MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 8 marzo 1995 

  Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a
trecentosessantasei giorni.
(GU n.59 del 11-3-1995)

                  IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto  il  decreto  ministeriale 12 dicembre 1994 con il quale sono
state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro
a partire dall'esercizio finanziario 1995;
  Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n.  726,  di
approvazione  del  bilancio  di  previsione  dello  Stato  per l'anno
finanziario 1995, che fissa in miliardi 138.600 l'importo massimo  di
emissione  dei  titoli  pubblici  in Italia e all'estero, al netto di
quelli da rimborsare;
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre  1993,
n. 470;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;
  Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo
all'emissione  netta  dei  suindicati  titoli pubblici al 28 febbraio
1995 e' pari a 26.710 miliardi;
                              Decreta:
  Per il 15 marzo 1995 e' disposta l'emissione,  senza  l'indicazione
del  prezzo  base,  dei  buoni  ordinari  del  Tesoro  al portatore a
trecentosessantasei giorni con scadenza il  15  marzo  1996  fino  al
limite massimo in valore nominale di lire 5.500 miliardi.
  La  spesa  per  interessi gravera' sul capitolo 4677 dello stato di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  dell'esercizio
finanziario 1996.
  In  relazione  alla  attuale  situazione  del  mercato  monetario e
nell'interesse dell'erario,  l'assegnazione  e  l'aggiudicazione  dei
buoni  ordinari  del  Tesoro avverra' con le modalita' indicate negli
articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 12 dicembre 1994 citato nelle
premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui  alla  lettera
a)  dell'art.  16  puo'  essere  presentata  per  un importo pari a 3
miliardi.
  Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura
di 5 centesimi, sara' reso noto con apposito comunicato del Ministero
del tesoro.
  Le richieste di acquisto dovranno  essere  consegnate  a  cura  del
mittente   direttamente  allo  sportello  all'uopo  istituito  presso
l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via  Nazionale  91,
Roma,  entro  e  non  oltre  le  ore 12 del giorno 10 marzo 1995, con
l'osservanza delle modalita' stabilite  negli  articoli  8  e  9  del
citato decreto ministeriale 12 dicembre 1994.
  Il  presente  decreto  verra'  inviato per il controllo all'ufficio
centrale di ragioneria per i servizi  del  debito  pubblico  e  sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 8 marzo 1995
                                   p. Il direttore generale: PAOLILLO