N. 84 ORDINANZA 23 febbraio - 6 marzo 1995

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Circolazione  stradale  - Maggiorenni - Obbligo di indossare il casco
 protettivo durante la guida di motoveicoli - Sanzione  amministrativa
 pecuniaria  -  Presunta e irragionevole discriminazione dei minorenni
 rispetto ai maggiorenni -  Identica  questione  gia'  dichiarata  non
 fondata   dalla   Corte   con   sentenza   n.  180/1994  -  Manifesta
 infondatezza.
 
 (Legge 11 gennaio 1986, n. 3, artt. 1, 2 e 3).
 
 (Cost., art. 3).
 
(GU n.11 del 15-3-1995 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: avv. Ugo SPAGNOLI;
 Giudici: prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo  CAIANIELLO,  avv.
    Mauro  FERRI,  prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato
    GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.
    Cesare  MIRABELLI,  prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
    dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli  artt.  1,  2  e  3
 della  legge  11  gennaio  1986,  n.  3  (Obbligo  dell'uso del casco
 protettivo  per   gli   utenti   di   motocicli   e   ciclomotori   e
 motocarrozzette;  estensione  ai motocicli e ciclomotori dell'obbligo
 del dispositivo retrovisivo)  promosso  con  ordinanza  emessa  il  6
 ottobre  1993  dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente
 tra Pagani Giovanni e la Prefettura di Milano, iscritta al n. 561 del
 registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1994;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio dell'8 febbraio  1995  il  Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Ritenuto  che,  nel  corso  di  un giudizio di opposizione avverso
 ordinanza   prefettizia   irrogativa   di   sanzione   amministrativa
 pecuniaria per violazione dell'obbligo per i maggiorenni di indossare
 il  casco  protettivo  durante la guida di motoveicoli, il Pretore di
 Milano, con ordinanza del 6 ottobre 1993 (pervenuta alla Corte  il  1
 settembre  1994),  ha  sollevato,  in  riferimento  all'art. 3, primo
 comma, della Costituzione, questione di  legittimita'  costituzionale
 degli  artt.  1,  2  e  3  della legge 11 gennaio 1986, n. 3 (Obbligo
 dell'uso  del  casco  protettivo  per  gli  utenti  di  motocicli   e
 ciclomotori    e   motocarrozzette;   estensione   dell'obbligo   del
 dispositivo retrovisivo), che irragionevolmente discriminerebbero: a)
 i minorenni rispetto  ai  maggiorenni,  alla  guida  di  ciclomotori,
 imponendo  il  casco  soltanto  ai  primi  "pur  in  presenza  di  un
 sostanziale  identico  rischio";  b)  i  maggiorenni  alla  guida  di
 motoveicoli  oltre  i  50  cmc,  imponendo  loro l'uso del casco, pur
 quando detti veicoli "quanto meno  in  ambito  urbano  assumono,  per
 limiti  di velocita' imposti, una pericolosita' identica a quella dei
 ciclomotori, per i quali .. vige la cennata discriminatoria esenzione
 per i conducenti maggiorenni";
      che e' intervenuto in giudizio il Presidente del  Consiglio  dei
 Ministri,  per  il  tramite  dell'Avvocatura  generale  dello  Stato,
 concludendo per l'infondatezza della questione;
    Considerato che identica questione, per di  piu'  sollevata  dallo
 stesso giudice a quo, e' stata dichiarata non fondata con sentenza di
 questa Corte n. 180 del 1994;
      che,  non  essendo  stati addotti motivi o profili ulteriori che
 possano giustificare una diversa decisione, la questione deve  essere
 ora dichiarata manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge 11 gennaio 1986, n. 3
 (Obbligo dell'uso del casco protettivo per gli utenti di motocicli  e
 ciclomotori  e motocarrozzette; estensione ai motocicli e ciclomotori
 dell'obbligo del dispositivo retrovisivo), sollevata, in  riferimento
 all'art.  3,  primo  comma, della Costituzione, dal Pretore di Milano
 con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1995.
                        Il Presidente: SPAGNOLI
                       Il redattore: CAIANIELLO
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
    Depositata in cancelleria il 6 marzo 1995.
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
 95C0324