N. 133 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 dicembre 1994
N. 133 Ordinanza emessa il 13 dicembre 1994 dal pretore di Lecce, sez. distaccata di Campi Salentina nel procedimento penale a carico di Guarino Antonio ed altro Reato in genere - Distruzione di macchinari sottoposti a privilegio speciale a garanzia di credito agrario concesso per l'acquisto degli stessi - Mancata previsione della depenalizzazione di detto reato come previsto dalla legge n. 561/1993 per il reato di distruzione di autoveicoli sottoposti a privilegio - Disparita' di trattamento sanzionatorio di situazioni omogenee. (R.D.-L. 29 luglio 1927, n. 1509, art. 10; legge 28 dicembre 1993, n. 561, art. 1, lett. a)). (Cost., art. 3).(GU n.11 del 15-3-1995 )
IL PRETORE Con decreto del 28 gennaio 1994 il procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Lecce citava a giudizio innanzi a questo pretore Guarino Antonio e Guarino Giuseppe per rispondere del reato di cui agli artt. 110 del c.p. e 10 del r.d.-l. 29 luglio 1927 n. 388 del c.p. per avere, quali debitori del Banco di Napoli, che aveva loro concesso credito agrario per acquisto di materiale agricolo, distrutto i macchinari sottoposti a privilegio speciale. Fatto accertato in Campi Salentina il 13 dicembre 1991 con recidiva per Guarino Giuseppe. All'udienza dibattimentale il difensore dell'imputato eccepiva il limine l'incostituzionalita' della forma incriminatoria (art. 10 del citato r.d.-l.) in riferimento all'art. 1 lett. a) della legge 28 dicembre 1993 n. 561 e dall'art. 3 della Costituzione in quanto le norme (art. 10 del r.d.-l. n. 1509/1927 ed art. 1, lett. a), della legge n. 561/1993) pur riguardando delle forme analoghe di privilegio in favore di creditori qualificati in materia, rispettivamente, di crediti agrari e di compravendita di autoveicoli, hanno determinato a livello normativo una ingiustificata disparita' di trattamento, atteso che la legge n. 561/1993 ha sancito la depenalizzazione del reato in materia di privilegi su autoveicoli senza farvi rientrare anche i privilegi collegati ai crediti agrari. Questo pretore ritiene l'eccezione non manifestamente infondata con conseguente sospensione del procedimento penale fino alla decisione della Corte costituzionale. Invero il principio di uguaglianza sostanziale dei cittadini di fronte alla legge, di cui all'art. 3 della Costituzione, impone al legislatore ordinario di riservare trattamenti normativi e sanzionatori eguali per condotte tipiche analoghe. Il problema consente, quindi, nel verificare se il reato di sottrazione di beni sottoposti a privilegio speciale automobilistico (ora depenalizzato) e di sottrazione di beni sottoposti al privilegio speciale agrario (non depenalizzato) si ispirano ad una medesima ratio. Sul punto concordano dottrina e giurisprudenza dominanti, atteso che entrambe le figure di reato stigmatizzavano e sanzionavano il comportamento del debitore in materia di acquisto di autoveicoli o di accenzione di un credito agrario, che sottrae al creditore le garanzie del credito. In tale contesto l'art. 1, lett. a), della legge di depenalizzazione di alcuni reati minori (n. 561/1993) retrocedendo al rango di illecito amministrativo la violazione del privilegio speciale automobilistico e mantenendo la figura di reato della violazione del privilegio speciale agrario, ha determinato, per mera dimenticanza o per una scelta abnorme ed irrazionale del legislatore, una cosi' marcata disparita' di trattamento per situazioni analoghe, da doversi ritenere violato il precetto costituzionale di cui all'art. 3 della Costituzione. Una esigenza di coerenza e di non contraddizione dell'ordinamento giuridico impone di rimettere al vaglio della Corte costituzionale l'opportunita' di cancellare dall'ordinamento penale vigente anche il reato di violazione del privilegio speciale agrario per ristabilire la parita' di trattamento normativo per le due condotte (violazione del privilegio automobilistico e del privilegio agricolo) soprarichiamate.
La questione prospettata e' richiesta per la definizione del pendente giudizio a carico del Guarino, che, in corso di accoglimento dell'eccezione, potrebbero beneficiare del miglior trattamento conseguente alla depenalizzazione de reato di cui trattasi. Campi Salentina, addi' 13 dicembre 1994 Il pretore: MADARO 95C0309