N. 121 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 aprile 1994- 20 febbraio 1995
N. 121 Ordinanza emessa il 28 aprile 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale il 20 febbraio 1995) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Ciolfi Gaetano contro il Ministero dell'agricoltura e dell'ambiente e foreste. Impiego pubblico - Personale direttivo scientifico (nella specie: direttore di sezione) degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria - Riconoscimento, ai fini della ricostruzione di carriera dei servizi prestati nella scuola secondaria - Irragionevolezza della norma impugnata per l'insussistenza di collegamenti tra le posizioni del personale delle scuole secondarie e le posizioni dei docenti universitari o del personale direttivo scientifico degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria - Eccesso dai limiti della legge di delega (art. 12 della legge 21 febbraio 1980, n. 28) che consente il riconoscimento, ai fini della ricostruzione di carriera, esclusivamente dei periodi di servizio effettivamente prestati nell'universita'. (Legge 11 luglio 1980, n. 312, artt. 1, secondo comma, e 103, secondo comma; d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 103, settimo comma). (Cost., artt. 3 e 76).(GU n.11 del 15-3-1995 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 6300/1993 proposto dal sig. Gaetano Ciolfi, rappresentato e difeso dall'avv. Lucio D'Eletto, presso il quale e' elettivamente domiciliato in Roma, via dei Pontefici, n. 3 (studio avv. Zupo), contro il Ministero dell'agricoltura e dell'ambiente e foreste, in persona del Ministro pro-tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per l'annullamento del d.m. 20 novembre 1992, nella parte in cui esclude dal riconoscimento, ai fini del trattamento retributivo del ricorrente, il servizio prestato quale insegnante di scuola media, nonche' in qualita' di sperimentatore, e per l'accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere il riconoscimento del servizio predetto; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura generale dello Stato; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Alla pubblica udienza del 28 aprile 1994, relatore il consigliere Marcello Borioni, udito l'avv. Alberto Colella, delegato dall'avv. D'Eletto per il ricorrente; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue; F A T T O Il dott. Gaetano Ciolfi ha proposto ricorso davanti a questo tribunale amministrativo regionale per annullamento del decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in data 20 novembre 1992 in quanto, nel determinare il trattamento economico spettantegli nella qualita' di direttore di sezione ordinario nei ruoli degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria ha escluso dal riconoscimento i servizi prestati quale docente non di ruolo e di ruolo nella scuola media; ha, altresi', chiesto l'accertamento del diritto alla valutazione dei servizi anzidetti nonche' di quello prestato come sperimentatore. A sostegno del ricorso vengono dedotti i seguenti motivi: 1. - Violazione di legge. L'Amministrazione e' incorsa nella falsa applicazione dell'art. 103 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, che esplicitamente prevede che "gli stessi periodi prestati nella scuola secondaria sono assimilati, ai fini della ricostruzione della carriera, al servizio in una delle figure di cui all'art. 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28". 2. - Eccesso di potere per erronea ed insufficiente motivazione. L'erronea ed incompleta individuazione delle norme, quale risulta operata nel decreto impugnato, integra un insanabile vizio della motivazione. 3. - Eccesso di potere per disparita' di trattamento. In altri casi del tutto analoghi a quello di specie, lo stesso Ministero intimato ha riconosciuto il servizio prestato nelle scuole secondarie, valutandolo nella combinazione consentita dal combinato disposto degli artt. 88 del d.P.R. n. 1077/1970 e 103 del d.P.R. n. 382/1980. 4. - Riconoscimento del diritto soggettivo. Il ricorrente, in virtu' degli argomenti esposti, chiede l'accertamento del proprio diritto alla inclusione nella anzianita' convenzionale del periodo di servizio come insegnante, calcolato per un terzo, nonche' del periodo di servizio prestato come sperimentatore, calcolato per meta'. L'Avvocatura dello Stato, costituitasi in giudizio, ha confutato la tesi esposta nel ricorso, del quale ha chiesto il rigetto. D I R I T T O Il ricorrente, direttore di sezione ordinario nel ruolo direttivo scientifico degli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria, chiede, fra l'altro, l'accertamento del proprio diritto ad ottenere il riconoscimento, ai fini del computo dell'anzianita' nella predetta qualifica, del servizio prestato nella scuola media quale insegnante incaricato a tempo indeterminato. Nel decreto di determinazione del trattamento economico si legge che il riconoscimento non compete "in quanto la docenza di ruolo e non di ruolo nella scuola media non rientra in alcuna delle categorie elencate nell'art. 7, ottavo comma, della legge n. 28/1980, ne' tanto meno puo' essere assimilata a quella degli assistenti incaricati o supplenti e professori incaricati supplenti dell'Universita' non comportando svolgimento alcuna di attivita' di ricerca". Ma il diniego, come osserva con ragione il ricorrente, s'impernia su una errata applicazione di legge, giacche' la fonte normativa va individuata nell'art. 103 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, emanata in attuazione della delega per il riordinamento della docenza universitaria (legge 21 febbraio 1980, n. 28) e valido per il personale direttivo scientifico degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria in virtu' del rinvio operato dall'art. 1, terzo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312. Il citato art. 103 del d.P.R. n. 382/1980 prevede che i servizi "prestati nella scuola secondaria sono assimilati, ai fini della ricostruzione di carriera, al servizio in una delle figure di cui all'art. 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28" (settimo comma), sicche' essi devono essere valutati per un terzo (primo comma). E' agevole rilevare come la norma, lungi dal subordinare il riconoscimento alla presenza di una sostanziale similarita', da accertare di volta in volta, dei servizi resi nella scuola a quelli svolti nella posizione attuale, ne impone vincolativamente la valutazione, onde il ricorso dovrebbe trovare accoglimento. Tuttavia il Collegio ritiene di dover sollevare d'ufficio questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, terzo comma, della legge n. 312/1980 e 103, settimo comma, del d.P.R. n. 382/1980, nella parte in cui stabiliscono la valutazione dei servizi prestati nella scuola secondaria ai fini della carriera dei direttori di sezione ordinari nel ruolo direttivo scientifico degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria. Va premesso che l'art. 12 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, dianzi menzionata, prevede l'emanazione di norme intese "a consentire, ai sensi delle leggi vigenti, il riconoscimento, ai fini del pensionamento e del trattamento di quiescenza e previdenza e, in analogia con le norme generali sul pubblico impiego, eventualmente anche della carriera, dei periodi di servizio effettivamente prestato nelle universita' da coloro che sono inquadrati sulla base delle disposizioni della presente legge" (primo comma, lett. i). La chiara lettera della norma lascia univocamente intendere che il legislatore delegante ha voluto circoscrivere il riconoscimento ai soli servizi resi nelle universita' e, pertanto, poiche' nella stessa legge n. 28/1980 non si rinvengono previsioni che autorizzino l'ampliamento del beneficio al di la' di tale ambito, emerge il dubbio sulla legittimita' costituzionale del citato art. 103, settimo comma, in riferimento all'art. 76 della Costituzione per eccesso di delega. Ne' potrebbe sostenersi che l'estensione ai servizi resi nella scuola secondaria trovi giustificazione in una interpretazione in ordine sistematico o, comunque, non esclusivamente testuale della norma delegante. A parte che la puntuale formulazione della disposizione non lascia spazio ad altra applicazione che non sia quella letterale, va rilevato che alla data di entrata in vigore della legge 21 febbraio 1980, n. 28 mancavano, come tuttora mancano, norme generali che consentano la valutazione, ai fini della carriera dei dipendenti pubblici, delle anzianita' maturate in altre carriere o in posizione di fuori ruolo. Il riconoscimento e' previsto in norme specifiche che, pero', riguardano situazioni nelle quali sussiste un qualche collegamento, ed in cio' consiste la ratio del beneficio, fra la posizione precedente e la nuova, nel senso che si tratta delle stesse funzioni o di funzioni sostanzialmente analoghe svolte in posizione di fuori ruolo, ovvero nel senso che lo svolgimento dei servizi riconosciuti ha consentito o ha concorso a consentire l'accesso alla nuova qualifica. Nessun collegamento di tale genere sussiste fra le posizioni proprie del personale delle scuole secondarie (scuola media, istituti e scuole di istruzione secondaria superiore), da un lato, e le posizioni dei docenti universitari o del personale direttivo scientifico degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, dall'altro. Sicche' il disposto dell'art. 103, settimo comma, del d.P.R. n. 382/1980 non appare neppure conforme al criterio, enunciato nella norma delegante, secondo cui la valutazione di anzianita' ai fini della carriera deve essere prevista "in analogia con le norme generali sul pubblico impiego", ne' risulta sorretto da una apprezzabile base giustificativa; da cio', due ulteriori dubbi di incostituzionalita' con riferimento al citato art. 78 della Costituzione, sotto altro profilo, e al principio di ragionevolezza (art. 3 della Costituzione). Per le ragioni esposte il Collegio ritiene di dover sospendere ogni decisione nel merito e di rimettere gli atti alla Corte costituzionale per la decisione della questione incidentale di costituzionalita' sopra specificata.
P. Q. M. Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, nei sensi indicati in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto dagli artt. 1, secondo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e 103, secondo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e 103, settimo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, con riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, sospende il giudizio in corso; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, a cura della segreteria della sezione; Ordina alla segreteria della sezione la notificazione della presente ordinanza alle parti in causa e la sua comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento e al Presidente del Consiglio dei Ministri. Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 aprile 1994 Il presidente: GIULIA Il consigliere estensore: BORIONI Il consigliere: ESPOSITO 95C0288