N. 53 ORDINANZA 8 - 20 febbraio 1995

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Radiocomunicazioni - Emittenti private - Installazione di impianti di
 radiodiffusione televisiva senza averli resi funzionanti - Esclusione
 dalla   sanatoria   amministrativa   e   conseguentemente   penale  -
 Prospettazione di ipotesi meramente astratta - Difetto di rilevanza -
 Manifesta inammissibilita'.
 
 (Legge 6 agosto 1990, n. 223, art. 32, primo comma).
 
 (Cost., art. 3).
 
(GU n.9 del 1-3-1995 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
    CAIANIELLO,  avv.  Mauro  FERRI,  prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo
    CHELI,  dott.  Renato  GRANATA,  prof.  Cesare  MIRABELLI,   prof.
    Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI, dott. Cesare RUPERTO,
    dott. Riccardo CHIEPPA;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  32, primo
 comma, della legge 6 agosto 1990,  n.  223  (Disciplina  del  sistema
 radiotelevisivo pubblico e privato), promosso con ordinanza emessa il
 31  marzo  1994  dal  Pretore  di  Camerino nel procedimento penale a
 carico di Orsini Gabriella ed altri iscritta al n. 439  del  registro
 ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 30, prima serie speciale, dell'anno 1994;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del 25  gennaio  1995  il  Giudice
 relatore Renato Granata;
    Ritenuto  che  con  ordinanza  del  31  marzo  1994, il Pretore di
 Camerino - in un processo per esercizio non autorizzato  di  impianto
 di  diffusione  televisiva,  punito  dall'art. 195 del Codice postale
 approvato con d.P.R. 1973 n.  156  -  ha  sollevato,  in  riferimento
 all'art.  3 della Costituzione, questione incidentale di legittimita'
 costituzionale dell'art. 32, comma primo, della legge 6  agosto  1990
 n. 223, "nella parte in cui esclude dalla sanatoria amministrativa, e
 conseguentemente  penale,  la situazione delle emittenti private che,
 alla  data  di  entrate  in  vigore  della  legge  stessa,   avessero
 semplicemente  installato  impianti  di  radiodiffusione  televisiva,
 senza  aver  anche  provveduto  a  rendere  gli  stessi  funzionanti,
 oltreche' funzionali";
      che, nel giudizio davanti a questa Corte, ha spiegato intervento
 il  Presidente  del  Consiglio dei ministri per eccepire la manifesta
 infondatezza della impugnativa;
    Rilevato che, nella motivazione del provvedimento  di  rinvio,  il
 giudice  a  quo  muove  dalla  premessa  che, ai fini della sanatoria
 introdotta  dalla  norma  denunciata  (secondo  cui  testualmente  "i
 privati  che alla data della presente legge - n. 223/90 - eserciscono
 impianti per la radiodiffusione sonora o televisiva sono  autorizzati
 a  proseguire  nell'esercizio  degli  stessi a condizione che abbiano
 inoltrato domanda per il rilascio della concessione.."), il  concetto
 di   esercizio  debba  intendersi  come  "funzionamento  effettivo  e
 concreto" e non come mera installazione di impianto  televisivo,  con
 la  conseguente esclusione, dal beneficio, dei soggetti che, a quella
 data, avessero semplicemente installato  e  non  ancora  attivato  un
 siffatto  impianto. E tale esclusione appunto quel Pretore ritiene in
 contrasto  con  il  precetto  dell'eguaglianza  per  il   trattamento
 irragionevolmente  piu'  favorevole  cosi'  riservato a soggetti che,
 entro  il  limite  temporale  prefissato,  abbiano,  con  l'esercizio
 dell'attivita'  di  diffusione, "completato l'iter della progressione
 criminosa", a fronte del trattamento viceversa deteriore fatto a chi,
 con la mera installazione dell'impianto, si sia arrestato  alla  sola
 sua fase iniziale;
    Considerato  che  il  quesito  cosi'  prospettato ha evidentemente
 riguardo ad una ipotesi astratta di incriminazione per mera attivita'
 di installazione di impianto televisivo  in  epoca  antecedente  alla
 vigenza della disposizione impugnata;
      che viceversa nella specie - come la stessa autorita' rimettente
 non  manca  di  precisare  -  gli imputati sono chiamati a rispondere
 unicamente di "successivi atti di esercizio" ("dal 25 maggio  1992"),
 restando  cosi' temporalmente fuori dalla contestazione la precedente
 attivita' di approntamento dell'impianto;
      che  difetta  pertanto  in  radice  la rilevanza della sollevata
 questione nel giudizio a quo, per cui ne va dichiarata  la  manifesta
 inammissibilita';
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 32, primo comma, della legge  6
 agosto  1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico
 e privato), sollevata, in riferimento all'art. 3 della  Costituzione,
 dal Pretore di Camerino con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1995.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                         Il redattore: GRANATA
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 20 febbraio 1995.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 95C0255