N. 129 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 ottobre 1994

                                N. 129
 Ordinanza emessa il 13 ottobre 1994 dal pretore  di  Forli',  sezione
 distaccata  di  Cesena  nel  procedimento  penale  a  carico di Guidi
 Giancarlo
 Inquinamento - Scarichi provenienti da  insediamenti  produttivi  che
    eccedono  in  misura  superiore  al  venti  per  cento i limiti di
    accettabilita' previsti  dalle  tabelle  allegate  alla  legge  n.
    319/1976  o quelli stabiliti dalle regioni - Reato punibile con la
    sola pena pecuniaria, oblazionabile - Irragionevolezza- Disparita'
    di trattamento rispetto ad  ipotesi  meno  gravi,  ma  punite  con
    maggiore  severita'  - Mancata tutela della salute e dell'ambiente
    salubre - Penalizzazione  dell'iniziativa  economica  privata,  in
    specie:  aziende  che  abbiano  fatto  investimenti per adeguare i
    propri impianti alla normativa attuale.
 (D.-L. 17 settembre 1994, n. 537, art. 3).
 (Cost., artt. 3, 9, 32 e 41).
(GU n.11 del 15-3-1995 )
                              IL PRETORE
    1. - Nel procedimento penale n. 659/94 a carico di Guidi Giancarlo
 per il reato di cui all'art. 21, terzo comma, della legge n. 319/1976
 ritiene il pretore di dover dichiarare rilevante e non manifestamente
 infondata per violazione degli artt. 3, 9, 32 e 41 della Costituzione
 la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 del d.-l.  17
 settembre  1994,  n.  537,  che  modifica il terzo comma dell'art. 21
 della legge n. 319/1976 nella parte in cui, per gli scarichi  diversi
 da  quelli  provenienti  da  insediamenti  abitativi  o  adibiti allo
 svolgimento di attivita' alberghiera, turistica, sportiva ricreativa,
 scolastica e sanitaria prevede l'applicazione della pena dell'ammenda
 da L. 10.000.000 a L. 100.000.000 in caso di  superamento  in  misura
 superiore  al 20% dei limiti di accettabilita' previsti dalle tabelle
 allegate alla legge n. 319/1976 o di quelli stabiliti dalla regione.
    2.  -  Quanto alla non manifesta infondatezza, va osservato quanto
 segue:
    2.1. - Nell'ambito della disciplina originaria di cui  alla  legge
 10  maggio  1976,  n.  319,  il reato piu' grave, perche' comportante
 lesione  o  pericolo  per  l'interesse  protetto,  e'  sempre   stato
 considerato  quello  previsto  dall'art. 21, terzo comma (scarico con
 violazione dei limiti  tabellari),  particolarmente  nell'ipotesi  di
 scarico proveniente da insediamento produttivo.
    2.2.  -  La  sanzione  penale  prevista dal testo originario della
 disposizione incriminatrice e' infatti la  piu'  elevata  fra  quelle
 contenute  nella  legge Merli: l'arresto da due mesi a due anni (art.
 21, comma terzo, in relazione al comma primo dello stesso  articolo),
 con  l'aggiunta della pena accessoria dell'incapacita' di contrattare
 con la pubblica amministrazione (art. 21, comma  quarto).  Gli  altri
 reati  previsti  dalla  legge  n. 319/1976 - per lo piu' di carattere
 formale -  sono  sanzionati  in  modo  piu'  lieve,  e,  soprattutto,
 l'eventuale pena detentiva e' sempre prevista in alternativa rispetto
 alla pena pecuniaria.
    2.3.  -  L'art.  3 del decreto-legge citato depenalizza gran parte
 delle ipotesi di superamento, da parte degli scarichi provenienti  da
 insediamenti  produttivi,  dei  limiti  tabellari:  Infatti, se vi e'
 superamento contenuto  fino  alla  misura  del  20%  si  realizza  un
 illecito  amministrativo; se vi e' superamento che va oltre il 20% si
 ha illecito penale punito  con  la  sola  pena  pecuniaria,  pertanto
 oblazionabile  ai sensi dell'art. 162 del c.p. e quindi senza che sia
 possibile per il giudice verificare, ai fini  dell'oblazione  stessa,
 la   permanenza   di  conseguenze  pericolose  o  dannose  del  reato
 eliminabile da parte  del  contravventore;  solo  se  il  superamento
 riguarda  i  parametri  inderogabili  e'  prevista la pena pecuniaria
 alternativa a quella dell'arresto.
    2.4. - La dispozione in esame contrasta con  precise  norma  della
 Costituzione.
    Innanzitutto   con   l'art.   3   che  sancisce  il  principio  di
 ragionevolezza.   Il   contrasto   emerge   dalla    irrazionale    e
 contraddittoria  diversita'  del  trattamento  sanzionatorio  per  le
 diverse ipotesi di reato  previste  dalla  legge  n.  319/1976  quale
 risulta per effetto del d.-l. n. 537/1994.
    Infatti  nel  disegno originario della legge n. 319 erano previsti
 diversi reati, alcuni dei quali di natura formale ed altri di  natura
 sostanziale.   Particolarmente  grave  e  percio'  meritevole  di  un
 trattamento sanzionatorio piu' severo era considerato lo scarico  con
 violazioni  dei limiti tabellari. La modifica introdotta col d.-l. n.
 537/1994  comporta   un   trattamento   irrazionale   di   situazioni
 differenti, al punto che le violazioni meno gravi e puramente formali
 risultano  punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda
 mentre il superamento dei limiti tabellari, che pure pone  sempre  in
 pericolo,   diversamente  dalle  violazioni  formali,  gli  interessi
 protetti dalla normativa in esame, e' nella maggior  parte  dei  casi
 depenalizzato  o  punito  con  la  sola  ammenda  e  solo  in ipotesi
 residuali con la sanzione alternativa.
    In  detto  svuotamento  sanzionatorio  di  uno  dei   reati   piu'
 importanti  in materia di tutela ambientale si profila una violazione
 del disposto dell'art. 9, secondo comma, della Costituzione,  laddove
 la  tutela  del  paesaggio,  inteso  secondo le piu' recenti pronunce
 della  Corte  di  cassazione  della  Corte costituzionale deve essere
 inteso anche come ambiente naturale in senso lato, quindi comprensivo
 anche degli inevitabili ed inscindibili aspetti bionaturalistici.
    Per gli stessi  motivi  esposti  in  relazione  all'art.  9  della
 Costituzione,  si ritiene che la norma in esame si ponga in contrasto
 anche con l'art. 32 della Carta costituzionale. Infatti nel  concetto
 di  tutela  della  salute come principio costituzionalmente garantito
 deve, per forza di cose, ricomprendersi il piu' vasto concetto  della
 salute  pubblica nel senso della salubrita' dell'ambiente naturale ed
 urbano ove ciascun cittadino vive.  Il  diritto  alla  salute  inteso
 anche  come diritto all'ambiente salubre e' stato ormai ripetutamente
 accertato in giurisprudenza (si veda per  tutte  la  famosa  sentenza
 delle  sezioni  unite  n.  517  del  6 ottobre 1979, nonche' la Corte
 costituzionale in data 31 dicembre 1987, n. 641, ed in data 16  marzo
 1990,  n.  17).  E'  fuor  dubbio che la diminuita, ed anzi per certi
 versi  di  fatto  del  tutto  caducata,  possibilita'  di  intervento
 deterrente/punitivo in sede di illeciti da inquinamento idrico crea i
 presupposti  per una evoluzione incontrollata del fenomeno, il che si
 traduce in via diretta  in  un  danno  per  la  salute  e  salubrita'
 pubblica   in   un   ambiente   che   resta   cosi'  maggiormente  ed
 incotrollatamente esposto al degrado inquinante.
    Si ravvisa inoltre un contrasto con l'art. 41  della  Costituzione
 poiche'  la  norma denunciata favorisce apertamente chi ha violato la
 legge e penalizza invece,  anche  sul  piano  della  concorrenza  tra
 imprese,   proprio   le   aziende   che  hanno  approntato  rilevanti
 investimenti per adeguare i propri impianti alle esigenze  di  tutela
 ambientale.
    3.  -  Quanto  alla  rilevanza  della  questione  prospettata  nel
 presente  giudizio  va  osservato  che   all'esito   dell'istruttoria
 dibattimentale  si  e'  accertata  la  sussistenza  di uno scarico da
 insediamento produttivo  con  superamento  dei  limiti  di  cui  alla
 tabella allegata alla legge Merli in misura notevolmente superiore al
 20%   ma   non   riguardante   i   parametri  inderogabili.  Pertanto
 all'imputato potrebbe essere  applicata  la  sola  pena  dell'ammenda
 anziche'  quella dell'arresto (con relativa sanzione accessoria) come
 originariamente previsto dall'art. 2, terzo comma.
    Si  tratterebbe  inoltre  di  reato  suscettibile  di   estinzione
 mediante  oblazione  semplice  e  riguardo  al  quale  il  termine di
 prescrizione massima, nell'ipotesi di  concessione  delle  attenuanti
 generiche,  sarebbe  prossimo  alla  scadenza,  trattandosi  di fatto
 commesso il 19  novembre  1991  e  pertanto  prescritto  il  prossimo
 novembre.
    Cosi'  prospettata  la  questione  resta  ancor  piu'  evidente lo
 svuotamento pressoche' totale del sistema  sanzionatorio  originario,
 in  applicazione del quale avrebbe dovuto applicarsi all'imputato una
 pena detentiva nonche' la  sanzione  accessoria  dell'incapacita'  di
 contrattare   con   la   p.a.,  con  l'impossibilita'  di  effettuare
 l'oblazione, con piu' ampio decorso del termine di prescrizione.
                               P. Q. M.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata  per  violazione
 degli  artt.  3,  9,  32  e  41  della  Costituzione  la questione di
 legittimita' dell'art. 3 del d.-l. 17 settembre 1994, n.  537,  nella
 parte  in  cui  prevede  che  per  gli  scarichi  diversi  da  quelli
 provenienti  da  insediamenti abitativi o adibiti allo svolgimento di
 attivita' alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica  e
 sanitaria,  in  caso  di  superamento  in  misura superiore al 20% di
 limiti  di  accettabilita'  previsti  dalle  tabelle  allegate   alla
 predetta legge o di quelli stabiliti dalla regione ai sensi dell'art.
 14, secondo comma, si applica la pena dell'ammenda da L. 10.000.000 a
 L. 100.000.000;
    Sospende il giudizio in corso;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzione;
    Ordina che a cura della  cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  al  Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai
 Presidenti delle due Camere, nonche' notificata al p.m., all'imputato
 e ai difensori.
      Cesena, addi' 13 ottobre 1994
                          Il pretore: FAZZINI
 
 95C0305