Modifiche al Regolamento di esecuzione della legge provinciale 14 febbraio 1980, n. 2, recante "Nuove disposizioni in materia di catalogazione del patrimonio storico, artistico e popolare del Trentino e del relativo inventario", emanato con decreto del Presidente della Giunta Provinciale 21 aprile 1981, n. 10-50/Leg., modificato con decreto del Presidente della Giunta Provinciale 24 gennaio 1989, n. 1-69/Leg.(GU n.7 del 18-2-1995)
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Visto l'art. 4 della legge 14 febbraio 1980, n. 2; Visto il decreto del Presidente della Giunta Provinciale 21 aprile 1981, n. 10-50/Leg. modificato con decreto del Presidente della Giunta Provinciale del 24 gennaio 1989, n. 1-69/Leg.; Vista la necessita' di apportare modifiche ed integrazioni, per quanto concerne la natura delle prestazioni, segnatamente agli articoli 4 e 5, ed inoltre di aggiornare i compensi orari fissati nel primo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Giunta Provinciale 21 aprile 1981, n. 10-50/Leg., come modificati con decreto del Presidente della Giunta Provinciale 24 gennaio 1989, n. 1-69 Leg. e di sostituire la tabella A) allegata allo stesso decreto del Presidente della Giunta Provinciale con altra tabella riportante le conseguenti modifiche; Su conforme deliberazione della Giunta Provinciale n. 12184 di data 30 settembre 1994; Decreta: 1. Gli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Giunta Provinciale di data 21 aprile 1981, n. 10-50/Leg., modificato con decreto del Presidente della Giunta Provinciale 24 gennaio 1989, n. 1-69/Leg., sono sostituiti dai seguenti: "Art. 4. Le prestazioni conseguenti alle collaborazioni cui si fa riferimento al primo comma dell'art. 2 del presente regolamento potranno consistere, in particolare: a) nella compilazione dattiloscritta, secondo la normativa dell'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, di schede di catalogo, integrate dalla compilazione di una o piu' schede fotografiche (scheda E1); b) nella compilazione dattiloscritta di schede di catalogo rela- tive a manoscritti, incunaboli, cinquecentine, stampe, carte geografiche, manoscritti musicali e musica a stampa, redatte secondo la normativa dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche e secondo i criteri di cui all'art. 2, lettera e), della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 e successive modificazioni; c) nell'elaborazione di relazioni comportanti un articolato stu- dio storico-scientifico; d) nella predisposizione di rilievi grafici, espressi in tavole relativi a manufatti architettonici, o a parte di essi, comprendenti piante, prospetti ed eventuali sezioni; e) nella redazione dattiloscritta di elaborati comprendenti - secondo articolazioni diverse in relazione all'epoca e al tipo dei documenti - regesto, descrizione, indicazioni bibliografiche e trascrizione di fondi diplomatici, di protocolli notarili ed altra notevole documentazione d'archivio; f) nella compilazione dattiloscritta dei dati di rilevamento dei singoli documenti costituenti determinate unita' o serie archivistiche di data non posteriore all'anno 1810 (inventario analitico); g) nella compilazione dattiloscritta di schede relative a documenti di data non posteriore all'anno 1810, i cui dati confluiranno nell'inventario archivistico previsto al punto d) del successivo articolo 5 (scheda E2); h) nella compilazione dattiloscritta delle schede descritte alle precedenti lettere a) e b) e degli elaborati di cui alla precedente lettera e), integrati per ragioni di completezza e chiarificazione, da allegati (disegni, tabelle comparative, relazioni sintetiche, relazioni elaborate, analisi statistiche, documentazioni fotografiche e simili); i) nella raccolta, verifica e ordinamento di schede gia' facenti parte di cataloghi di biblioteche anche ai fini della loro pubblicazione sotto forma di bibliografie. Art. 5. Le prestazioni conseguenti alle collaborazioni cui si fa riferimento al secondo comma dell'art. 2 del presente regolamento potranno consistere, in particolare: a) nella compilazione dattiloscritta di schede con i dati identificativi essenziali di rilevamento dei singoli beni, eventualmente integrate dalla compilazione di una o piu' schede fotografiche (scheda R1); b) nel completamento o revisione di schede gia' facenti parte integrante di schedari e/o inventari di biblioteche, musei, collezioni, raccolte storico-artistiche e simili (scheda R2); c) nella rappresentazione grafica di beni; d) nella compilazione dattiloscritta dei dati identificativi essenziali della documentazione costituente la sezione storica degli archivi (inventario archivistico), comprese le necessarie operazioni preliminari di ordinamento della medesima secondo il metodo storico, con esclusione dei documenti e delle operazioni che per caratteristiche proprie richiedono analisi primaria specialistica; e) nella compilazione dattiloscritta di schede di catalogo rela- tive a volumi a stampa di epoca posteriore al sec. XVI e a documenti sonori e visivi, a periodici ed altri documenti scritti, redatte secondo la normativa dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche e secondo i criteri di cui all'art. 2, lettera e), della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 e successive modifieazioni (scheda R3); f) nella compilazione dattiloscritta delle schede di catalogo di cui al precedente punto e), comprese le relative operazioni preliminari di ordinamento delle raccolte dei documenti cui le schede si riferiscono; g) nella compilazione dell'inventario di biblioteca ed eventualmente degli schedoni amministrativi per i periodici e le opere in continuazione, ovvero dei soli schedoni amministrativi, contenenti i dati identificativi essenziali e lo stato di conservazione dei singoli documenti che compongono una raccolta bibliografica, comprese le relative operazioni preliminari di ordinamento delle raccolte dei documenti cui l'inventario e/o gli schedoni si riferiscono; h) nel rilevamento o nella verifica e nella registrazione, avvalendosi del sistema informativo di cui alla legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10, dei dati relativi ai singoli documenti cui l'inventario e/o gli schedoni si riferiscono; i) nella rilevazione e nella registrazione, avvalendosi del sistema informativo di cui alla legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10, dei dati catalografici relativi ai documenti di cui al precedente punto e); l) nella verifica e nella registrazione, avvalendosi del sistema informativo di cui alla legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10, di schede gia' facenti parte integrante di cataloghi di biblioteche, ivi comprese le schede relative ai documenti di cui al precedente articolo 4, lettera b)". 2. Il primo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Giunta Provinciale di data 21 aprile 1981, n. 10-50/Leg., modificato con decreto del Presidente della Giunta Provinciale 24 gennaio 1989, n. 1-69/Leg., e' sostituito dal seguente: "Per le prestazioni di cui alle lettere a) e g) dell'art. 4 e a), b) ed e) dell'art. 5 del presente regolamento il compenso e' rapportato al costo unitario per scheda, valutato in ragione del tempo mediamente necessario per la compilazione, come previsto dall'allegata tabella A), e del compenso orario fissato in ragione di L. 24.000 + I.V.A., qualora dovuta, per ogni ora, per schede riconducibili all'ambito della ricognizione e in ragione di L. 37.000 + I.V.A., qualora dovuta, per ogni ora, per schede rientranti nel campo della elaborazione scientifica". 3. La tabella A) allegata al decreto del Presidente della Giunta Provinciale di data 21 aprile 1981, n. 10-50/Leg., sostituita con decreto del Presidente della Giunta Provinciale 24 gennaio 1989, n. 1-69/Leg., e' sostituita dalla seguente: (Omissis). Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Il Presidente della giunta provinciale: ANDREOTTI Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1994 Registro n. 3, foglio n. 161