N. 133 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 dicembre 1994

                                N. 133
 Ordinanza  emessa  il  13  dicembre  1994  dal pretore di Lecce, sez.
 distaccata di Campi Salentina nel procedimento  penale  a  carico  di
 Guarino Antonio ed altro
 Reato  in  genere - Distruzione di macchinari sottoposti a privilegio
    speciale a garanzia di credito  agrario  concesso  per  l'acquisto
    degli  stessi - Mancata previsione della depenalizzazione di detto
    reato come previsto dalla  legge  n.  561/1993  per  il  reato  di
    distruzione di autoveicoli sottoposti a privilegio - Disparita' di
    trattamento sanzionatorio di situazioni omogenee.
 (R.D.-L. 29 luglio 1927, n. 1509, art. 10; legge 28 dicembre 1993, n.
    561, art. 1, lett. a)).
 (Cost., art. 3).
(GU n.11 del 15-3-1995 )
                              IL PRETORE
    Con  decreto  del  28 gennaio 1994 il procuratore della Repubblica
 presso la pretura circondariale di Lecce citava a giudizio innanzi  a
 questo  pretore Guarino Antonio e Guarino Giuseppe per rispondere del
 reato di cui agli artt. 110 del c.p. e 10 del r.d.-l. 29 luglio  1927
 n.  388  del  c.p. per avere, quali debitori del Banco di Napoli, che
 aveva  loro  concesso  credito  agrario  per  acquisto  di  materiale
 agricolo, distrutto i macchinari sottoposti a privilegio speciale.
    Fatto  accertato  in  Campi  Salentina  il  13  dicembre  1991 con
 recidiva per Guarino Giuseppe.
    All'udienza dibattimentale il difensore dell'imputato eccepiva  il
 limine  l'incostituzionalita' della forma incriminatoria (art. 10 del
 citato r.d.-l.) in riferimento all'art. 1 lett.  a)  della  legge  28
 dicembre  1993  n.  561 e dall'art. 3 della Costituzione in quanto le
 norme (art. 10 del r.d.-l. n. 1509/1927 ed art. 1,  lett.  a),  della
 legge n. 561/1993) pur riguardando delle forme analoghe di privilegio
 in  favore  di  creditori qualificati in materia, rispettivamente, di
 crediti agrari e di compravendita di autoveicoli, hanno determinato a
 livello  normativo  una  ingiustificata  disparita'  di  trattamento,
 atteso  che  la  legge n. 561/1993 ha sancito la depenalizzazione del
 reato in materia di privilegi su autoveicoli  senza  farvi  rientrare
 anche i privilegi collegati ai crediti agrari.
    Questo  pretore  ritiene  l'eccezione non manifestamente infondata
 con  conseguente  sospensione  del  procedimento  penale  fino   alla
 decisione della Corte costituzionale.
    Invero  il  principio  di uguaglianza sostanziale dei cittadini di
 fronte alla legge, di cui all'art. 3 della  Costituzione,  impone  al
 legislatore   ordinario   di   riservare   trattamenti   normativi  e
 sanzionatori eguali per condotte tipiche analoghe.
    Il problema consente,  quindi,  nel  verificare  se  il  reato  di
 sottrazione  di beni sottoposti a privilegio speciale automobilistico
 (ora depenalizzato) e di sottrazione di beni sottoposti al privilegio
 speciale agrario (non depenalizzato)  si  ispirano  ad  una  medesima
 ratio.
    Sul  punto  concordano dottrina e giurisprudenza dominanti, atteso
 che entrambe le figure di reato  stigmatizzavano  e  sanzionavano  il
 comportamento del debitore in materia di acquisto di autoveicoli o di
 accenzione  di  un  credito  agrario,  che  sottrae  al  creditore le
 garanzie del credito.
    In  tale  contesto  l'art.   1,   lett.   a),   della   legge   di
 depenalizzazione di alcuni reati minori (n. 561/1993) retrocedendo al
 rango   di  illecito  amministrativo  la  violazione  del  privilegio
 speciale automobilistico  e  mantenendo  la  figura  di  reato  della
 violazione  del privilegio speciale agrario, ha determinato, per mera
 dimenticanza o per una scelta abnorme ed irrazionale del legislatore,
 una cosi' marcata disparita' di trattamento per situazioni  analoghe,
 da  doversi  ritenere  violato  il  precetto  costituzionale  di  cui
 all'art. 3 della Costituzione.
    Una  esigenza di coerenza e di non contraddizione dell'ordinamento
 giuridico impone di rimettere al vaglio  della  Corte  costituzionale
 l'opportunita' di cancellare dall'ordinamento penale vigente anche il
 reato  di  violazione del privilegio speciale agrario per ristabilire
 la parita' di trattamento normativo per le due  condotte  (violazione
 del   privilegio   automobilistico   e   del   privilegio   agricolo)
 soprarichiamate.
    La questione prospettata  e'  richiesta  per  la  definizione  del
 pendente giudizio a carico del Guarino, che, in corso di accoglimento
 dell'eccezione,   potrebbero   beneficiare  del  miglior  trattamento
 conseguente alla depenalizzazione de reato di cui trattasi.
      Campi Salentina, addi' 13 dicembre 1994
                          Il pretore: MADARO
 
 95C0309