Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 616, in materia di assistenza sanitaria ai cittadini del comune di Campione d'Italia.(GU n.51 del 2-3-1995)
IL MINISTRO DELLA SANITA' DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 616, concernente l'assistenza sanitaria ai cittadini del comune di Campione d'Italia; Visto l'art. 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'art. 19, lettera f), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; Decreta: Art. 1. 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 616, sono apportati i seguenti adattamenti derivanti dalle disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517: a) art. 1, primo comma, dopo le parole "n. 833" aggiungere le seguenti: "e degli indirizzi stabiliti nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' delle prescrizioni contenute nei provvedimenti adottati dallo Stato e dalle regioni in attuazione del decreto stesso; b) art. 2, primo comma: il termine di giorni novanta deve considerarsi soppresso; c) art. 2, secondo comma: le parole "comitato di gestione" devono intendersi sostituite con le seguenti: "direttore generale"; d) art. 3, primo comma, dopo le parole "n. 833" aggiungere le seguenti: "e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni"; e) art. 3, secondo comma: deve intendersi che l'assistenza medico-generica, infermieristica, domiciliare, ambulatoriale e farmaceutica viene assicurata da enti o istituzioni operanti in territorio svizzero, previo assenso del competente organo deliberante della regione Lombardia e mediante le convenzioni di cui al quarto comma; f) art. 3, quarto comma: le parole "ottenere la ratifica del comitato di gestione" devono intendersi sostituite con le seguenti: "essere preventivamente sottoposti al parere del direttore generale"; g) art. 4, primo comma, lettera b): deve intendersi che hanno diritto all'assistenza i cittadini italiani, con i familiari a carico, residenti in Svizzera, che lavorano a Campione d'Italia o che vi abbiano lavorato e percepiscono il relativo trattamento di quiescenza. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 febbraio 1995 Il Ministro della sanita' GUZZANTI Il Ministro del tesoro DINI