N. 132 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 novembre 1994
N. 132 Ordinanza emessa il 17 novembre 1994 dal pretore di Torino nel procedimento penale a carico di Quaglia Silvana Reato in genere - Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi - Ambito di applicazione - Inapplicabilita' per espresso divieto al reato (nella specie contestato all'imputato) di falsa testimonianza, diversamente da quanto stabilito per le analoghe figure criminose contemplate da norme emesse in epoca successiva - Irragionevolezza - Lesione del principio di eguaglianza - Richiamo alle sentenze nn. 249/1993 e 254/1994. (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60, primo comma). (Cost., art. 3).(GU n.11 del 15-3-1995 )
IL PRETORE Rilevato che Quaglia Silvana e' stata rinviata a giudizio davanti a questo pretore per il reato di cui all'art. 372 del c.p. commesso in data 13 febbraio 1992 davanti al tribunale di Torino; Rilevato che il difensore dell'imputata, dopo aver espresso la volonta' di addivenire ad una richiesta di applicazione pena, ha sollevato preliminarmente questione di legittimita' costituzionale dell'art. 60, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude l'applicabilita' delle sanzioni sostitutive al reato di cui all'art. 372 del c.p. nella formulazione originaria che prevedeva una pena edittale da sei mesi a tre anni; Sentito il p.m.; Ritenuto che la questione proposta e' rilevante in quanto: la sanzione applicabile e' quella prevista dalla formulazione originaria dell'art. 372 del c.p. prima dell'aumento introdotto dall'art. 11 del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, essendo il fatto commesso in data 13 febbraio 1992 e quindi la pena irroganda potrebbe rientrare nei limiti di convertibilita' previsti dall'art. 53 della legge n. 689/1981; non sussistono condizioni ostative di carattere soggettivo alla applicabilita' della conversione della pena che potrebbe quindi di fatto essere applicata; la irrogazione di una sanzione sostitutiva determinerebbe evidenti conseguenze in senso favorevole sulla posizione dell'imputata; Ritenuto che la questione di legittimita' proposta dalla difesa non e' manifestamente infondata in quanto: con le recenti sentenze n. 249 del 1993 e n. 254 del 1994, dichiarative della illegittimita' costituzionale dell'art. 60 della legge n. 689/1981 relativamente alle fattispecie ivi previste dall'art. 590, commi secondo e terzo e degli art. 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319, la Corte costituzionale ha formulato il principio secondo cui risulta carente di ragionevolezza e quindi lesivo del principio di uguaglianza "un complesso normativo che consente di beneficiare delle sanzioni sostitutive a chi ha posto in essere, fra due condotte gradatamente lesive dell'identico bene, quella connotata da maggiore gravita', discriminando invece chi ha realizzato il fatto che meno offende lo stesso valore giuridico" ed ha espresso, nella seconda delle due sentenze, la necessita' che il legislatore pervenga ad un'opera di coordinamento del regime dei divieti "sovrapponendo, ove cio' sia necessario, un sistema di esclusioni per campo di materia, in ogni caso rifuggenti da mere indicazioni nominative"; l'art. 11, primo comma, del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, ha introdotto nell'ordinamento l'art. 371-bis del c.p. e cioe' il delitto di false informazioni al pubblico ministero punito con la pena edittale della reclusione da uno a cinque anni, non prevedendo per tale fattispecie alcuna esclusione di applicabilita' delle sanzioni sostitutive; si verifica, pertanto, nel raffronto fra la fattispecie prevista dall'art. 372 del c.p. ante modifica e la fattispecie prevista dall'art. 371-bis del c.p. quella discrasia posta dalla Corte alla base delle precedenti pronunce di incostituzionalita' dell'art. 60 della legge n. 689/1981, in quanto si e' in presenza di due norme che essendo ispirate alla protezione dello stesso bene giuridico discriminano in senso peggiorativo, imponendo una disciplina ingiustificatamente piu' severa, la posizione di colui che ha commesso la violazione punita con la sanzione inferiore; se e' incontestabile il fatto che il legislatore compia scelte ben precise in ordine alla necessita' di tutelare in modo piu' pregnante, e quindi piu' severo, interessi di particolare importanza come quello del corretto funzionamento della attivita' giudiziaria, appare peraltro irrazionale che nell'ambito delle norme protettive di tale medesimo interesse si venga a delineare un sistema che penalizzi la fattispecie che dal punto di vista sanzionatorio e' punita meno gravemente, come appunto si verifica nel caso prospettato; e' indubbio, infine, che sussista fra le due norme la richiamata identita' di interesse protetto e cioe' quello del corretto funzionamento dell'attivita' giudiziaria, in quanto se l'art. 372 del c.p. intende tutelare la veridicita' e completezza delle testimonianze per evitare determinazioni fuorvianti nelle decisioni, l'art. 371-bis del c.p. e' stato posto a presidio della corretta conduzione delle indagini giudiziarie si' da evitare in una fase tanto delicata del procedimento errori o perdite di tempo che potrebbero essere esiziali per l'esito dell'inchiesta con evidenti ripercussioni negative sulle successive fasi processuali;
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata per violazione dell'art. 3 della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 60, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non consente di applicare le sanzioni sostitutive previste dalla medesima legge al reato di cui all'art. 372 del c.p. cosi' come previsto nella sua originaria formulazione relativamente alla pena edittale; Sospende il giudizio in corso; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che il presente provvedimento sia notificato a cura della cancelleria alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunicato ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato. Torino, addi' 17 novembre 1994 Il pretore: (firma illeggibile) 95C0308