Modificazione dell'art. 41 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 34 "Disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale regionale in attuazione dell'accordo sindacale di comparto per il triennio 1985/1987".(GU n.7 del 18-2-1995)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Personale docente della formazione professionale 1. Il comma 11 dell'articolo 41 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 34 e' cosi' modificato: "11. L'Amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative, continua ad utilizzare per incarichi di docenza temporaneamente e comunque fino all'attuazione della legge di delega alle Province delle funzioni della formazione professionale, i dipendenti collocati nella 8a qualifica funzionale. Gli Enti destinatari della delega possono utilizzare il predetto personale, ad esaurimento, per l'attivita' di docenza". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte. Torino, 14 novembre 1994 BRIZIO