MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 8 marzo 1995 

  Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a
novantadue giorni.
(GU n.59 del 11-3-1995)

                  IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto  il  decreto  ministeriale 12 dicembre 1994 con il quale sono
state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro
a partire dall'esercizio finanziario 1995;
  Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n.  726,  di
approvazione  del  bilancio  di  previsione  dello  Stato  per l'anno
finanziario 1995, che fissa in miliardi 138.600 l'importo massimo  di
emissione  dei  titoli  pubblici  in Italia e all'estero, al netto di
quelli da rimborsare;
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre  1993,
n. 470;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;
  Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo
all'emissione  netta  dei  suindicati  titoli pubblici al 28 febbraio
1995 e' pari a 26.710 miliardi;
                              Decreta:
  Per il 15 marzo 1995 e' disposta l'emissione,  senza  l'indicazione
del  prezzo  base,  dei  buoni  ordinari  del  Tesoro  al portatore a
novantadue giorni con scadenza il  15  giugno  1995  fino  al  limite
massimo in valore nominale di lire 6.500 miliardi.
  La  spesa  per  interessi gravera' sul capitolo 4677 dello stato di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  dell'esercizio
finanziario 1995.
  In  relazione  alla  attuale  situazione  del  mercato  monetario e
nell'interesse dell'erario,  l'assegnazione  e  l'aggiudicazione  dei
buoni  ordinari  del  Tesoro avverra' con le modalita' indicate negli
articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 12 dicembre 1994 citato nelle
premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui  alla  lettera
a) dell'art. 16 puo' essere presentata per un importo pari a
3 miliardi.
  Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura
di 5 centesimi, sara' reso noto con apposito comunicato del Ministero
del tesoro.
  Le  richieste  di  acquisto  dovranno  essere consegnate a cura del
mittente  direttamente  allo  sportello  all'uopo  istituito   presso
l'Amministrazione  centrale  della Banca d'Italia - Via Nazionale 91,
Roma, entro e non oltre le ore 12  del  giorno  10  marzo  1995,  con
l'osservanza  delle  modalita'  stabilite  negli  articoli  8 e 9 del
citato decreto ministeriale 12 dicembre 1994.
  Il presente decreto verra' inviato  per  il  controllo  all'ufficio
centrale  di  ragioneria  per  i  servizi del debito pubblico e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 8 marzo 1995
                                   p. Il direttore generale: PAOLILLO