N. 130 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 ottobre 1994
N. 130 Ordinanza emessa il 31 ottobre 1994 dal pretore di Forli', sezione distaccata di Cesena nel procedimento penale a carico di Gabiccini Alvaro ed altri Inquinamento - Scarichi provenienti da insediamenti produttivi che eccedono in misura superiore al venti per cento i limiti di accettabilita' previsti dalle tabelle allegate alla legge n. 319/1976 o quelli stabiliti dalle regioni - Reato punibile con la sola pena pecuniaria, oblazionabile - Irragionevolezza - Disparita' di trattamento rispetto ad ipotesi meno gravi, ma punite con maggiore severita' - Mancata tutela della salute e dell'ambiente salubre - Penalizzazione dell'iniziativa economica privata, in specie: aziende che abbiano fatto investimenti per adeguare i propri impianti alla normativa attuale. (D.-L. 17 settembre 1994, n. 537, art. 3). (Cost., artt. 3, 9, 32 e 41).(GU n.11 del 15-3-1995 )
IL PRETORE 1. - Nel procedimento penale n. 657/94 a carico di Gabiccini Alvaro, Gabiccini Giorgio, Gabiccini Giuseppe, Gabiccini Mauro, per il reato di cui agli artt. 21, primo e terzo comma, della legge n. 319/1976 ritiene il pretore di dover dichiarare rilevante e non manifestamente infondata per violazione degli artt. 3, 9, 32 e 41 della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 del d.-l. 17 settembre 1994, n. 537, che modifica il terzo comma dell'art. 21 della legge n. 319/1976 nella parte in cui, per gli scarichi diversi da quelli provenienti da insediamenti abitativi o adibiti allo svolgimento di attivita' alberghiera, turistica, sportiva ricreativa, scolastica e sanitaria prevede l'applicazione della pena dell'ammenda da L. 10.000.000 a L. 100.000.000 in caso di superamento in misura superiore al 20% dei limiti di accettabilita' previsti dalle tabelle allegate alla legge n. 319/1976 o di quelli stabiliti dalla Regione. 2. - Quanto alla non manifesta infondatezza, va osservato quanto segue: 2.1. - Nell'ambito della disciplina originaria di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, il reato piu' grave, perche' comportante lesione o pericolo per l'interesse protetto, e' sempre stato considerato quello previsto dall'art. 21, terzo comma (scarico con violazione dei limiti tabellari), particolarmente nell'ipotesi di scarico proveniente da insediamento produttivo. 2.2. - La sanzione penale prevista dal testo originario della disposizione incriminatrice e' infatti la piu' elevata fra quelle contenute nella legge Merli: l'arresto da due mesi a due anni (art. 21, comma terzo, in relazione al comma primo dello stesso articolo), con l'aggiunta della pena accessoria dell'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 21, comma quarto). Gli altri reati previsti dalla legge n. 319/1976 - per lo piu' di carattere formale - sono sanzionati in modo piu' lieve, e, soprattutto, l'eventuale pena detentiva e' sempre prevista in alternativa rispetto alla pena pecuniaria. 2.3. - L'art. 3 del decreto-legge citato depenalizza gran parte delle ipotesi di superamento, da parte degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi, dei limiti tabellari: Infatti, se vi e' superamento contenuto fino alla misura del 20% si realizza un illecito amministrativo; se vi e' superamento che va oltre il 20% si ha illecito penale punito con la sola pena pecuniaria, pertanto oblazionabile ai sensi dell'art. 162 del c.p. e quindi senza che sia possibile per il giudice verificare, ai fini dell'oblazione stessa, la permanenza di conseguenze pericolose o dannose del reato eliminabile da parte del contravventore; solo se il superamento riguarda i parametri inderogabili e' prevista la pena pecuniaria alternativa a quella dell'arresto. 2.4. - La disposizione in esame contrasta con precise norme della Costituzione. Innanzitutto con l'art. 3 che sancisce il principio di ragionevolezza. Il contrasto emerge dalla irrazionale e contraddittoria diversita' del trattamento sanzionatorio per le diverse ipotesi di reato previste dalla legge n. 319/76 quale risulta per effetto del d.-l. n. 537/1994. Infatti nel disegno originario della legge n. 319 erano previsti diversi reati, alcuni dei quali di natura formale ed altri di natura sostanziale. Particolarmente grave e percio' meritevole di un trattamento sanzionatorio piu' severo era considerato lo scarico con violazione dei limiti tabellari. La modifica introdotta col d.-l. n. 537/1994 comporta un trattamento irrazionale di situazioni differenti, al punto che le violazioni meno gravi e puramente formali risultano punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda mentre il superamento dei limiti tabellari, che pure pone sempre in pericolo, diversamente dalle violazioni formali, gli interessi protetti dalla normativa in esame, e' nella maggior parte dei casi depenalizzato o punito con la sola ammenda e solo in ipotesi residuali con la sanzione alternativa. In detto svuotamento sanzionatorio di uno dei reati piu' importanti in materia di tutela ambientale si profila una violazione del disposto dell'art. 9, secondo comma, della Costituzione, laddove la tutela del paesaggio, inteso secondo le piu' recenti pronunce della Corte di cassazione della Corte costituzionale deve essere inteso anche come ambiente naturale in senso lato, quindi comprensivo anche degli inevitabili ed inscindibili aspetti bionaturalistici. Per gli stessi motivi esposti in relazione all'art. 9 della Costituzione, si ritiene che la norma in esame si ponga in contrasto anche con l'art. 32 della Carta costituzionale. Infatti nel concetto di tutela della salute come principio costituzionalmente garantito deve, per forza di cose, ricomprendersi il piu' vasto concetto della salute pubblica nel senso della salubrita' dell'ambiente naturale ed urbano ove ciascun cittadino vive. Il diritto alla salute inteso anche come diritto all'ambiente salubre e' stato ormai ripetutamente accertato in giurisprudenza (si veda per tutte la famosa sentenza delle sezioni unite n. 517 del 6 ottobre 1979, nonche' la Corte costituzionale in data 31 dicembre 1987, n. 641, ed in data 16 marzo 1990, n. 17). E' fuor dubbio che la diminuita, ed anzi per certi versi di fatto del tutto caducata, possibilita' di intervento deterrente/punitivo in sede di illeciti da inquinamento idrico crea i presupposti per una evoluzione incontrollata del fenomeno, il che si traduce in via diretta in un danno per la salute e salubrita' pubblica in un ambiente che resta cosi' maggiormente ed incotrollatamente esposto al degrado inquinante. Si ravvisa inoltre un contrasto con l'art. 41 della Costituzione poiche' la norma denunciata favorisce apertamente chi ha violato la legge e penalizza invece, anche sul piano della concorrenza tra imprese, proprio le aziende che hanno approntato rilevanti investimenti per adeguare i propri impianti alle esigenze di tutela ambientale. 3. - Quanto alla rilevanza della questione prospettata nel presente giudizio va osservato che all'esito dell'istruttoria dibattimentale si e' accertata la sussistenza di uno scarico da insediamento produttivo con superamento dei limiti di cui alla tabella allegata alla legge Merli in misura notevolmente superiore al 20% ma non riguardante i parametri inderogabili. Pertanto, per i reati di superamento dei limiti tabellari, agli imputati potrebbe in astratto essere applicata la sola pena dell'ammenda, anziche' quella dell'arresto (con relativa sanzione accessoria) come originariamente previsto dall'art. 2, terzo comma, con la possibilita', sempre in astratto, di estinzione mediante oblazione semplice. In concreto tuttavia, trattandosi di fatti commessi il 21 gennaio e il 25 febbraio 1991 dovrebbe dichiararsi l'estinzione dei reati per prescrizione. Cosi' prospettata la questione resta ancor piu' evidente lo svuotamento pressoche' totale del sistema sanzionatorio originario, in applicazione del quale avrebbe dovuto applicarsi agli imputati una pena detentiva nonche' la sanzione accessoria dell'incapacita' di contrattare con la p.a., con l'impossibilita' di effettuare l'oblazione, con piu' ampio decorso del termine di prescrizione.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata per violazione degli artt. 3, 9, 32 e 41 della Costituzione la questione di legittimita' dell'art. 3 del d.-l. 17 settembre 1994, n. 537, nella parte in cui prevede che per gli scarichi diversi da quelli provenienti da insediamenti abitativi o adibiti allo svolgimento di attivita' alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica e sanitaria, in caso di superamento in misura superiore al 20% di limiti di accettabilita' previsti dalle tabelle allegate alla predetta legge o di quelli stabiliti dalla regione ai sensi dell'art. 14, secondo comma, si applica la pena dell'ammenda da L. 10.000.000 a L. 100.000.000; Sospende il giudizio in corso; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere, nonche' notificata al p.m., agli imputati e ai difensori. Cesena, addi' 31 ottobre 1994 Il pretore: FAZZINI 95C0306