eventualmente  integrate  dalla  compilazione  di  una  o piu' schede
fotografiche (scheda R1);
     b) nel completamento o revisione di schede  gia'  facenti  parte
integrante   di   schedari   e/o  inventari  di  biblioteche,  musei,
collezioni, raccolte storico-artistiche e simili (scheda R2);
     c) nella rappresentazione grafica di beni;
     d) nella compilazione  dattiloscritta  dei  dati  identificativi
essenziali  della documentazione costituente la sezione storica degli
archivi (inventario archivistico), comprese le necessarie  operazioni
preliminari  di ordinamento della medesima secondo il metodo storico,
con  esclusione  dei   documenti   e   delle   operazioni   che   per
caratteristiche proprie richiedono analisi primaria specialistica;
     e) nella compilazione dattiloscritta di schede di catalogo rela-
tive  a volumi a stampa di epoca posteriore al sec. XVI e a documenti
sonori e visivi, a periodici  ed  altri  documenti  scritti,  redatte
secondo  la  normativa  dell'Istituto  centrale per il catalogo unico
delle biblioteche italiane e per  le  informazioni  bibliografiche  e
secondo  i  criteri  di  cui  all'art.  2,  lettera  e),  della legge
provinciale 30 luglio 1987, n. 12 e successive modifieazioni  (scheda
R3);
     f) nella compilazione dattiloscritta delle schede di catalogo di
cui   al   precedente  punto  e),  comprese  le  relative  operazioni
preliminari di ordinamento delle raccolte dei documenti cui le schede
si riferiscono;
     g)  nella  compilazione   dell'inventario   di   biblioteca   ed
eventualmente  degli  schedoni  amministrativi  per  i periodici e le
opere in continuazione,  ovvero  dei  soli  schedoni  amministrativi,
contenenti   i   dati   identificativi   essenziali  e  lo  stato  di
conservazione dei  singoli  documenti  che  compongono  una  raccolta
bibliografica,   comprese   le  relative  operazioni  preliminari  di
ordinamento delle raccolte dei documenti  cui  l'inventario  e/o  gli
schedoni si riferiscono;
     h)  nel  rilevamento  o  nella  verifica  e nella registrazione,
avvalendosi del sistema informativo di cui alla legge  provinciale  6
maggio  1980,  n.  10,  dei  dati  relativi  ai singoli documenti cui
l'inventario e/o gli schedoni si riferiscono;
     i) nella rilevazione  e  nella  registrazione,  avvalendosi  del
sistema  informativo  di cui alla legge provinciale 6 maggio 1980, n.
10, dei dati catalografici relativi ai documenti di cui al precedente
punto e);
     l) nella verifica e nella registrazione, avvalendosi del sistema
informativo di cui alla legge provinciale 6 maggio 1980,  n.  10,  di
schede gia' facenti parte integrante di cataloghi di biblioteche, ivi
comprese  le  schede  relative  ai  documenti  di  cui  al precedente
articolo 4, lettera b)".
   2. Il primo comma dell'art. 9 del  decreto  del  Presidente  della
Giunta  Provinciale di data 21 aprile 1981, n. 10-50/Leg., modificato
con decreto del Presidente della Giunta Provinciale 24 gennaio  1989,
n. 1-69/Leg., e' sostituito dal seguente:
   "Per  le prestazioni di cui alle lettere a) e g) dell'art. 4 e a),
b) ed  e)  dell'art.  5  del  presente  regolamento  il  compenso  e'
rapportato  al  costo  unitario  per  scheda, valutato in ragione del
tempo  mediamente  necessario  per  la  compilazione,  come  previsto
dall'allegata tabella A), e del compenso orario fissato in ragione di
L.  24.000  +  I.V.A.,  qualora  dovuta,  per  ogni  ora,  per schede
riconducibili all'ambito della ricognizione e in ragione di L. 37.000
+ I.V.A., qualora dovuta, per ogni ora,  per  schede  rientranti  nel
campo della elaborazione scientifica".
  3.  La  tabella  A) allegata al decreto del Presidente della Giunta
Provinciale di data 21 aprile 1981,  n.  10-50/Leg.,  sostituita  con
decreto  del  Presidente della Giunta Provinciale 24 gennaio 1989, n.
1-69/Leg., e' sostituita dalla seguente:
   (Omissis).
   Il presente decreto  sara'  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale
della  Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
 
               Il Presidente della giunta provinciale:
                              ANDREOTTI
 
 Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1994
Registro n. 3, foglio n. 161