N. 79 SENTENZA 23 febbraio - 6 marzo 1995

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Monopoli  di  Stato  -  Contrabbando  di  tabacchi  -  Punibilita'  -
 Estinzione del reato - Criteri - Definizione in via amministrativa  e
 inoltro  dei  processi verbali - Modalita' - Surrettizia attribuzione
 alla  pubblica  amministrazione   di   funzioni   giurisdizionali   -
 Insussistenza  - Innovazione apportata nell'ambito dei principi e dei
 criteri  direttivi  della  delega  -  Inesattezza   dei   presupposti
 interpretativi da cui muove il giudice  a quo - Non fondatezza.
 
 (D.Lgs. 9 novembre 1990, n. 375, artt. 1 e 2).
 
 (Cost., artt. 77, primo comma, e 102, primo e secondo comma).
 
(GU n.11 del 15-3-1995 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: avv. Ugo SPAGNOLI;
 Giudici: prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo  CAIANIELLO,  avv.
    Mauro  FERRI,  prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato
    GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.
    Cesare  MIRABELLI,  prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
    dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale degli artt. 1 e 2 del
 decreto legislativo  9  novembre  1990,  n.  375  (Adeguamento  delle
 disposizioni  concernenti il contrabbando avente per oggetto tabacchi
 lavorati esteri), promosso con ordinanza emessa il 29 settembre  1994
 dal giudice per le indagini preliminari della Pretura di Macerata nel
 procedimento  penale  a carico di Amalia Iorio e Antonella Capannari,
 iscritta al n. 660 del registro ordinanze  1994  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  46, prima serie speciale,
 dell'anno 1994;
    Udito nella camera di consiglio dell'8 febbraio  1995  il  Giudice
 relatore Cesare Mirabelli;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Nel corso di un procedimento penale nei confronti di Amalia
 Iorio e Antonella Capannari, denunciate per il reato di  contrabbando
 (art. 282, lettera f), del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43), il giudice
 per  le  indagini  preliminari della Pretura di Macerata ha sollevato
 questione di legittimita'  costituzionale  degli  artt.  1  e  2  del
 decreto  legislativo  9  novembre  1990,  n.  375  (Adeguamento delle
 disposizioni concernenti il contrabbando avente per oggetto  tabacchi
 lavorati  esteri),  in  riferimento  agli articoli 77, primo comma, e
 102, primo e secondo comma, della Costituzione.
    Le due disposizioni si riferiscono al delitto di  contrabbando  di
 tabacchi  lavorati  esteri,  punibile con la sola pena della multa ed
 accertato  fuori  dagli  spazi  doganali.  L'art.   1   prevede   che
 l'Ispettorato  compartimentale dei monopoli di Stato possa consentire
 che chi e' stato denunciato paghi, oltre che il tributo  dovuto,  una
 somma   da   due   a  dieci  volte  il  tributo  stesso,  determinata
 dall'Amministrazione;  il  pagamento  estingue  il  reato,   ma   non
 impedisce  l'applicazione  della  confisca  dei  tabacchi.  L'art.  2
 disciplina l'invio dei processi verbali ed i termini della procedura.
    Il  giudice  per  le  indagini  preliminari  ritiene  che   questa
 regolamentazione    attribuisca    una    funzione    giurisdizionale
 all'autorita' amministrativa, che  avrebbe  il  potere  esclusivo  di
 accertare  e  dichiarare  l'estinzione  del  reato e di confiscare la
 merce sequestrata.
    Le norme denunciate, emanate in forza  della  delega  concessa  al
 Governo  con la legge 10 ottobre 1989, n. 349, eccederebbero i limiti
 della delega, che prevedeva fosse attribuita all'Amministrazione  dei
 monopoli  la  definizione  in  via  amministrativa e la "gestione dei
 contesti" relativi al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (artt.
 1, secondo comma, e 4), ma non consentiva il conferimento di funzioni
 giurisdizionali all'Amministrazione.
    Ad avviso del giudice rimettente l'autorita'  giudiziaria  sarebbe
 stata  privata  delle  sue  funzioni,  attribuite  ad un organo della
 pubblica amministrazione e da questo esercitate mediante atti  tipici
 e  caratteristici  della  giurisdizione,  quali  la  dichiarazione di
 estinzione del reato  e  l'applicazione  della  misura  di  sicurezza
 patrimoniale   della   confisca.  La  sottrazione  alla  magistratura
 ordinaria  della  funzione  giurisdizionale  e  l'istituzione  di  un
 giudice  speciale  per questa categoria di reati contrasterebbero con
 l'art. 102, primo e secondo comma, della Costituzione.
    2. - La rilevanza della questione di  legittimita'  costituzionale
 nel  processo  principale e' motivata considerando che l'applicazione
 delle norme denunciate non consentirebbe al  giudice  di  emanare  il
 decreto  di  archiviazione  per estinzione del reato, in accoglimento
 delle richieste formulate dal pubblico ministero.
                        Considerato in diritto
    1.  -  La  questione  di  legittimita' costituzionale riguarda gli
 artt. 1 e 2 del decreto legislativo 9  novembre  1990,  n.  375,  che
 adegua le disposizioni concernenti il contrabbando avente per oggetto
 tabacchi   lavorati   esteri.   Le  due  disposizioni  consentono  di
 estinguere i delitti di contrabbando, punibili con la sola pena della
 multa, mediante il pagamento  del  tributo  dovuto  e  di  una  somma
 determinata,  tra  il  minimo e il massimo legislativamente previsti,
 dall'Ispettorato compartimentale dei  monopoli  di  Stato  (art.  1);
 disciplinano   inoltre   le   modalita'   della  definizione  in  via
 amministrativa e di inoltro dei processi verbali (art. 2).
    Il giudice rimettente ritiene che queste norme attribuiscano  alla
 pubblica   amministrazione   funzioni   giurisdizionali.  Il  decreto
 legislativo  che  le  contiene  eccederebbe  i  principi  e   criteri
 direttivi  fissati  dalla  legge  10  ottobre  1989,  n.  349, che ha
 attribuito al  Governo,  in  base  all'art.  76  della  Costituzione,
 l'esercizio  della funzione legislativa e violerebbe l'art. 77, primo
 comma, della Costituzione. Le stesse norme sarebbero in contrasto con
 l'art. 102,  primo  e  secondo  comma,  della  Costituzione,  perche'
 sottrarrebbero   alla   magistratura   ordinaria   ogni   potere   di
 accertamento,   attribuendo   all'Ispettorato   compartimentale   dei
 monopoli di Stato la funzione di dichiarare l'estinzione del reato di
 contrabbando  ed  il  potere  di  disporre  una  misura  di sicurezza
 patrimoniale, quale la confisca.
    2. - La questione, in riferimento all'eccesso di  delega,  non  e'
 fondata.
    La  legge  n.  349  del  1989 ha conferito al Governo il potere di
 adottare norme per  l'aggiornamento,  la  modifica  e  l'integrazione
 delle   disposizioni   legislative   in   materia  doganale,  per  la
 riorganizzazione  delle  dogane  ed  in  materia   di   contrabbando,
 prevedendo,  tra  i  principi  e  criteri direttivi, che sia affidata
 all'Amministrazione dei monopoli  di  Stato  la  definizione  in  via
 amministrativa  e  la  gestione  dei  contesti per il contrabbando di
 tabacchi lavorati esteri (art. 4).
    Il decreto legislativo n. 375 del  1990  si  e'  attenuto  a  tale
 criterio.  Esso ha modificato, rispetto alla disciplina preesistente,
 la  determinazione  degli  uffici  dell'Amministrazione   finanziaria
 competenti  alla definizione amministrativa dei reati di contrabbando
 accertati al di fuori degli spazi doganali. La  competenza  e'  stata
 sottratta  alla  direzione delle dogane ed attribuita all'Ispettorato
 dei monopoli, senza modificare  disciplina  sostanziale  e  procedura
 previste   dagli   artt.  326,  327  e  334  del  testo  unico  delle
 disposizioni legislative in materia doganale (d.P.R. 23 gennaio 1973,
 n. 43).
    L'innovazione apportata dal decreto legislativo n.  375  del  1990
 rientra,  quindi,  nell'ambito  dei  principi e dei criteri direttivi
 della delega.
    3.  -  Neppure  violati   sono   l'attribuzione   della   funzione
 giurisdizionale   alla   magistratura  ordinaria  ed  il  divieto  di
 istituzione di giudici speciali (art. 102,  primo  e  secondo  comma,
 della Costituzione).
    L'ordinanza  di  rimessione  non  contesta  la legittimita' in se'
 dell'istituto della conciliazione amministrativa,  che  si  configura
 come   tradizionalmente  e  largamente  accolto  nel  nostro  diritto
 (sentenza n. 104 del 1974), in un sistema che non esclude l'esistenza
 di condizioni per  il  promovimento  o  la  prosecuzione  dell'azione
 penale. Il dubbio di legittimita' costituzionale riguarda la ritenuta
 attribuzione     di     funzioni     giurisdizionali    all'autorita'
 amministrativa, che vi provvederebbe in base ad una competenza e  con
 effetti  che  impedirebbero ogni valutazione e pronuncia da parte del
 giudice investito della cognizione del reato.
    Questo presupposto interpretativo e'  inesatto.  Il  provvedimento
 dell'Amministrazione   finanziaria,   che   ammette  e  definisce  la
 conciliazione, ha carattere amministrativo e non si conclude con  una
 pronuncia giurisdizionale, anche quando accerta ed attesta, quale che
 sia  la  formula  usata,  l'avvenuta definizione della procedura. Gli
 effetti  del  pagamento  da  parte   del   denunciato   della   somma
 legittimamente  determinata dall'autorita' amministrativa consistono,
 per legge, nella estinzione del  reato  di  contrabbando.  A  seguito
 della  definizione  in  via amministrativa il procedimento penale non
 puo' avere corso e deve essere archiviato. Ma l'autorita' giudiziaria
 non e' vincolata  alle  valutazioni  amministrative,  potendo  sempre
 giudicare  se  la  conciliazione era ammissibile, rientrando nei casi
 consentiti  dalla  legge,  e  la   relativa   procedura   sia   stata
 correttamente  conclusa.  Il giudice non e' dunque privato del potere
 di accertare l'estinzione del reato.
    Quanto alla confisca, che  l'autorita'  amministrativa  dispone  a
 seguito  della  conciliazione,  essa  muove su di in piano diverso da
 quello  giudiziario  e  si  atteggia   ad   istituto   di   carattere
 amministrativo,  che  non  invade  le  competenze giurisdizionali per
 l'applicazione di misure di sicurezza patrimoniali nei casi  previsti
 dalla legge.
    Non  e'  stato quindi sottratto al giudice rimettente il potere di
 emanare  il  decreto  di  archiviazione,   richiesto   dal   pubblico
 ministero,  sulla base dell'accertamento dell'avvenuta estinzione del
 reato a seguito della corretta applicazione della definizione in  via
 amministrativa.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  non  fondata  la questione di legittimita' costituzionale
 degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 9  novembre  1990,  n.  375
 (Adeguamento  delle  disposizioni  concernenti il contrabbando avente
 per oggetto tabacchi lavorati esteri), sollevata, in riferimento agli
 artt.  77,  primo  comma,  e  102,  primo  e  secondo  comma,   della
 Costituzione,  dal  giudice per le indagini preliminari della Pretura
 di Macerata con l'ordinanza indicata in epigrafe.
     Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1995.
                        Il Presidente: SPAGNOLI
                        Il redattore: MIRABELLI
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
    Depositata in cancelleria il 6 marzo 1995.
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
 95C0319