N. 92 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 febbraio 1994

                                 N. 92
 Ordinanza emessa il 1 febbraio 1994 (pervenuta il 10  febbraio  1995)
 dalla  commissione  tributaria  di primo grado di Firenze sui ricorsi
 proposti da Beretta Giorgio ed altro contro l'Intendenza  di  finanza
 di Firenze
 Tributi in genere - Imposte dirette - Previsione della tassabilita',
    con  effetto  retroattivo  rispetto alla data di entrata in vigore
    della norma impugnata,  delle  indennita'  di  esproprio  o  somme
    percepite   a   seguito   di  cessioni  volontarie  nel  corso  di
    procedimenti espropriativi, nonche' di somme comunque  dovute  per
    effetto  di  acquisizione coattiva conseguentemente ad occupazioni
    d'urgenza divenute illegittime, relativamente a terreni  destinati
    a  opere  pubbliche  ovvero  a interventi di edilizia residenziale
    pubblica  -  Assoggettazione  a  imposizione  fiscale  con   legge
    retroattiva  di  fatti  passati che hanno esaurito completamente i
    loro effetti economici  e  patrimoniali  e  non  possono  pertanto
    essere indici di capacita' contributiva.
 (Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, quinto, sesto, settimo,
    ottavo e nono comma).
 (Cost., artt. 3, 42 e 53).
(GU n.9 del 1-3-1995 )
               LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
    Ha  emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 93/2800 presentato
 il 3 aprile 1993 (avverso: s/rif su i. rimb num. ist. del  24  luglio
 1992,  IRPEF)  da  Beretta  Giorgio, residente a Firenze in via G. B.
 Lulli, 85; sul  ricorso  n.  93/2801  presentato  il  3  aprile  1993
 (avverso;  s/rif  su  i. rimb num. ist. del 24 luglio 1992, IRPEF) da
 Beretta Mario, residente a Firenze in via Giovambattista Lulli,  101,
 contro l'Intendenza di finanza di Firenze.
 Oggetto  della  domanda,  svolgimento  del  processo  e  motivi della
 decisione
    Con separato ricorso del 3 aprile 1993 Beretta Giorgio  e  Beretta
 Mario    ricorrevano    avverso   il   silenzio-rifiuto   manifestato
 dall'Intendenza di finanza di Firenze nei confronti:
       a) dall'istanza da ciascuno  di  essi  presentata  in  data  24
 luglio  1992  con la quale veniva chiesta la restituzione della somma
 di  L.  14.151.000,  versata  da  ciascuno  di  essi,  in   sede   di
 presentazione  del  mod.  740  per  i redditti anno 1991, a titolo di
 prima rata dell'imposta ex  art.  II,  nono  comma,  della  legge  30
 dicembre 1991, n. 413;
       b)  dell'istanza  da  ciascuno  di  essi  presentata in data 24
 dicembre  1992  con  la  quale   veniva   chiesta   la   restituzione
 dell'ulteriore somma di L. 14.151.000, da ciascuno di essi versata il
 27  novembre  1992  sempre  ai  sensi dell'art. II, nono comma, della
 legge 30 dicembre 1991, n. 413, e quale  seconda  rata  della  stessa
 imposta.
    I  ricorrenti  esponevano  di  essere  proprietari,  unitamente al
 fratello  Luigi,  di,  vari  appezzamenti  di  terreni  in   Pistoia,
 localita' Chiesina Montalese-Santonato.
    In  esecuzione del PEEP di Pistoia, il consiglio comunale di detta
 citta' approvava il piano decennale di investimenti e  deliberava  il
 24  gennaio  1980  di  promuovere  il  procedimento di esproprio e di
 occupazione d'urgenza, nonche' il 22 maggio 1989  di  procedere  alla
 occupazione in forma bonaria.
    Sulla  base di tali atti veniva stipulato fra il comune di Pistoia
 ed i fratelli Beretta l'atto di acquisizione bonaria  ai  rogiti  del
 notaio  Ersoch del 6 ottobre 1989, registrato a Pistoia il 12 ottobre
 1989 al n. 817, relativamente ai seguenti terreni:  "un  appezzamento
 di terreno di forma irregolare posto in Pistoia localita' Santomato e
 rappresentato  al  n.c.t.  di  detto  comune in foglio di mappa 210 e
 dalle particelle 526 di mq. 10900, 528 di mq. 880, 529 di mq. 30, 530
 di mq. 1240, 531 di mq. 770, 532 di mq. 460, 416 di mq. 465".
    Secondo quanto dedotto in  ricorso,  l'indennita'  ai  cedenti  la
 proprieta'  venne  concordata in L. 368.625.000, per l'esproprio e in
 L. 55.882.880, per l'indennita' di occupazione di cui un terzo  (pari
 a  L.  141.502.626)  a ciascuno dei fratelli Beretta Giorgio, Mario e
 Luigi. Il versamento di detti importi aveva avuto luogo il 6  ottobre
 1989  quanto  alla  indennita' di esproprio e nel 1990/91 quanto alla
 indennita' di occupazione.
    In esecuzione del disposto dell'art. II, nono comma,  della  legge
 30  dicembre  1991, n. 413, ciascuno dei ricorrenti Beretta Giorgio e
 Beretta Mario aveva versato la  prima  e  seconda  rata  dell'imposta
 sostitutiva  per  un importo pari a L. 14.151.000, per ciascuna rata.
 Ciascuno  dei  ricorrenti  aveva  altresi'  provveduto,  con  istanza
 all'Intendenza  di  finanza  di  Firenze  del 24 luglio 1992 e del 24
 dicembre 1992, a chiedere  il  rimborso  di  dette  somme  nonche'  a
 ricorrere  poi,  con  atto  del  3  aprile 1993, avverso il silenzio-
 rifiuto formatosi su dette istanze. Venivano allegati ai  ricorsi  le
 documentazioni  relative  ai versamenti effettuati ed alle istanze di
 rimborso rivolte a questa Intendenza.
    I ricorrenti deducevano la illegittimita' costituzionale dell'art.
 II, nono comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413:
       a) per violazione del principio di irretroattivita' della legge
 in  materia  fiscale  in  riferimento  agli  artt.  3  e   53   della
 Costituzione   nonche'   per   disparita'   di   trattamento   fra  i
 contribuenti;
       b) per contrasto con gli artt. 3, 42 e  53  della  Costituzione
 nonche',   per  quanto  concerne  la  tassazione  dell'indennita'  di
 occupazione,  per  ulteriore  violazione   degli   artt.   3   e   53
 Costituzione.
    Chiedevano  conseguentemente  che  questa  commissione tributaria,
 previo invio degli atti alla  Corte  costituzionale  in  accoglimento
 delle  eccezioni  predette,  volesse  riconoscere  la inesistenza del
 debito di imposta nella specie e disporre il rimborso, in  favore  di
 ciascuno  di  essi  ricorrenti,  della  somma di L. 28.302.000, oltre
 interessi maturati dal versamento al saldo.
    L'ufficio,  con  nota  del  28  dicembre   1993,   contestava   la
 procedibilita',  ammissibilita'  (in  parte, e cioe' relativamente al
 richiesto  rimborso  della  seconda  rata  di  imposta)  nonche'   la
 fondatezza dei ricorsi e ne chiedeva il rigetto.
    Questa  c.t. formulava all'udienza dell'11 gennaio 1993 la riserva
 di decidere che scioglie con la presente ordinanza, nei confronto  di
 entrambi i ricorsi nel frattempo riuniti.
    Ad  avviso del Collegio le prospettate questioni di illegittimita'
 costituzionali appaiono rilevanti e non manifestamente infondate.
    La   rilevanza   delle   cennate   eccezioni   di   illegittimita'
 costituzionale  dell'art.  II,  nono  comma,  della legge n. 413/1991
 appare evidentemente ove si consideri che la decisione di questa c.t.
 sul diritto  al  rimborso  delle  imposte  assolte  (rivendicato  per
 asserita  inesistenza  del debito di imposta) implica necessariamente
 una valutazione della  legittimita'  costituzionale  della  normativa
 sopra  richiamata, ovviamente estranea alla sfera di giurisdizione di
 questo giudice.
    Quanto   alla   non   manifesta   infondatezza   delle   questioni
 prospettate, si rileva ed osserva quanto segue.
    Com'e'  noto  l'art.  81),  lettera  b)  del  d.P.R.  n.  917/1986
 considera fra i "redditi diversi"  (suscettibili  di  imposizione  ai
 sensi  del  susseguente  art. 82) "le plusvalenze realizzate mediante
 cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti  da
 non  piu'  di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione o
 donazione" nonche' quelli utilizzati prevalentemente in  via  diretta
 dal cedente o suoi familiari.
    In  forza  dell'art.  II,  primo  comma, lettera f) della legge n.
 413/1991 a dette plusvalenze sono state aggiunte quelle "realizzate a
 seguito di cessioni a  titolo  oneroso  di  terreni  suscettibili  di
 utilizzazione  edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti
 al  momento  della   cessione".   Conseguentemente   le   plusvalenze
 realizzate  con  la cessione di terreni suscettibili di utilizzazioni
 edificatoria divengono imponibili "in ogni caso" e cioe' anche se  la
 cessione e' avvenuta a distanza di oltre cinque anni dall'acquisto ed
 anche se i terreni sono pervenuti per eredita' o donazione.
    In  forza dell'art. II, quinto comma, sono altresi' assoggettate a
 detta imposizione "le  plusvalenze  conseguenti  alla  percezione  di
 indennita'  di  esproprio  o di somme percepite a seguito di cessioni
 volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonche' di  somme
 comunque  dovute  per effetto di acquisizione coattiva conseguente ad
 occupazioni d'urgenza divenute illegittime.."
    In base all'art. II, sesto comma, "le indennita' di occupazione  e
 gli  interessi  comunque  dovuti  sulle somme di cui al quinto comma,
 costituiscono reddito imponibile e  concorrono  alla  formazione  dei
 redditi diversi di cui all'art. 81 del t.u.i.r. n. 917/1986 e succes-
 sive  modificazioni,  come  modificato  dal  primo comma del presente
 articolo".
    Secondo l'art. 11, settimo comma,  "gli  enti  eroganti,  all'atto
 della  corresponsione  delle  somme  di  cui ai commi quinto e sesto,
 comprese le somme per occupazione temporanea, risarcimento  danni  da
 occupazione  acquisitiva,  rivalutazione ed interessi, devono operare
 una  ritenuta  nella  misura  del  20%.  E' facolta' del contribuente
 optare, in sede di  d.u.  annuale  dei  redditi,  per  la  tassazione
 ordinaria, nel qual caso la ritenuta si considera effettuata a titolo
 di acconto".
    In  base  al  disposto del nono comma, del citato art. II, infine,
 "le disposizioni di cui ai commi quinto, sesto e settimo si applicano
 anche alle somme percepite in conseguenza di atti anche  volontari  o
 provvedimenti  emessi successivamente al 31 dicembre 1988 e fino alla
 data di entrata in vigore  della  presente  legge  (n.  413/1991)  se
 l'incremento  di  valore non e' stato assoggettato all'Invim. In tali
 casi le somme percepite devono essere dichiarate nella  d.u.  annuale
 dei  redditi  da  presentarsi per l'anno 1991 e l'imposta deve essere
 corrisposta mediante versamento diretto ... in due rate  eguali,  con
 scadenza,  la prima, entro il termine di presentazione della predetta
 dichiarazione e, la seconda, entro il quinto mese successivo".
    Nella specie, a seguito di procedure  espropriative  promosse  dal
 comune  di  Pistoia  e  di  occupazione  d'urgenza,  i  ricorrenti si
 determinarono ad un atto di cessione volontaria per i  rogiti  notaio
 Ersoch  in  data 6 ottobre 1989 in ordine al terreno sopra descritto,
 conseguendo  le  indennita'  di  esproprio  e  di  occupazione  sopra
 menzionate (circostanze non contestate dall'Ufficio) e provvidero poi
 ad  assolvere  in  due rate eguali l'imposta introdotta con l'art. II
 della legge n. 413/1991 (cfr. documentazione in atti), imposta di cui
 contestano la legittimita' costituzionale.
    Va premesso, in via generale, che la cessione valontaria del  bene
 immobile  che  ha  luogo  nel  corso  e/o  a seguito di una precedura
 espropriativa  e'  pesantemente  condizionata  dalla  presenza  della
 procedura  medesima.  Cio'  sia  per  quanto  attiene  alla scelta di
 addivenire alla cessione, sia per  quanto  attiene  alla  definizione
 dell'indennizzo.  La  normativa  sopra  esaminata  ha  introdotto con
 efficacia retroattiva  sino  al  31  dicembre  1988  un  prelievo  di
 carattere  fiscale  di importo non indifferente (20%) non prevedibile
 dal contribuente al momento in cui accetto' l'importo dell'indennita'
 di  esproprio  in  sede  bonaria,  determinandosi  alla  stipula  del
 contratto  di  cessione.  Resulta  intuitivo  che,  ove  avesse avuto
 conoscenza o previsione  dell'assoggettamento  dell'importo  ricevuto
 dalla  cessione ad un'imposta del 20%, il cedente avrebbe concluso la
 cessione a condizioni diverse  da  quelle  accettate  ovvero  avrebbe
 atteso l'esito del procedimento espropriativo, che avrebbe portato ad
 una valutazione del bene anche alla luce dell'onere fiscale.
    Per  conseguenza,  viene  a  risultare  profondamente  diversa  la
 posizione  di  coloro  che  sono  stati  interessati   da   procedure
 espropriative  successivamente  all'entrata  in vigore della legge 30
 dicembre 1991, n. 413, e possono quindi, nelle  loro  determinazioni,
 tenere conto dell'onere fiscale da detta legge introdotto.
    La   retroattivita'  dell'imposizione  fiscale  sancita  da  detta
 normativa (art. II, nono comma), a partire dalla  entrata  in  vigore
 della stessa sino al 31 dicembre 1988 appare pertanto censurabile per
 violazione  del  principio  costituzionale di eguaglianza, resultando
 deteriore il regime giuridico cui sono  sottoposti  i  cittadini  che
 hanno  percepito  somme  in  conseguenza  di  atti  anche volontari o
 provvedimenti emessi nel periodo  anzidetto,  rispetto  a  tutti  gli
 altri   cittadini   che   siano   stati   interessati   da  procedure
 espropriative  prima  della  data del 31 dicembre 1988 o che lo siano
 stati dopo l'entrata in vigore della legge n. 413/1991.
    Oltre che in  violazione  dell'art.  3  Costituzione,  la  portata
 retroattiva  dell'art.  II,  nono  comma, puo' apparire in violazione
 dell'art. 42, terzo comma, Cost., laddove  consente  l'espropriazione
 della  proprieta'  privata "salvo indennizzo". Se pur e' vero che non
 puo' garantirsi all'espropriando un'indennita' ragguagliata al valore
 di  mercato,  bensi'  una  adeguata  riparazione  che  non  sia  solo
 apparente  o  simbolica,  deve  rilevarsi  che  la  misura  di  detta
 riparazione gia' fissata in via bonaria o coattiva  viene  ad  essere
 ridotta  in  misura  sensibile  (20%)  in  applicazione  di norme con
 efficacia retroattiva che la assoggettano ad imposizione fiscale.
    Da un lato, quindi, si pone  la  questione  -  non  manifestamente
 infondata  -  se la normativa che riduce con efficacia retroattiva un
 indennizzo   gia'   fissato,    sia    rispettosa    del    principio
 costituzionalizzatonell'art.  42,  terzo  comma, Cost. in ordine alla
 effettivita' della riparazione e la sua adeguatezza.
    Dall'altro canto,  viene  ancora  in  rilievo  la  violazione  del
 principio  di eguaglianza (art. 3 Cost.) per il diverso importo dello
 indennizzo concretamente percepito da parte dei diversi espropriandi,
 a seconda del periodo in cui e' venuto a maturazione il loro diritto.
    E ancora, come gia' autorevolmente suggerito in  dottrina,  appare
 contrario  al  disposto dell'art. 53 Cost. l'applicazione retroattiva
 di  una  imposta  in  dipendenza  di  un  evento  verificatosi  prima
 dell'entrata  in  vigore  della  legge  stessa  e  -  come tale - non
 univocamente idoneo a rivelare la capacita' contributiva attuale  del
 soggetto.  Il  prelievo  fiscale  su  somme  riferite  in  concreto a
 situazioni gia' esaurite pone  infatti  delicati  problemi  circa  il
 ragguaglio   dell'imposizione   alla  capacita'  contributiva  ed  al
 concreto rispetto del principio di cui all'art. 53 Cost.  Di  regola,
 infatti,  circostanze  o  situazioni preterite non possono costituire
 indici attuali concretamente rivelatori di ricchezza ove  non  esista
 una  ragionevole  presunzione  che  gli effetti economici dell'evento
 passato permangano tuttora nella sfera  patrimoniale  dell'obbligato.
 Con riferimento alla fattispecie in esame, l'espropriato potrebbe non
 avere  piu'  disponibile  la  indennita'  percetta in passato, con la
 conseguenza che la capacita'  contributiva  attuale  potrebbe  essere
 notevolmente ridotta o addirittura inesistente.
    Sempre  con  riferimento  al  rispetto  dell'art. 53 Cost., appare
 comunque arduo considerare indice effettivo di capacita' contributiva
 l'indennizzo ricavato a seguito di  cessione  bonaria  del  bene  nel
 corso  e/o  a  causa  di una procedura espropriativa, giacche' - come
 noto - nel patrimonio dell'espropriando non entra una somma di denaro
 corrispondente al valore dell'immobile bensi' un semplice ristoro per
 la privazione del bene, consentita per motivi di interesse  generale.
 L'imposizione  fiscale introdotta con la legge n. 413/1991 non sembra
 pertanto  incidere  su  una  situazione  rivelatrice   di   capacita'
 contributiva,  bensi'  unicamente  su una situazione gia' penalizzata
 per fini pubblici.
    Appare poi difficilmente comprensibile l'alternativita'  fra  tale
 imposizione e quella Invim, prevista, dall'art. II, nono comma, della
 legge  n.  413/1991. A norma dell'ultimo comma dell'art. 2 del d.P.R.
 26 ottobre 1972, n. 643, nel testo attualmente vigente,  l'Invim  non
 trova   applicazione   nel  caso  di  espropriazione  o  di  cessione
 all'espropriante, in caso di espropriazione per pubblica utilita'.
    Il  rilievo  non  e'  privo  di  interesse nella ricostruzione del
 quadro  normativo  derivante  dalla  cennata  riforma,  nonche'   per
 l'accertamento   dell'effettivo   rispetto  che  in  esso  riceve  il
 principio di "capacita' contributiva".
   Su un piano piu' generale, anche a voler ammettere la  legittimita'
 dell'equiparazione ai fini fiscali di un soggetto che volontariamente
 aliena  un proprio cespite con altro soggetto che detto cespite si e'
 visto espropriare suo malgrado  jussu  principis,  non  sempre  possa
 ritenersi  rispettosa  del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) la
 norma che  prevede  un'imposizione  retroattiva  solo  a  carico  del
 secondo e non del primo. Come si e' constatato, nel caso di specie e'
 infatti  soggetta  ad  imposizione la somma percepita nel 1989 per la
 cessione  di  un  terreno  effettuata  nel  corso  di  una  procedura
 espropriativa, mentre non costituiscono plusvalenze imponibili quelle
 volontariamente  realizzate  nello  stesso  anno o anche nel 1991. Su
 tale punto, non ha mancato di  pronunciarsi  criticamente  autorevole
 dottrina  che solo il rispetto delle norme civilprocessuali impedisce
 di citare.
    Come specificatamente eccepito dai ricorrenti infine, quanto  alla
 tassazione  dell'indennizzo  per  occupazione  temporanea si verifica
 duplicazione di imposta con violazione dei principi di cui agli artt.
 3 e 53 Cost. nonche' di ogni canone di ragionevolezza.
    Il titolare del fondo  occupato  mantiene  infatti  la  proprieta'
 dello  stesso  durante  l'occupazione  e  per  tale titolo continua a
 pagare  Irpef  ed  Ilor  sui  redditi  dominicali  agrari,   con   la
 conseguenza  che - dopo l'entrata in vigore del sesto comma dell'art.
 II, della legge n. 413/1991 - viene colpito con efficacia retroattiva
 da nuova imposizione per l'indennita' di occupazione.
                               P. Q. M.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione  di
 legittimita'  costituzionale,  proposta  dai  ricorrenti  e sollevata
 anche in parte  d'ufficio,  dell'art.  11,  quinto,  sesto,  settimo,
 ottavo  e  nono  comma  della  legge  30  dicembre  1991,  n. 413, in
 relazione agli artt. 3, 42, terzo comma e 53 della Costituzione;
    Dispone  la  sospensione  del  presente  giudizio  ed  ordina   la
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  che  a  cura  della  segreteria  la presente ordinanza sia
 notificata a tutte le  parti  ed  al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere legislative.
    Cosi' deciso in Firenze, il 1 febbraio 1994
                    Il presidente estensore: SERGIO
                                                    Il relatore: ROGAI
 95C0235