N. 137 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 febbraio 1995
N. 137 Ordinanza emessa il 1 febbraio 1995 dal pretore di Tolmezzo nel procedimento civile vertente tra Savio Giovanni e I.N.P.S. Previdenza e assistenza sociale - Pensioni corrisposte dall'I.N.P.S. - Previsione che, per gli ex lavoratori dipendenti, gli assegni familiari siano sostituiti dall'assegno per il nucleo familiare - Mancata previsione che l'assegno per il nucleo familiare spetti anche ai titolari delle pensioni derivanti in misura prevalente da lavoro dipendente - Irrazionale deteriore trattamento dei lavoratori che, dopo un lungo periodo di attivita' quali dipendenti, abbiano, anche per breve tempo, lavorato in maniera autonoma, prescindendo la normativa impugnata sia dalla durata assoluta della contribuzione da lavoro dipendente, sia dal rapporto quantitativo tra le due forme di contribuzione succedutesi nel tempo. (D.-L. 13 marzo 1988, n. 69, art. 2, convertito in legge 13 maggio 1988, n. 153). (Cost., art. 3).(GU n.11 del 15-3-1995 )
IL PRETORE Letti gli atti del processo concernente la domanda presentata da Savio Giovanni nei confronti dell'INPS, sentiti i procuratori delle parti, osserva quanto segue. Il ricorrente e' titolare della pensione Vo/art. n. 33021648 liquidata definitivamente con provvedimento del 15 novembre 1993 con decorrenza 1 gennaio 1992. L'INPS, con la pensione, gli ha liquidato gli assegni familiari e non l'assegno per il nuclero familiare di cui al d.-l. n. 69 del 13 marzo 1988, convertito in legge n. 153 del 13 maggio 1988. L'art. 2 prevede che "per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente .. gli assegni familiari cessano di essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni del presente articolo, dall'assegno per il nucleo familiare ..". Risulta pacificamente che il ricorrente vanta, ai fini pensionistici, n. 1775 contributi settimanali quale lavoratore dipendente e n. 78 contributi settimanali quale artigiano. In sostanza, egli ha ottenuto la pensione cumulando i contributi relativi a 33 anni e mezzo circa di lavoro dipendente e un anno e mezzo circa quale lavoratore autonomo. L'INPS ha cumulato i contributi ai fini del raggiungimento dei 1820 contributi settimanali necessari per il riconoscimento della pensione di anzianita', ed, in virtu' dell'art. 9, primo comma, prima parte, della legge n. 463 del 1959 ha liquidato detta pensione nella gestione speciale artigiani. L'INPS osserva che la prestazione pensionistica non sarebbe sorta se non in virtu' del cumulo con la contribuzione nella gestione speciale, per cui e' questa ultima contribuzione a connotare la prestazione pensionistica. Osserva anche che il legislatore, al quale non poteva essere ignoto il fenomeno della contribuzione mista, avendo riconosciuto il diritto all'assegno per il nucleo familiare ai "titolari di pensioni derivanti da lavoro dipendente" ha inteso limitare il beneficio ai titolari di pensioni derivanti esclusivamente da lavoro dipendente. Ritiene questo giudice che l'interpretazione suggerita dal procuratore del ricorrente, seppure equa e ragionevole, urta contro il primo canone ermeneutico di cui all'art. 12 "preleggi" ed appare additiva rispetto al senso letterale e logico della disposizione, che appare diretta a garantire il beneficio ai titolari di pensioni derivate esclusivamente da lavoro dipendente. Ritiene pero' questo giudice che, cosi' interpretata, la disposizione si ponga in contrasto con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza cui deve sottostare il legislatore ordinario per effetto dell'art. 3 della Carta costituzione. Infatti, affermando che solo i titolari di pensioni interamente derivanti da lavoro dipendente hanno diritto all'assegno per il nucleo familiare, la legge sembra discriminare ingiustamente quei lavoratori che dopo un lungo periodo di attivita' quali dipendenti abbiano per breve tempo lavorato in maniera autonoma, prescindendo sia dalla durata assoluta della contribuzione quali dipendenti sia dal rapporto quantitativo tra le due forme di contribuzione succedetesi nel tempo. In tal modo, un lavoratore, dopo aver lavorato, ad esempio, per 34 anni come dipendente e un anno come autonomo, non ha diritto all'assegno in questione sulla sua pensione (di anzianita') nel mentre il medesimo assegno potra' spettare ad un altro lavoratore, con 15 anni di contributi da solo lavoro dipendente (in caso, ad esempio, di pensione di vecchiaia). In conclusione, sembra a questo pretore che l'art. 2 del d.-l. 13 marzo 1988 n. 69, convertito in legge 13 maggio 1988 n. 153 sia costituzionalmente illegittimo, nei confronti dell'art. 3 della Carta costituzione, nella parte in cui non prevede che l'assegno per il nucleo familiare spetti anche ai titolari delle pensioni derivanti in misura prevalente da lavoro dipendente. La rilevanza della questione e' di tutta evidenza; se infatti codesta Corte dichiarera' l'illegittimita' della norma impugnata, al ricorrente spettera' il beneficio richiesto. Laddove la questione sollevata sia invece ritenuta infondata, la sua domanda andra' respinta.
P. Q. M. Vista l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, solleva d'ufficio la questione della illegittimita' costituzionale dell'art. 2 del d.-l. 13 marzo 1988, n. 69, convertito in legge 13 maggio 1988 n. 153, nella parte in cui non prevede che l'assegno per il nuclero familiare spetti anche ai titolari delle pensioni derivanti in misura prevalente da lavoro dipendente, dichiarandola rilevante per il giudizio in corso e non manifestamente infondata; Ordina che a cura della cancelleria gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale, e che la presente ordinanza, letta in udienza pubblica alle parti, sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Sospende il giudizio in corso. Tolmezzo, addi' 1 febbraio 1995 Il pretore: TAMMARO 95C0313