Accertamento del periodo di mancato funzionamento della cancelleria della sezione commerciale del tribunale di Monza.(GU n.54 del 6-3-1995)
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Viste le note n. 1710/S/Nig/6112 e 10/95/AG del presidente della corte di appello di Milano in data 23 dicembre 1994 e 5 gennaio 1995 con le quali si comunica che la cancelleria della sezione commerciale del tribunale di Monza non e' stata in grado di funzionare nei giorni 14 e 28 ottobre 1994 a causa dell'astensione dal lavoro del personale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano, addetto alla ricezione degli atti di competenza della predetta cancelleria; Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari; Decreta: In conseguenza del mancato funzionamento della cancelleria della sezione commerciale del tribunale di Monza nei giorni 14 e 28 ottobre 1994 a causa dell'astensione dal lavoro del personale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano addetto alla ricezione degli atti di competenza della predetta cancelleria, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Roma, 11 febbraio 1995 Il Ministro: MANCUSO