N. 130 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 ottobre 1994

                                N. 130
 Ordinanza emessa il 31 ottobre 1994 dal pretore  di  Forli',  sezione
 distaccata  di  Cesena  nel procedimento penale a carico di Gabiccini
 Alvaro ed altri
 Inquinamento - Scarichi provenienti da  insediamenti  produttivi  che
    eccedono  in  misura  superiore  al  venti  per  cento i limiti di
    accettabilita' previsti  dalle  tabelle  allegate  alla  legge  n.
    319/1976  o quelli stabiliti dalle regioni - Reato punibile con la
    sola  pena  pecuniaria,   oblazionabile   -   Irragionevolezza   -
    Disparita'  di  trattamento  rispetto  ad  ipotesi  meno gravi, ma
    punite con maggiore severita' -  Mancata  tutela  della  salute  e
    dell'ambiente  salubre  - Penalizzazione dell'iniziativa economica
    privata, in specie: aziende che  abbiano  fatto  investimenti  per
    adeguare i propri impianti alla normativa attuale.
 (D.-L. 17 settembre 1994, n. 537, art. 3).
 (Cost., artt. 3, 9, 32 e 41).
(GU n.11 del 15-3-1995 )
                              IL PRETORE
    1.  -  Nel  procedimento  penale  n.  657/94 a carico di Gabiccini
 Alvaro, Gabiccini Giorgio, Gabiccini Giuseppe, Gabiccini  Mauro,  per
 il  reato  di  cui agli artt. 21, primo e terzo comma, della legge n.
 319/1976 ritiene il pretore  di  dover  dichiarare  rilevante  e  non
 manifestamente  infondata  per  violazione  degli artt. 3, 9, 32 e 41
 della  Costituzione  la  questione  di  legittimita'   costituzionale
 dell'art.  3  del  d.-l.  17  settembre 1994, n. 537, che modifica il
 terzo comma dell'art. 21 della legge n. 319/1976 nella parte in  cui,
 per  gli  scarichi  diversi  da  quelli  provenienti  da insediamenti
 abitativi  o  adibiti  allo  svolgimento  di  attivita'  alberghiera,
 turistica,   sportiva  ricreativa,  scolastica  e  sanitaria  prevede
 l'applicazione  della  pena  dell'ammenda  da  L.  10.000.000  a   L.
 100.000.000  in  caso  di  superamento in misura superiore al 20% dei
 limiti di accettabilita' previsti dalle tabelle allegate  alla  legge
 n. 319/1976 o di quelli stabiliti dalla Regione.
    2.  -  Quanto alla non manifesta infondatezza, va osservato quanto
 segue:
    2.1. - Nell'ambito della disciplina originaria di cui  alla  legge
 10  maggio  1976,  n.  319,  il reato piu' grave, perche' comportante
 lesione  o  pericolo  per  l'interesse  protetto,  e'  sempre   stato
 considerato  quello  previsto  dall'art. 21, terzo comma (scarico con
 violazione dei limiti  tabellari),  particolarmente  nell'ipotesi  di
 scarico proveniente da insediamento produttivo.
    2.2.  -  La  sanzione  penale  prevista dal testo originario della
 disposizione incriminatrice e' infatti la  piu'  elevata  fra  quelle
 contenute  nella  legge Merli: l'arresto da due mesi a due anni (art.
 21, comma terzo, in relazione al comma primo dello stesso  articolo),
 con  l'aggiunta della pena accessoria dell'incapacita' di contrattare
 con la pubblica amministrazione (art. 21, comma  quarto).  Gli  altri
 reati  previsti  dalla  legge  n. 319/1976 - per lo piu' di carattere
 formale -  sono  sanzionati  in  modo  piu'  lieve,  e,  soprattutto,
 l'eventuale pena detentiva e' sempre prevista in alternativa rispetto
 alla pena pecuniaria.
    2.3.  -  L'art.  3 del decreto-legge citato depenalizza gran parte
 delle ipotesi di superamento, da parte degli scarichi provenienti  da
 insediamenti  produttivi,  dei  limiti  tabellari:  Infatti, se vi e'
 superamento contenuto  fino  alla  misura  del  20%  si  realizza  un
 illecito  amministrativo; se vi e' superamento che va oltre il 20% si
 ha illecito penale punito  con  la  sola  pena  pecuniaria,  pertanto
 oblazionabile  ai sensi dell'art. 162 del c.p. e quindi senza che sia
 possibile per il giudice verificare, ai fini  dell'oblazione  stessa,
 la   permanenza   di  conseguenze  pericolose  o  dannose  del  reato
 eliminabile da parte  del  contravventore;  solo  se  il  superamento
 riguarda  i  parametri  inderogabili  e'  prevista la pena pecuniaria
 alternativa a quella dell'arresto.
    2.4. - La disposizione in esame contrasta con precise norme  della
 Costituzione.
    Innanzitutto   con   l'art.   3   che  sancisce  il  principio  di
 ragionevolezza.   Il   contrasto   emerge   dalla    irrazionale    e
 contraddittoria  diversita'  del  trattamento  sanzionatorio  per  le
 diverse ipotesi di reato previste dalla legge n. 319/76 quale risulta
 per effetto del d.-l. n. 537/1994.
    Infatti nel disegno originario della legge n. 319  erano  previsti
 diversi  reati, alcuni dei quali di natura formale ed altri di natura
 sostanziale.  Particolarmente  grave  e  percio'  meritevole  di   un
 trattamento  sanzionatorio piu' severo era considerato lo scarico con
 violazione dei limiti tabellari. La modifica introdotta col d.-l.  n.
 537/1994   comporta   un   trattamento   irrazionale   di  situazioni
 differenti, al punto che le violazioni meno gravi e puramente formali
 risultano punite con la pena alternativa dell'arresto o  dell'ammenda
 mentre  il  superamento dei limiti tabellari, che pure pone sempre in
 pericolo,  diversamente  dalle  violazioni  formali,  gli   interessi
 protetti  dalla  normativa  in esame, e' nella maggior parte dei casi
 depenalizzato o  punito  con  la  sola  ammenda  e  solo  in  ipotesi
 residuali con la sanzione alternativa.
    In   detto   svuotamento  sanzionatorio  di  uno  dei  reati  piu'
 importanti in materia di tutela ambientale si profila una  violazione
 del  disposto dell'art. 9, secondo comma, della Costituzione, laddove
 la tutela del paesaggio, inteso  secondo  le  piu'  recenti  pronunce
 della  Corte  di  cassazione  della  Corte costituzionale deve essere
 inteso anche come ambiente naturale in senso lato, quindi comprensivo
 anche degli inevitabili ed inscindibili aspetti bionaturalistici.
    Per  gli  stessi  motivi  esposti  in  relazione  all'art. 9 della
 Costituzione, si ritiene che la norma in esame si ponga in  contrasto
 anche  con l'art. 32 della Carta costituzionale. Infatti nel concetto
 di tutela della salute come  principio  costituzionalmente  garantito
 deve,  per forza di cose, ricomprendersi il piu' vasto concetto della
 salute pubblica nel senso della salubrita' dell'ambiente naturale  ed
 urbano  ove  ciascun  cittadino  vive.  Il diritto alla salute inteso
 anche come diritto all'ambiente salubre e' stato ormai  ripetutamente
 accertato  in  giurisprudenza  (si  veda per tutte la famosa sentenza
 delle sezioni unite n. 517 del  6  ottobre  1979,  nonche'  la  Corte
 costituzionale  in data 31 dicembre 1987, n. 641, ed in data 16 marzo
 1990, n. 17). E' fuor dubbio che la  diminuita,  ed  anzi  per  certi
 versi  di  fatto  del  tutto  caducata,  possibilita'  di  intervento
 deterrente/punitivo in sede di illeciti da inquinamento idrico crea i
 presupposti per una evoluzione incontrollata del fenomeno, il che  si
 traduce  in  via  diretta  in  un  danno  per  la salute e salubrita'
 pubblica  in  un   ambiente   che   resta   cosi'   maggiormente   ed
 incotrollatamente esposto al degrado inquinante.
    Si  ravvisa  inoltre un contrasto con l'art. 41 della Costituzione
 poiche' la norma denunciata favorisce apertamente chi ha  violato  la
 legge  e  penalizza  invece,  anche  sul  piano della concorrenza tra
 imprese,  proprio  le  aziende   che   hanno   approntato   rilevanti
 investimenti  per  adeguare i propri impianti alle esigenze di tutela
 ambientale.
    3.  -  Quanto  alla  rilevanza  della  questione  prospettata  nel
 presente   giudizio   va  osservato  che  all'esito  dell'istruttoria
 dibattimentale si e' accertata  la  sussistenza  di  uno  scarico  da
 insediamento  produttivo  con  superamento  dei  limiti  di  cui alla
 tabella allegata alla legge Merli in misura notevolmente superiore al
 20% ma non riguardante i  parametri  inderogabili.  Pertanto,  per  i
 reati  di superamento dei limiti tabellari, agli imputati potrebbe in
 astratto essere applicata la sola pena dell'ammenda, anziche'  quella
 dell'arresto  (con relativa sanzione accessoria) come originariamente
 previsto dall'art. 2, terzo comma, con  la  possibilita',  sempre  in
 astratto, di estinzione mediante oblazione semplice.
    In  concreto tuttavia, trattandosi di fatti commessi il 21 gennaio
 e il 25 febbraio 1991 dovrebbe dichiararsi l'estinzione dei reati per
 prescrizione.
    Cosi' prospettata  la  questione  resta  ancor  piu'  evidente  lo
 svuotamento  pressoche'  totale del sistema sanzionatorio originario,
 in applicazione del quale avrebbe dovuto applicarsi agli imputati una
 pena detentiva nonche' la  sanzione  accessoria  dell'incapacita'  di
 contrattare   con   la   p.a.,  con  l'impossibilita'  di  effettuare
 l'oblazione, con piu' ampio decorso del termine di prescrizione.
                               P. Q. M.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata  per  violazione
 degli  artt.  3,  9,  32  e  41  della  Costituzione  la questione di
 legittimita' dell'art. 3 del d.-l. 17 settembre 1994, n.  537,  nella
 parte  in  cui  prevede  che  per  gli  scarichi  diversi  da  quelli
 provenienti da insediamenti abitativi o adibiti allo  svolgimento  di
 attivita'  alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica e
 sanitaria, in caso di superamento  in  misura  superiore  al  20%  di
 limiti   di  accettabilita'  previsti  dalle  tabelle  allegate  alla
 predetta legge o di quelli stabiliti dalla regione ai sensi dell'art.
 14, secondo comma, si applica la pena dell'ammenda da L. 10.000.000 a
 L. 100.000.000;
    Sospende il giudizio in corso;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Ordina  che  a  cura  della  cancelleria la presente ordinanza sia
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata  ai
 Presidenti  delle  due  Camere,  nonche'  notificata  al  p.m.,  agli
 imputati e ai difensori.
      Cesena, addi' 31 ottobre 1994
                          Il pretore: FAZZINI
 
 95C0306