MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 10 febbraio 1995 

  Modificazioni  al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
1980, n. 616, in materia di assistenza  sanitaria  ai  cittadini  del
comune di Campione d'Italia.
(GU n.51 del 2-3-1995)

                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
616,  concernente  l'assistenza  sanitaria ai cittadini del comune di
Campione d'Italia;
  Visto l'art. 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502,  come  sostituito  dall'art.  19,  lettera  f),  del  decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;
  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 31  luglio  1980,  n.
616,   sono   apportati   i   seguenti  adattamenti  derivanti  dalle
disposizioni del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,
modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517:
    a)  art.  1,  primo  comma, dopo le parole "n. 833" aggiungere le
seguenti: "e degli indirizzi stabiliti  nel  decreto  legislativo  30
dicembre  1992,  n.  502,  e  successive  modifiche  ed integrazioni,
nonche' delle prescrizioni contenute nei provvedimenti adottati dallo
Stato e dalle regioni in attuazione del decreto stesso;
    b) art. 2,  primo  comma:  il  termine  di  giorni  novanta  deve
considerarsi soppresso;
    c) art. 2, secondo comma: le parole "comitato di gestione" devono
intendersi sostituite con le seguenti: "direttore generale";
    d)  art.  3,  primo  comma, dopo le parole "n. 833" aggiungere le
seguenti: "e al decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e
successive modificazioni ed integrazioni";
    e)  art.  3,  secondo  comma:  deve  intendersi  che l'assistenza
medico-generica,  infermieristica,   domiciliare,   ambulatoriale   e
farmaceutica  viene  assicurata  da  enti  o  istituzioni operanti in
territorio svizzero, previo assenso del competente organo deliberante
della regione Lombardia e mediante le convenzioni di  cui  al  quarto
comma;
    f)  art.  3,  quarto  comma:  le parole "ottenere la ratifica del
comitato di gestione" devono intendersi sostituite con  le  seguenti:
"essere preventivamente sottoposti al parere del direttore generale";
    g)  art.  4,  primo  comma, lettera b): deve intendersi che hanno
diritto all'assistenza  i  cittadini  italiani,  con  i  familiari  a
carico, residenti in Svizzera, che lavorano a Campione d'Italia o che
vi  abbiano  lavorato  e  percepiscono  il  relativo  trattamento  di
quiescenza.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 10 febbraio 1995
                                       Il Ministro della sanita'
                                                 GUZZANTI
Il Ministro del tesoro
        DINI