N. 134 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 gennaio 1995

                                N. 134
 Ordinanza emessa il 10 gennaio 1995 dal tribunale militare di  Verona
 nel procedimento penale a carico di Patti Massimiliano
 Pena    -   Pene   detentive   brevi   -   Sanzioni   sostitutive   -
    Inapplicabilita', per interpretazione della Corte  di  cassazione,
    per i reati militari giudicati dall'autorita' giudiziaria militare
    -   Irragionevolezza   -   Disparita'   di   trattamento  rispetto
    all'imputato per reati comuni.
 (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 53, modificato dalla  legge  12
    agosto 1993, n. 296, art. 5).
 (Cost., art. 3).
(GU n.11 del 15-3-1995 )
                         IL TRIBUNALE MILITARE
    Ha  pronunciato  in  pubblica  udienza  la  seguente ordinanza nel
 procedimento penale  a  carico  di  Patti  Massimiliano,  nato  il  7
 settembre 1971 a Cervia (Ravenna) - atto di nascita n. 123 P.I.S.A. -
 residente  a  Tirano  (Sondrio),  piazza  Lantieri n. 18; carabiniere
 effettivo alla stazione carabinieri di Tirano (Sondrio). Libero.
    Imputato del reato di: "abbandono di posto da parte di militare di
 servizio aggravato, insubordinazione con ingiuria  aggravata"  (artt.
 120, 189, secondo comma, 47 n. 2 del c.p.m.p.) perche':
       A)  verso  le  ore  19  del  13  marzo 1994, mentre svolgeva il
 servizio perlustrativo  automontato  in  territorio  sottoposto  alla
 giurisdizione della caserma carabinieri di Moglia (Mantova) con turno
 dalle  ore  15 alle ore 20, in violazione delle ricevute e conosciute
 consegne, interrompeva l'attivita' di  vigilanza  ed  abbandonava  il
 posto di servizio recandosi in Bergamo.
    Con l'aggravante di essere preposto al servizio;
       B)  il  successivo 14 marzo 1994, nella stazione carabinieri di
 Moglia (Mantova) non appena venne informato dal comandante interinale
 appuntato Nigro Cosimo che per il fatto di cui sub A) era stato fatto
 rapporto ai superiori, offendeva l'onore, il decoro ed  il  prestigio
 del  predetto  superiore gerarchico, rivolgendogli in sua presenza le
 seguenti espressioni: "che cazzo e' successo, questa e' una  stazione
 del  cazzo,  con dei colleghi di merda. Ho girato tante stazioni ed i
 colleghi mi hanno sempre coperto. Appena faccio una cosa io subito mi
 fottono". Con l'aggravante di essere rivestito di un grado.
    All'odierna  udienza  dibattimentale  la  difesa  dell'imputato ha
 sollevato questione di  illegittimita'  costituzionale  dell'art.  53
 della  legge  n.  689/1981  (cosi' come modificato dall'art. 53 della
 legge n. 296/1993) nella parte in cui non prevede  la  applicabilita'
 della  norma  ivi  contenuta  anche  ai procedimenti penali avanti ai
 tribunali militari, deducendo violazione del principio di uguaglianza
 sancito dall'art. 3 della Costituzione.
    Il p.m. si e' associato alla richiesta.
    Ritiene questo giudice che la  questione  sia  rilevante.  Infatti
 essa  e'  stata  sollevata  a seguito di richiesta di applicazione di
 mesi due di reclusione militare, sostituita con la multa nella misura
 di L. 4.500.000.
    Il pubblico ministero ha motivato  il  proprio  dissenso  soltanto
 sulla  base della costante giurisprudenza della Cassazione (per tutte
 sez. I, 30 giugno 1994,  in  causa  De  Francesco),  secondo  cui  la
 disciplina dettata dalla legge n. 689/1981 sulle sanzioni sostitutive
 e' inapplicabile nel rito militare.
    Ne derivava la richiesta difensiva di intervento, sul punto, della
 Corte costituzionale, cui il p.m. si e' associato.
    Appare    chiaro   che   l'interpretazione,   che   sarebbe   vano
 disattendere, data dal giudice  di  legittimita'  all'art.  53  legge
 citata   e'   di   ostacolo   all'applicazione   anche   in  sede  di
 "patteggiamento", di sanzione sostitutiva pecuniaria  e,  dunque,  di
 ostacolo   al   "patteggiamento"  medesimo  cui  le  parti  non  sono
 addivenute solo  in  virtu'  della  inapplicabilita'  della  sanzione
 pecuniaria.
    Ritiene  altresi',  questo  giudice,  che  la  questione  sia  non
 manifestatamente   infondata,   quantomeno   con   riferimento   alla
 sostituzione con pena pecuniaria.
    L'imputato  di  reati  militari  si  trova in condizione deteriore
 rispetto all'imputato di reati  comuni,  non  potendo  usufruire  del
 trattamento, chiaramente piu' vantaggioso, relativo alla sostituzione
 come  sopra  indicata.  Cio'  non  sembra trovare giustificazione sul
 piano della ragionevolezza normativa.
    Si osserva, anzitutto, che la specificita' dell'ordinamento penale
 militare non appare contrastante con la possibilita' di irrogare  una
 pena  pecuniaria,  posto  che  quest'ultima  e',  anzi, espressamente
 prevista  come  sanzione  eseguibile,  ai  sensi  dell'art.  410  del
 c.p.m.p.
    In  secondo  luogo  la  reclusione  militare e quella comune hanno
 fondamento le medesime generali ragioni afflittive  e  riabilitative,
 onde non ci si spiega come l'una, a differenza dell'altra, non possa,
 a pari condizioni, essere sostituita dalla pena pecuniaria.
    Non puo' ignorarsi, infine, che la legge 18 agosto 1993, n. 296 ha
 eliminato  limiti  precedentemente  stabiliti circa l'organo che puo'
 infliggere  sanzioni   sostitutive   (il   pretore),   dilatando   di
 conseguenza  la  portata  applicativa delle medesime e rendendo ancor
 piu' ingiustificata la discrasia fra i due sistemi comune e militare.
    Ne consegue che la richiesta difensiva va accolta, con conseguente
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
                               P. Q. M.
    Letti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1
 e 24 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante  e non manifestatamente infondata la questione
 di legittimita' costituzionale dell'art. 53 della legge  24  novembre
 1981,  n.  689,  cosi'  come  modificato  dall'art.  5 della legge n.
 296/1993, nella parte  in  cui  non  prevede  l'applicabilita'  delle
 sanzioni  sostitutive  di  cui  al medesimo articolo, ai procedimenti
 penali avanti ai tribunali militari, in relazione  all'art.  3  della
 Costituzione;
    Sospende il procedimento e;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale  e  che   la   presente   ordinanza   sia   notificata
 all'imputato,  al suo difensore ed al p.m., nonche' al Presidente del
 Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei  due  rami  del
 Parlamento.
      Verona, addi' 10 gennaio 1995
                  Il Presidente estensore: PAGLIARULO
 
 95C0310