N. 83 ORDINANZA 23 febbraio - 6 marzo 1995

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Sicurezza pubblica - Soggiorno  obbligato  -  Modifica  del  luogo  -
 Richiesta  -  Formulazione  da  parte  di  persona gia' soggetta alla
 misura  di  prevenzione  della  sorveglianza  speciale  di   pubblica
 sicurezza  con  obbligo  di  soggiorno  nel  comune  di  residenza  -
 Insussistenza di poteri decisori da parte del  giudice  rimettente  -
 Manifesta inammissibilita'.
 
 (Legge  31  maggio 1965, n. 575, art. 2, come modificato dall'art.  1
 della legge 24 luglio 1993, n. 256; legge 27 dicembre 1956, n.  1423,
 artt. 3, terzo comma, e 7, secondo comma).
 
 (Cost., artt. 1, primo comma, 4, 24, 27, secondo comma, e 111).
 
(GU n.11 del 15-3-1995 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: avv. Ugo SPAGNOLI;
 Giudici:  prof.  Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv.
    Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI,  dott.  Renato
    GRANATA,  prof.  Giuliano  VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.
    Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv.  Massimo  VARI,
    dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale del combinato disposto
 dell'art. 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575  (Disposizioni  contro
 la mafia), come modificato dall'art. 1 della legge 24 luglio 1993, n.
 256, e degli artt. 3, terzo comma, e 7, secondo comma, della legge 27
 dicembre  1956,  n.  1423  (Misure di prevenzione nei confronti delle
 persone pericolose per la sicurezza e  per  la  pubblica  moralita'),
 promosso  con  ordinanza  emessa  il  17 maggio 1994 dal Tribunale di
 Santa Maria Capua Vetere nel procedimento di prevenzione a carico  di
 Zagaria  Vincenzo,  iscritta  al n. 362 del registro ordinanze 1994 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  26,  prima
 serie speciale, dell'anno 1994;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio dell'8 febbraio  1995  il  Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello.
    Ritenuto  che  il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, adi'to su
 richiesta di modifica del luogo di soggiorno obbligato  formulata  da
 persona  gia'  sottoposta con precedente decreto del medesimo giudice
 alla misura di prevenzione della sorveglianza  speciale  di  pubblica
 sicurezza  con  obbligo  di  soggiorno  nel  comune  di residenza, ha
 sollevato,  con  ordinanza  del  17   maggio   1994,   questione   di
 legittimita'  costituzionale del combinato disposto dell'art. 2 della
 legge 31 maggio 1965, n. 575 -  come  modificato  dall'art.  1  della
 legge  24  luglio  1993,  n.  256 - e degli artt. 3, terzo comma e 7,
 secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in  riferimento
 agli  articoli  1,  primo comma, 4, 24, 27, secondo comma e 111 della
 Costituzione;
      che il giudice rimettente muove dal rilievo  per  cui,  dopo  le
 modifiche  apportate  dalla  richiamata  legge  n.  256  del 1993, la
 disciplina della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di
 pubblica sicurezza consente di disporre  ed  applicare  l'obbligo  di
 soggiorno  - nei casi in cui le altre misure non sono ritenute idonee
 alla tutela della sicurezza pubblica - esclusivamente nel  comune  di
 residenza o dimora abituale, e non anche in altra localita';
      che  secondo  il rimettente l'impossibilita' di rideterminare il
 luogo di applicazione dell'obbligo di soggiorno in comune diverso  da
 quello  previsto dalla denunciata normativa, anche quando la relativa
 richiesta sia formulata dal prevenuto -  come  nel  caso  -  in  base
 all'esigenza   di  svolgere  altrove  una  attivita'  lavorativa,  si
 porrebbe in contrasto:  a)  con  l'articolo  1,  primo  comma,  della
 Costituzione, per ingiustificata violazione del principio lavoristico
 che  e'  fondamento  primario della Repubblica; b) con l'art. 4 della
 Costituzione, per violazione del principio di promozione del  diritto
 al  lavoro;  c) con gli articoli 24 e 111 della Costituzione, essendo
 precluso il diritto ad una  risposta  giurisdizionale,  adeguatamente
 motivata,  sulla  richiesta  (formulata  del  resto  in ossequio alla
 prescrizione di "darsi alla ricerca di un lavoro" prevista  dall'art.
 5  della  legge n. 1423 del 1956) dell'interessato; d) con l'art. 27,
 secondo comma, della Costituzione, risultandone negato il diritto  al
 lavoro  a  persona  non  gia'  condannata  -  e  dunque  riconosciuta
 "colpevole" - ma solo ritenuta socialmente pericolosa;
      che, conclude il rimettente, per ovviare agli esposti profili di
 illegittimita' costituzionale, dovrebbe essere consentito al  giudice
 di  individuare  il  luogo  di soggiorno obbligato in un comune anche
 diverso da quello della residenza del proposto, sia pure  esercitando
 la  scelta secondo criteri di estrema prudenza, derogando alla regola
 generale in presenza di casi eccezionali, quale sarebbe  da  ritenere
 quello in esame;
      che  e'  intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato,   per   chiedere  -  attraverso  richiamo  ad  altro  atto  di
 intervento, riferito a  diverso  problema  -  che  la  questione  sia
 dichiarata inammissibile e comunque non fondata.
    Considerato  che  il  giudizio,  nel  corso  del  quale  e'  stata
 sollevata la questione, si configura quale procedimento  di  modifica
 di  precedente provvedimento applicativo della misura di prevenzione,
 a norma dell'art. 7, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956,  n.
 1423,  come  e' reso manifesto dal fatto che il giudice rimettente e'
 lo stesso organo giudiziario che in detta norma e'  individuato  come
 competente  al  riguardo,  e  cioe'  e'  l'organo  che  ha emanato il
 provvedimento, nonche', ulteriormente, dal fatto che la  denuncia  di
 illegittimita' costituzionale investe anche la norma in argomento;
      che  il  procedimento di modifica - o revoca - della misura gia'
 disposta e in corso di applicazione, instaurato in  base  all'art.  7
 citato,  e',  secondo  costante giurisprudenza, di natura esecutiva e
 presuppone necessariamente la definitivita' del provvedimento che  ne
 e'  oggetto e dunque l'esaurimento o il mancato esperimento dei mezzi
 di impugnazione;
      che, come risulta espressamente  dall'ordinanza  di  rinvio,  il
 provvedimento  applicativo  della  misura  di  prevenzione  e'  stato
 appellato dalla persona ad essa sottoposta, per cui, alla stregua del
 principio sopra ricordato, il tribunale rimettente risulta essere  un
 organo  evidentemente  privo  di  poteri  decisori,  e  la  questione
 sollevata   deve    percio'    essere    dichiarata    manifestamente
 inammissibile,  in  conformita' al consolidato orientamento di questa
 Corte (ordd. n. 120 del 1993, n. 59 del 1990, n. 157 del 1989, n. 234
 del 1987), anche in quanto la questione  stessa  attiene  al  momento
 esecutivo  e  dunque  a  fase non ancora attuale del procedimento (da
 ultimo, sent. n. 242 del 1994);
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  manifesta   inammissibilita'   della   questione   di
 legittimita'  costituzionale del combinato disposto dell'art. 2 della
 legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la  mafia)  -  come
 modificato  dall'art.  1 della legge 24 luglio 1993, n. 256 - e degli
 artt. 3, terzo comma, e 7, secondo comma,  della  legge  27  dicembre
 1956,  n.  1423  (Misure  di  prevenzione nei confronti delle persone
 pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'),  sollevata.
 in riferimento agli articoli 1, primo comma, 4, 24, 27, secondo comma
 e  111 della Costituzione, dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,
 con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1995.
                        Il Presidente: SPAGNOLI
                       Il redattore: CAIANIELLO
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
    Depositata in cancelleria il 6 marzo 1995.
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
 95C0323