N. 137 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 febbraio 1995

                                N. 137
 Ordinanza emessa il 1 febbraio  1995  dal  pretore  di  Tolmezzo  nel
 procedimento civile vertente tra Savio Giovanni e I.N.P.S.
 Previdenza  e assistenza sociale - Pensioni corrisposte dall'I.N.P.S.
    - Previsione che, per gli ex lavoratori  dipendenti,  gli  assegni
    familiari  siano sostituiti dall'assegno per il nucleo familiare -
    Mancata previsione che l'assegno per il  nucleo  familiare  spetti
    anche ai titolari delle pensioni derivanti in misura prevalente da
    lavoro   dipendente   -   Irrazionale  deteriore  trattamento  dei
    lavoratori  che,  dopo  un  lungo  periodo  di   attivita'   quali
    dipendenti,  abbiano,  anche  per breve tempo, lavorato in maniera
    autonoma,  prescindendo  la  normativa  impugnata sia dalla durata
    assoluta  della  contribuzione  da  lavoro  dipendente,  sia   dal
    rapporto   quantitativo   tra   le   due  forme  di  contribuzione
    succedutesi nel tempo.
 (D.-L. 13 marzo 1988, n. 69, art. 2, convertito in  legge  13  maggio
    1988, n. 153).
 (Cost., art. 3).
(GU n.11 del 15-3-1995 )
                              IL PRETORE
    Letti  gli  atti del processo concernente la domanda presentata da
 Savio Giovanni nei confronti dell'INPS, sentiti i  procuratori  delle
 parti, osserva quanto segue.
    Il  ricorrente  e'  titolare  della  pensione  Vo/art. n. 33021648
 liquidata definitivamente con provvedimento del 15 novembre 1993  con
 decorrenza  1 gennaio 1992. L'INPS, con la pensione, gli ha liquidato
 gli assegni familiari e non l'assegno per il nuclero familiare di cui
 al d.-l. n. 69 del 13 marzo 1988, convertito in legge n. 153  del  13
 maggio  1988.  L'art.  2  prevede che "per i lavoratori dipendenti, i
 titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche  previdenziali
 derivanti  da  lavoro  dipendente .. gli assegni familiari cessano di
 essere corrisposti e sono sostituiti,  ove  ricorrano  le  condizioni
 previste  dalle  disposizioni del presente articolo, dall'assegno per
 il nucleo familiare ..".
    Risulta  pacificamente  che   il   ricorrente   vanta,   ai   fini
 pensionistici,   n.  1775  contributi  settimanali  quale  lavoratore
 dipendente  e  n.  78  contributi  settimanali  quale  artigiano.  In
 sostanza,  egli  ha  ottenuto  la  pensione  cumulando  i  contributi
 relativi a 33 anni e mezzo circa di lavoro dipendente  e  un  anno  e
 mezzo circa quale lavoratore autonomo.
    L'INPS  ha  cumulato  i  contributi ai fini del raggiungimento dei
 1820 contributi settimanali necessari  per  il  riconoscimento  della
 pensione di anzianita', ed, in virtu' dell'art. 9, primo comma, prima
 parte,  della legge n. 463 del 1959 ha liquidato detta pensione nella
 gestione  speciale  artigiani.  L'INPS  osserva  che  la  prestazione
 pensionistica  non  sarebbe  sorta se non in virtu' del cumulo con la
 contribuzione nella gestione  speciale,  per  cui  e'  questa  ultima
 contribuzione a connotare la prestazione pensionistica. Osserva anche
 che  il  legislatore,  al  quale non poteva essere ignoto il fenomeno
 della contribuzione mista, avendo riconosciuto il diritto all'assegno
 per il nucleo familiare ai "titolari di pensioni derivanti da  lavoro
 dipendente"  ha  inteso limitare il beneficio ai titolari di pensioni
 derivanti esclusivamente da lavoro dipendente.
    Ritiene  questo  giudice  che  l'interpretazione   suggerita   dal
 procuratore  del  ricorrente, seppure equa e ragionevole, urta contro
 il primo canone ermeneutico di cui all'art. 12 "preleggi"  ed  appare
 additiva rispetto al senso letterale e logico della disposizione, che
 appare  diretta  a  garantire  il  beneficio  ai titolari di pensioni
 derivate esclusivamente da lavoro dipendente.
    Ritiene  pero'  questo  giudice  che,   cosi'   interpretata,   la
 disposizione si ponga in contrasto con i principi di eguaglianza e di
 ragionevolezza  cui  deve  sottostare  il  legislatore  ordinario per
 effetto dell'art. 3 della Carta costituzione. Infatti, affermando che
 solo  i  titolari  di  pensioni  interamente  derivanti   da   lavoro
 dipendente  hanno  diritto  all'assegno  per  il nucleo familiare, la
 legge sembra discriminare ingiustamente quei lavoratori che  dopo  un
 lungo  periodo  di attivita' quali dipendenti abbiano per breve tempo
 lavorato in maniera autonoma, prescindendo sia dalla durata  assoluta
 della  contribuzione  quali  dipendenti sia dal rapporto quantitativo
 tra le due forme di contribuzione succedetesi nel tempo. In tal modo,
 un lavoratore, dopo aver lavorato,  ad  esempio,  per  34  anni  come
 dipendente  e  un  anno  come autonomo, non ha diritto all'assegno in
 questione sulla sua pensione (di anzianita') nel mentre  il  medesimo
 assegno  potra'  spettare  ad  un  altro  lavoratore,  con 15 anni di
 contributi da  solo  lavoro  dipendente  (in  caso,  ad  esempio,  di
 pensione di vecchiaia).
    In  conclusione, sembra a questo pretore che l'art. 2 del d.-l. 13
 marzo 1988 n. 69, convertito in legge  13  maggio  1988  n.  153  sia
 costituzionalmente illegittimo, nei confronti dell'art. 3 della Carta
 costituzione,  nella  parte  in  cui non prevede che l'assegno per il
 nucleo familiare spetti anche ai titolari delle pensioni derivanti in
 misura prevalente da lavoro dipendente.
    La rilevanza della questione e'  di  tutta  evidenza;  se  infatti
 codesta  Corte dichiarera' l'illegittimita' della norma impugnata, al
 ricorrente spettera' il beneficio  richiesto.  Laddove  la  questione
 sollevata  sia  invece  ritenuta  infondata,  la  sua  domanda andra'
 respinta.
                               P. Q. M.
    Vista l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, solleva d'ufficio
 la questione della  illegittimita'  costituzionale  dell'art.  2  del
 d.-l.  13  marzo  1988,  n. 69, convertito in legge 13 maggio 1988 n.
 153, nella parte in cui non prevede  che  l'assegno  per  il  nuclero
 familiare spetti anche ai titolari delle pensioni derivanti in misura
 prevalente  da  lavoro  dipendente,  dichiarandola  rilevante  per il
 giudizio in corso e non manifestamente infondata;
    Ordina che a cura della cancelleria gli atti siano trasmessi  alla
 Corte  costituzionale,  e che la presente ordinanza, letta in udienza
 pubblica alle parti, sia notificata al Presidente del  Consiglio  dei
 Ministri  e  sia  comunicata  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
 Parlamento;
    Sospende il giudizio in corso.
      Tolmezzo, addi' 1 febbraio 1995
                          Il pretore: TAMMARO
 
 95C0313