N. 134 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 gennaio 1995
N. 134 Ordinanza emessa il 10 gennaio 1995 dal tribunale militare di Verona nel procedimento penale a carico di Patti Massimiliano Pena - Pene detentive brevi - Sanzioni sostitutive - Inapplicabilita', per interpretazione della Corte di cassazione, per i reati militari giudicati dall'autorita' giudiziaria militare - Irragionevolezza - Disparita' di trattamento rispetto all'imputato per reati comuni. (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 53, modificato dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, art. 5). (Cost., art. 3).(GU n.11 del 15-3-1995 )
IL TRIBUNALE MILITARE Ha pronunciato in pubblica udienza la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Patti Massimiliano, nato il 7 settembre 1971 a Cervia (Ravenna) - atto di nascita n. 123 P.I.S.A. - residente a Tirano (Sondrio), piazza Lantieri n. 18; carabiniere effettivo alla stazione carabinieri di Tirano (Sondrio). Libero. Imputato del reato di: "abbandono di posto da parte di militare di servizio aggravato, insubordinazione con ingiuria aggravata" (artt. 120, 189, secondo comma, 47 n. 2 del c.p.m.p.) perche': A) verso le ore 19 del 13 marzo 1994, mentre svolgeva il servizio perlustrativo automontato in territorio sottoposto alla giurisdizione della caserma carabinieri di Moglia (Mantova) con turno dalle ore 15 alle ore 20, in violazione delle ricevute e conosciute consegne, interrompeva l'attivita' di vigilanza ed abbandonava il posto di servizio recandosi in Bergamo. Con l'aggravante di essere preposto al servizio; B) il successivo 14 marzo 1994, nella stazione carabinieri di Moglia (Mantova) non appena venne informato dal comandante interinale appuntato Nigro Cosimo che per il fatto di cui sub A) era stato fatto rapporto ai superiori, offendeva l'onore, il decoro ed il prestigio del predetto superiore gerarchico, rivolgendogli in sua presenza le seguenti espressioni: "che cazzo e' successo, questa e' una stazione del cazzo, con dei colleghi di merda. Ho girato tante stazioni ed i colleghi mi hanno sempre coperto. Appena faccio una cosa io subito mi fottono". Con l'aggravante di essere rivestito di un grado. All'odierna udienza dibattimentale la difesa dell'imputato ha sollevato questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 53 della legge n. 689/1981 (cosi' come modificato dall'art. 53 della legge n. 296/1993) nella parte in cui non prevede la applicabilita' della norma ivi contenuta anche ai procedimenti penali avanti ai tribunali militari, deducendo violazione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione. Il p.m. si e' associato alla richiesta. Ritiene questo giudice che la questione sia rilevante. Infatti essa e' stata sollevata a seguito di richiesta di applicazione di mesi due di reclusione militare, sostituita con la multa nella misura di L. 4.500.000. Il pubblico ministero ha motivato il proprio dissenso soltanto sulla base della costante giurisprudenza della Cassazione (per tutte sez. I, 30 giugno 1994, in causa De Francesco), secondo cui la disciplina dettata dalla legge n. 689/1981 sulle sanzioni sostitutive e' inapplicabile nel rito militare. Ne derivava la richiesta difensiva di intervento, sul punto, della Corte costituzionale, cui il p.m. si e' associato. Appare chiaro che l'interpretazione, che sarebbe vano disattendere, data dal giudice di legittimita' all'art. 53 legge citata e' di ostacolo all'applicazione anche in sede di "patteggiamento", di sanzione sostitutiva pecuniaria e, dunque, di ostacolo al "patteggiamento" medesimo cui le parti non sono addivenute solo in virtu' della inapplicabilita' della sanzione pecuniaria. Ritiene altresi', questo giudice, che la questione sia non manifestatamente infondata, quantomeno con riferimento alla sostituzione con pena pecuniaria. L'imputato di reati militari si trova in condizione deteriore rispetto all'imputato di reati comuni, non potendo usufruire del trattamento, chiaramente piu' vantaggioso, relativo alla sostituzione come sopra indicata. Cio' non sembra trovare giustificazione sul piano della ragionevolezza normativa. Si osserva, anzitutto, che la specificita' dell'ordinamento penale militare non appare contrastante con la possibilita' di irrogare una pena pecuniaria, posto che quest'ultima e', anzi, espressamente prevista come sanzione eseguibile, ai sensi dell'art. 410 del c.p.m.p. In secondo luogo la reclusione militare e quella comune hanno fondamento le medesime generali ragioni afflittive e riabilitative, onde non ci si spiega come l'una, a differenza dell'altra, non possa, a pari condizioni, essere sostituita dalla pena pecuniaria. Non puo' ignorarsi, infine, che la legge 18 agosto 1993, n. 296 ha eliminato limiti precedentemente stabiliti circa l'organo che puo' infliggere sanzioni sostitutive (il pretore), dilatando di conseguenza la portata applicativa delle medesime e rendendo ancor piu' ingiustificata la discrasia fra i due sistemi comune e militare. Ne consegue che la richiesta difensiva va accolta, con conseguente trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
P. Q. M. Letti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 24 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestatamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, cosi' come modificato dall'art. 5 della legge n. 296/1993, nella parte in cui non prevede l'applicabilita' delle sanzioni sostitutive di cui al medesimo articolo, ai procedimenti penali avanti ai tribunali militari, in relazione all'art. 3 della Costituzione; Sospende il procedimento e; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e che la presente ordinanza sia notificata all'imputato, al suo difensore ed al p.m., nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Verona, addi' 10 gennaio 1995 Il Presidente estensore: PAGLIARULO 95C0310