N. 76 SENTENZA 23 febbraio - 6 marzo 1995

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Edilizia popolare ed economica - Regione  Sardegna  -  Ordinanza  del
 sindaco  di annullamento dell'assegnazione di un alloggio di edilizia
 residenziale pubblica - Ricorso avanti al pretore - Ammissibilita'  -
 Rimedio di natura strettamente giurisdizionale - Competenza esclusiva
 del legislatore statale - Illegittimita' costituzionale.
 
 (Legge  regione Sardegna 4 aprile 1989, n. 13 ( recte: 6 aprile 1989,
 n. 13, art. 20, ottavo comma)
 
(GU n.11 del 15-3-1995 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: avv. Ugo SPAGNOLI;
 Giudici:  prof.  Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv.
    Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI,  dott.  Renato
    GRANATA,  prof.  Giuliano  VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.
    Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv.  Massimo  VARI,
    dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 20, ultimo
 comma, della legge regionale 4 aprile 1989 (recte 6 aprile 1989),  n.
 13, della Regione Sardegna (Disciplina regionale delle assegnazioni e
 gestione  degli  alloggi di edilizia residenziale pubblica), promosso
 con ordinanza emessa l'11 luglio 1994 dal  Pretore  di  Oristano  nel
 procedimento  civile  vertente  tra Mastinu Giuseppe e il Sindaco del
 Comune di Solarussa, iscritta al n. 549 del registro ordinanze 1994 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  40,  prima
 serie speciale, dell'anno 1994;
    Udito  nella  camera  di consiglio dell'8 febbraio 1995 il Giudice
 relatore Fernando Santosuosso;
                           Ritenuto in fatto
   1. - Nel corso di un giudizio promosso da Giuseppe Mastinu  per  la
 sospensione cautelare d'urgenza dell'ordinanza emessa dal Sindaco del
 Comune  di  Solarussa  per  l'assegnazione  dell'alloggio di edilizia
 residenziale pubblica effettuata in favore del ricorrente, il Pretore
 di Oristano, ritenendo sussistente la propria  competenza  in  ordine
 alla  sospensione  in via d'urgenza del provvedimento amministrativo,
 ha sollevato questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  20,
 ottavo  comma,  della  legge  regionale della Sardegna 4 aprile 1989,
 (recte 6 aprile 1989) n. 13 (Disciplina regionale delle  assegnazioni
 e  gestione  degli  alloggi di edilizia residenziale pubblica), nella
 parte in cui  stabilisce  che  avverso  l'ordinanza  del  Sindaco  di
 annullamento   dell'assegnazione   di   un   alloggio   di   edilizia
 residenziale pubblica e' ammesso il ricorso secondo  il  procedimento
 previsto  negli  ultimi tre commi dell'art. 11 del d.P.R. 30 dicembre
 1972, n. 1035, e cioe' il ricorso  davanti  al  Pretore.  Ritiene  il
 giudice a quo, che tale disposizione si ponga in contrasto con l'art.
 108  della  Costituzione,  che riserva in via esclusiva alla potesta'
 legislativa dello Stato il compito di  distribuire  la  giurisdizione
 fra  i  giudici ordinari e quelli speciali, e quindi anche il compito
 di attribuire all'autorita' giudiziaria ordinaria anziche'  a  quella
 amministrativa  il  potere  di decidere talune controversie aventi ad
 oggetto la lesione di  un  interesse  legittimo  (come  nel  caso  in
 esame).
    Con  la disposizione impugnata, conclude il giudice rimettente, il
 legislatore  della  Sardegna   avrebbe   esorbitato   dalla   propria
 competenza,  in  quanto  in  materia  di  giurisdizione, non ha alcun
 potere normativo (art. 5 dello Statuto speciale).
    2. - Non si sono costituite  la  parte  privata  ne'  ha  spiegato
 intervento l'Avvocatura generale dello Stato.
                        Considerato in diritto
   1.  -  Il  giudice  a quo dubita, in riferimento all'art. 108 della
 Costituzione, della legittimita' costituzionale dell'art. 20,  ottavo
 comma,  della  legge  regionale  della  Sardegna  4 aprile 1989 n. 13
 (recte 6 aprile 1989 n. 13) nella parte in cui stabilisce che avverso
 l'ordinanza del  Sindaco  di  annullamento  dell'assegnazione  di  un
 alloggio  di  edilizia  residenziale  pubblica  e' ammesso il ricorso
 avanti al Pretore.
    La questione e' fondata.
    La disposizione denunciata rende applicabile al caso di specie una
 norma che, prevedendo il rimedio del ricorso innanzi al  Pretore,  ha
 natura  strettamente  giurisdizionale  ed in quanto tale di esclusiva
 competenza del legislatore statale.
    Secondo  la consolidata giurisprudenza di questa Corte e' preclusa
 alle regioni la possibilita' non  solo  di  riprodurre  ma  anche  di
 richiamare  nelle  loro leggi norme statali che dispongono in materia
 di giurisdizione, innanzitutto in quanto  tale  materia  esula  dalle
 competenze  regionali, essendo oggetto di riserva di legge statale ai
 sensi dell'art. 108 della Costituzione, ed in secondo  luogo  perche'
 quand'anche,  come nel caso, la norma regionale e' riproduttiva della
 norma statale contenuta nell'art. 11, tredicesimo comma,  del  d.P.R.
 30  dicembre  1972 n. 1035, cio' comporta un'indebita novazione della
 fonte (sent. nn. 303 del 1994, 210 del 1993, 505 e 489 del 1991).
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara la  illegittimita'  costituzionale  dell'art.  20,  ottavo
 comma,  della  legge  regionale  della  Sardegna 4 aprile 1989, n. 13
 (recte  6  aprile  1989,  n.   13),   (Disciplina   regionale   delle
 assegnazioni  e  gestione  degli  alloggi  di  edilizia  residenziale
 pubblica).
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1995.
                        Il Presidente: SPAGNOLI
                       Il redattore: SANTOSUOSSO
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
    Depositata in cancelleria il 6 marzo 1995.
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
 95C0316